Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

SPESE CONDOMINIALI: MANCATA CONVOCAZIONE DEL CURATORE ALLE ASSEMBLEE

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    16/02/2016 12:21

    SPESE CONDOMINIALI: MANCATA CONVOCAZIONE DEL CURATORE ALLE ASSEMBLEE

    Nessun dubbio sulla prededucibilità delle spese condominiali successive alla sentenza di fallimento ma mi chiedo se sia corretto pagare l'amministrazione del condominio nel caso in cui, sin dal fallimento e sino alla vendita, nessuna convocazione delle varie assemblee annuali è pervenuta alla curatela né, tantomeno, alcun verbale di approvazione.
    L'amministrazione condominiale, nel caso specifico, era informata del fallimento tant'è che essa risulta regolarmente insinuata al passivo. Ora, dopo la vendita dell'immobile, l'amministratore presenta il conto. Credo sia giusto contestare la pretesa. Che ne pensate?
    Grazie molte per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/02/2016 17:40

      RE: SPESE CONDOMINIALI: MANCATA CONVOCAZIONE DEL CURATORE ALLE ASSEMBLEE

      A norma del sesto comma dell'art. 1136 c.c., "l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati" e, intervenuto il fallimento del condomino, sicuramente doveva essere convocato il curatore del fallimento al quale era passata la disponibilità dell'immobile in condominio.
      La mancata convocazione di uno più condomini, tuttavia, non è causa di nullità della delibera assembleare presa, ma ne determina soltanto l'annullabilità (Cass. sez. un. 07 /03 /2005, n. 4806), il che non è privo di conseguenze perché mentre la nullità può essere fatta valere in qualsiasi momento da chiunque vi abbia interesse, l'annullabilità può essere oggetto soltanto di impugnazione della delibera ai sensi dell'art. 1137 c.c..
      Tale norma prescrive che l'annullamento può essere chiesto nel "termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti". Di conseguenza- pur ammettendo che lei non sapesse nulla delle delibere su cui è fondato il credito insinuato fino al momento dell'insinuazione, sicchè da questo momento incominciano a decorrere i trenta giorni di cui alla citata norma- lei può contestare in sede fallimentare l'ammissione per annullabilità delle delibere per irrituale convocazione, ma deve impugnare le stesse, se è ancora in termini, altrimenti decade dal diritto di impugnazione e quelle delibere diventano vincolanti anche per lei.
      Tenga comunque conto che se su quelle delibere si è formata una maggioranza solida, l'amministratore potrà chiedere e ottenere una nuova delibera confermativa delle stesse, previa regolare convocazione, rendendo inutile l'impugnazione, perché, a quel punto, cesserebbe la materia del contendere (Trib. Milano, sez. XIII, 24/09/2013, n. 11771).
      Zucchetti Sg srl