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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
onere reale da bonifica d’ufficio ex D. Lgs. n.22/97
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Marco Porrini
Varese20/07/2018 11:34onere reale da bonifica d’ufficio ex D. Lgs. n.22/97
Si presenta il seguente caso.
Una società fallita è proprietaria di un terreno sul quale il Comune competente, trattandosi di sito contaminato, ha avviato, prima della dichiarazione di fallimento, la procedura di bonifica d'ufficio prevista dall'art. 17 del D. lgs. 22/97 e dal D.M. 471/99 di attuazione.
La procedura di bonifica avviata prima della dichiarazione di fallimento sta tuttora proseguendo.
L'Ente ha richiesto ed ottenuto l'iscrizione da parte dell'Ufficio del Territorio competente, sui terreni oggetto di bonifica dell'"onere reale da bonifica d'ufficio ex D. Lgs. n.22/97" per l'importo di € 7.332.445,47.
In sede di verifica dei crediti l'ente creditore ha ottenuto l'ammissione al passivo per l'importo di € 5.714.896,08 con privilegio speciale ex art. 2748, secondo comma c.c., importo pari agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.
Con tutta probabilità verrà proposto un concordato fallimentare.
Dovendo procedere alla valutazione del terreno in oggetto, tenuto conto che la procedura di bonifica è tuttora in corso e genererà ulteriori oneri, si chiede quali oneri relativi alla bonifica d'ufficio, potrebbero gravare sul nuovo proprietario del terreno e se il decreto di trasferimento del terreno sarà purgativo in relazione alla iscrizione di cui sopra.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/07/2018 19:21RE: onere reale da bonifica d’ufficio ex D. Lgs. n.22/97
La materia in questione è ora disciplinata dal Dlgs 152/2006 che, riprende nell'art. 253, le previsioni contenute nell'art. 17 del Dlgs n. 22/1997 con alcune modifiche. In particolare conferma le due misure di protezione già previste e cioè che gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate e che le spese relative anticipate dell'ente pubblico sono assistite dal sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748. co. 2, c.c.. Sono due misure diverse: la prima incide in senso restrittivo sul diritto di proprietà (concetto di particolare rilievo quando l'inquinatore non è il proprietario) diminuendo la commerciabilità economica del bene in quanto questo onere, proprio perché treale, si trasferisce in caso di compravendita (parliamo tra privati), tant'è che il Dlgs del 1997 prevedeva che "L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47" (espressione non riportata nel Dl.s del 2006). Il privilegio, invece è a tutela del credito dell'amministrazione che ha sostenuto la spesa e concede un diritto di prelazione sull'immobile preferibile alle ipoteche, a causa del richiamo del secondo comma dell'art. 2748 c.c.
Detto questo per inquadrare la materia, è estremamente difficile dire cosa accade in caso di fallimento del proprietario del bene e, in particolare rispondere alle sue domande per il continuo sovrapporsi di normative in cui solo gli esperti del settore possono orientarsi.
In primo luogo, infatti, sorge il problema della alienabilità del bene e pensiamo che possa essere data una risposta positiva, visto che la nullità prescritta dalla legge n. 47 del 1985 riguarda le vendite tra privati e le leggi successive hanno ammesso che l'aggiudicatario è tenuto entro un certo limite ad eliminare l'illegalità, ove sanabile, sicchè questi è tenuto a continuare l'opera di bonifica iniziata dal l'amministrazione pubblica o a subirne le conseguenze, come il precedente proprietario. Poiché questa opera è ancora in corso, pensiamo che l'onere reali iscritto non possa essere cancellato.
Più semplici sono le conseguenze del privilegio, nel senso che questo attribuisce una prelazione sul ricavato della vendita del bene e, poiché la legge non dispone il grado del privilegio, lo stesso assume, nella scala dei privilegi immobiliare, l'ultimo, con preferenza come detto sui creditori ipotecari.
Zucchetti SG srl
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