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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Trascrizione del Verbale di separazione consensuale
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Domenico Antonio Claudio Calvano
FOGGIA09/10/2023 10:41Trascrizione del Verbale di separazione consensuale
Preg.mo Forum,
Da qualche mese sono subentrato ad altro curatore in una procedura dove la persona fisica (marito) è stato dichiarato fallito quale socio occulto della ditta individuale intestata alla moglie, già dichiarata fallita qualche anno addietro. Dall'analisi delle ispezioni ipotecarie ho rilevato che l'immobile di proprietà del marito presenta la trascrizione del verbale di separazione consensuale e, considerato che riterrei che il bene vada comunque posto in liquidazione, vi chiedo se è corretto procedere alla vendita nell'ambito della massa attiva del coniuge assegnatario o, in alternativa, se attribuirlo alla massa attiva del proprietario atteso che, avverso la trascrizione non è possibile procedere con la revocatoria per decorso dei termini di prescrizione, rimettendomi al Vostri preziosi suggerimenti e consigli.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/10/2023 15:38RE: Trascrizione del Verbale di separazione consensuale
Lei vende il diritto di proprietà dell'immobile per cui il ricavato è ascrivibile all'attivo del proprietario.
Il fatto poi che l'immobile sia stato assegnato, in sede di separazione (consensuale o giudiziale) al coniuge non proprietario e che detta assegnazione sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento dovrebbe salvare il relativo diritto. L'art. 337-sexies c.c., infatti, nel dettare le prescrizioni in tema di assegnazione della casa coniugale in caso di separazione, conclude disponendo che "Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643". La norma, quindi, pur riconoscendo che il diritto di assegnazione è un diritto personale di godimento, non assimilabile al diritto reale di abitazione o comunque ad un altro diritto reale, ammette la trascrizione del provvedimento che dispone l'assegnazione, il che comporta l'applicazione del principio generale secondo cui chi pone per primo in essere la trascrizione è preferito rispetto a chi non trascrive affatto o trascrive o iscrive successivamente il proprio titolo; l'art. 2644 c.c. dispone, infatti, non solo che, eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore, ma anche che gli atti soggetti a trascrizione non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Abbiamo usato il condizionale (dovrebbe salvare il relativo diritto) perchè quella rappresentata è l'ipotesi in cui sia dichiarato fallito il proprietario e il coniuge assegnatario sia in bonis, per cui l'immobile può essere venduto ma rimane ferma l'assegnazione in favore del coniuge beneficiario fino a modifica delle condizioni della separazione; nel caso, però, è stato dichiarato fallito sia il proprietario che il beneficiario del diritto di assegnazione, per cui, a nostro avviso, il diritto di abitazione di quest'ultimo può permanere fino alla vendita dell'immobile in questione, e cessare con il trasferimento, non potendo costui avere un diritto superiore a quello del proprietario fallito che abbia continuato ad abitare nell'immobile di sua proprietà in pendenza del fallimento.
Zucchetti SG srl
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