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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Autorizzazione alla richiesta di documentazione ex art. 119 TUB da parte del curatore per conto del fideiussore
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Marco Bernardis
Arco (TN)31/05/2018 11:31Autorizzazione alla richiesta di documentazione ex art. 119 TUB da parte del curatore per conto del fideiussore
Buongiorno,
Fattispecie: il socio, di tre totali, non amministratore di una Srl ha sottoscritto un mutuo fondiario garantito da fideiussione. L'istituto di credito, che ha erogato il mutuo inizialmente, ha poi ceduto il credito ad un'altra società.
Il socio fideiussore chiede al curatore del fallimento se può autorizzare la richiesta di documenti ex art. 119 TUB.
Domanda: rientra nei poteri del curatore richiedere tale documentazione?
In quanto, da una prima ricerca, ho riscontrato un andamento univoco sulla possibilità di accesso del cliente alla documentazione, proprio sulla base dell'art. 119 TUB ed anche sulla base degli artt. 1366, 1374 e 1375, articoli che (in sostanza) sanciscono la buona fede del contratto e il dovere di agire cooperando.
Il mio dubbio, però, risiede nell'interpretazione che la Cassazione (sent. n. 12093/2001 - 11733/1999) dà dell'art. 31 L.F., infatti dice che "egli (il curatore) acquisisce il diritto ad avere i documenti richiesti per il fatto di essere subentrato, in base all'art. 31 L.F., nei diritti del fallito, sul quale gravano le limitazioni conseguenti alla sentenza dichiarativa del fallimento".
Quindi, dato che in questo caso il fallito è una Srl, sarebbe sbagliato ritenere non possibile, da parte del curatore, rilasciare un'autorizzazione per la richiesta di documentazione ex art. 119 TUB, visto che la Srl ha una propria personalità giuridica?
Oppure, nonostante la natura patrimoniale perfetta della SRL, quest'ultima ha comunque la necessità di persone fisiche per svolgere i propri atti e quindi, per estensione, sarebbe possibile fare rientrare la suddetta fattispecie all'interno dell'art. 31 L.F.?
Spero di aver esposto i miei dubbi nella forma migliore possibile.
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/05/2018 17:45RE: Autorizzazione alla richiesta di documentazione ex art. 119 TUB da parte del curatore per conto del fideiussore
Il quarto comma dell'art. 119 TUB stabilisce che "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione". Come si vede tale disposizione legittima a richiedere la documentazione bancaria anche chi è subentrato nell'amministrazione del patrimonio del cliente della banca e, quindi, se questi è dichiarato fallito, è proprio il curatore- che ha la disponibilità dei beni del fallito (giusto il disposto dell'art. 42, per il quale "La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento")- a poter richiedere la documentazione.
A tal fine è del tutto irrilevante che il fallito sia persona fisica o giuridica, una società di persone o di capitali, perché l'effetto tipico del fallimento è per tutti la perdita della disponibilità patrimoniale e, a norma dell'art. 31, il passaggio al curatore dell'amministrazione e della gestione del patrimonio del fallito.
Tanto è esattamente quanto afferma la giurisprudenza da lei citata. Invero Cass. n. 12093 del 2001 ha statuito che "Il curatore del fallimento quale successore nelle posizioni negoziali del fallito è titolare del diritto sostanziale alla consegna da parte della banca di copia degli estratti conto relativi ai rapporti con essa intrattenuti dall'impresa fallita (ancorché estintisi prima del fallimento e a prescindere dal fatto che la banca abbia adempiuto all'obbligazione di inviare periodicamente i predetti documenti); tale diritto deriva in primo luogo dai doveri di solidarietà e dagli obblighi di comportamento secondo buona fede e trova conferma nell'art. 119 t.u. bancario, restando del tutto irrilevante l'uso che il curatore voglia farne una volta ottenuta la consegna". .Zucchetti SG srl
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Marco Bernardis
Arco (TN)01/06/2018 12:20RE: RE: Autorizzazione alla richiesta di documentazione ex art. 119 TUB da parte del curatore per conto del fideiussore
Buongiorno,
vi ringrazio per la rapidità della risposta ed anche la celerità.
Cordiali saluti -
Marco Bernardis
Arco (TN)05/06/2018 12:04RE: RE: Autorizzazione alla richiesta di documentazione ex art. 119 TUB da parte del curatore per conto del fideiussore
Buongiorno, ringraziandovi nuovamente per la risposta ricevuta , avrei bisogno di una conferma. Il fallimento , dopo aver ricevuto la documentazione richiesta ai sensi dell'art 119 TUB, può consegnare la documentazione al socio fideiussore?
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/06/2018 19:13RE: RE: RE: Autorizzazione alla richiesta di documentazione ex art. 119 TUB da parte del curatore per conto del fideiussore
Si tratta di documentazione relativa ad un rapporto contrattuale del fallito e non di atti del fascicolo fallimentare, per cui il curatore, ove ritenga sia di interesse della massa o comunque non pregiudichi la massa, può trasmettere i documenti al fideiussore, il quale, visto che la richiesta alla banca viene fatta principalmente nel suo interesse, dovrebbe anticipare le spese di cui all'art. 119 Tub..
Zucchetti SG srl
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