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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Inizio operazioni vendita
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Silvia Pecora Polese
Salerno15/03/2017 15:46Inizio operazioni vendita
Gent.li signori chiedo il vostro supporto per la seguente questione
gli immobili interessati alla vendita sorgono su zona posta a vincolo archeologico, per procedere alle vendite devo avere l' autorizzazione della Sovraintendenza ? senza questo l'avviso di vendita potrebbe presentare dei vizi? oppure devo solo notiziare chi ha posto il vincolo della vendita dei beni?
Vi chiedo inoltre se il CDC dei essere informato sull'inizio delle operazioni di vendita immobili?
grazie mille
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/03/2017 17:20RE: Inizio operazioni vendita
L'art. 10, comma 3, del d.lgs n. 42 del 2004 stabilisce che "sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1" e, quindi anche appartenenti a privati. L'art. 59 del medesimo d.lgs. stabilisce che:
"Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il temine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'art. 623 c.c., salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile"
Come si vede, la legge parla di un obbligo di denuncia del trasferimento, anche per le vendite fallimentari, ma la materia è abbastanza complessa e noi possiamo dare queste indicazioni di massima orientative, ma dovrebbe poi consultare, per il caso specifico, un esperto; anche perchè è da capire se il suo caso rientra nella citata previsione legislativa, sia ratione temporis sia perché lei parla di beni all'interno di una zono soggetta a vincolo archeologico, che produrrebbe l'effetto della inedificabilità.
In ogni caso, l'esistenza del vincolo archeologico rientra nel contenuto obbligatorio informativo che deve essere fornito agli interessati, i quali devono sapere che sul bene posto in vendita grava detto vincolo.
Il CDC non deve essere informato dell'inizio della liquidazione.
Zucchetti SG srl
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Agostino Cianciulli
Ancona07/11/2017 10:06portale vendite pubbliche in ambito fallimentare
Spett.le Zucchetti
Posto che le norme relative agli obblighi di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche si applicano non prima che siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'art. 161 quater disp. att. c.p.c. e che detta pubblicazione era prevista entro il 30.9.2017, con la presente chiedo di conoscere se detta pubblicazione sia effettivamente avvenuta ovvero se sia già obbligatorio per i Curatori fallimentari pubblicizzare le vendita anche a mezzo di detto portale.
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/11/2017 20:04RE: portale vendite pubbliche in ambito fallimentare
No, le specifiche tecniche non sono state ancora emanate e non si hanno notizia circa i tempi, per cui la pubblicità sul Portale (intesa come immissione dei dati) è al momento facoltativa.
Zucchetti SG srl
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Lorenzo Lorini
Firenze08/01/2018 10:17RE: RE: portale vendite pubbliche in ambito fallimentare
Buongiorno,
riprendo la discussione in oggetto per chiedervi alcuni chiarimenti in merito al portale delle vendite pubbliche, dato che prossimamente, in qualità di Curatore, devo porre in vendita alcuni beni di una procedura fallimentare.
1) Dato che l'obbligo di pubblicità sul portale sussiste decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche, volevo sapere se vi sono novità in merito, poiché non sono riuscito a trovare alcun provvedimento in tal senso. Fino alla pubblicazione suddetta, la pubblicità è meramente facoltativa?
2) Se per la vendita ho incaricato un soggetto specializzato (professionista delegato, Istituto Vendite Giudiziarie, ecc.), l'obbligo di pubblicazione sul portale, quando sarà effettivamente sussistente, graverà su di me come Curatore o sul soggetto che ho incaricato?
3) In caso di eventuale omessa pubblicazione sul portale, quali sono le conseguenze per la procedura di vendita? Potrebbero esserci sanzioni per il Curatore?
Grazie della cortese attenzione e cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/01/2018 10:56RE: RE: RE: portale vendite pubbliche in ambito fallimentare
Manca ancora il decreto ministeriale o della DGSIA con le specifiche tecniche, per cui, al momento, la pubblicità sul portale non è ancora obbligatoria.
pensiamo che, a seguito della delega ad un professionista per la vendita, le relative operazioni di pubblicità dovranno essere effettuate dal delegato, dato che a questi sono demandati, ex art. 591bis cpc, gli adempimenti previsti dall'art. 570 cpc.
Il mancato rispetto della normativa non incide sulla validità della vendita, ma evidenzia da parte del curatore una scarsa diligenza, che si riflette sulla possibilità di revoca dall'incarico.
Zucchetti SG srl
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