Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

FALLITO IN PROPRIO DECEDUTO - CHI PAGA IL FUNERALE?

  • Massimo Zucchi

    lecco
    01/06/2023 17:13

    FALLITO IN PROPRIO DECEDUTO - CHI PAGA IL FUNERALE?

    Buongiorno,
    per un soggetto che fallisce personalmente il cui decesso avviene durante il periodo di procedura fall.re, i cui eredi rinunziano ovviamente all'eredità, chi paga le spese funebri?

    Sono un costo ammissibile alla procedura, nel caso con che grado di credito?

    Ringrazio e saluto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/06/2023 09:29

      RE: FALLITO IN PROPRIO DECEDUTO - CHI PAGA IL FUNERALE?

      L'unica norma della lege fallimentare che tratti del decesso del fallito è quella contenuta nell'art. 12, che pone il principio che la procedura di fallimento non si interrompe a seguito della morte del fallito, ma prosegue nei confronti degli eredi o rappresentanti degli stessi; nel caso di eredità giacente (quando il o i chiamati non hanno accettato l'eredità e non sono nel possesso dei beni) "la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente", precisa il secondo comma, posto che il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate- e quindi anche del curatore fallimentare- o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità giacente.
      La formula utilizzata dall'art. 12, secondo cui la procedura fallimentare prosegue nei confronti del curatore all'eredità giacente è significativa in quanto chiarisce che costui è soltanto il soggetto che, in sostituzione del fallito, o, in caso di sua morte, dei suoi eredi, si interfaccia con il curatore fallimentare per le esigenze della procedura, ma gli effetti patrimoniali del fallimento permangono; la disponibilità dei beni è già passata al curatore fallimentare con la dichiarazione di fallimento, per cui è questi che procede alla liquidazione dei beni e al pagamento dei creditori cui quel patrimonio è destinato, nel mentre il curatore dell'eredità giacente ha il compito che avrebbe avuto il fallito, ove fosse rimasto in vita, o dei suoi eredi, ove avessero accettato (sostanzialmnete, impugnare o continuare l'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, riprendere i beni abbandonati dalla procedura ex art. 104ter, co. 8, essere sentito nei casi previsti sia sentito il fallito, ecc); in questo senso, quindi, la procedura fallimentare prosegue nei confronti del curatore all'eredità giacente (così come prosegue nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 641 c.c. nel caso di erede istituito sotto condizione sospensiva).
      La successione conseguente alla morte del fallito è fatto che dal punto di vista patrimoniale non riguarda il curatore fallimentare, se non nei limiti di promuovere o segnalare la situazione di eredità giacente per la nomina del curatore speciale e, dal punto di vista fiscale egli si comporterà come se il fallito non fosse deceduto.
      E' da ritenere, pertanto che le spese funebri per la sepoltura del fallito non siano a carico della procedura, ma rimangano, invece nella sfera personale e che, estranei al fallimento, si trasmettono agli eredi. La Cassazione (Cass. 03/01/2002, n. 28) ha infatti precisato che "Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - ossia dai debiti esistenti in capo al "de cuius" e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità".
      Di conseguenza, in caso di rinuncia all'eredità da parte dei chiamati all'eredità e, quindi di mancanza di eredi, dovrebbe provvedere il curatore dell'eredità giacente, il quale, a sua volta, non dispone di beni, essendo stato, come detto il patrimonio del fallito acquisito all'attivo fallimentare, per cui si versa nel caso del deceduto impossidente privo dei mezzi per il funerale, che chiama in causa il Comune.
      Non abbiamo trovato precedenti specifici, per cui quella esposta è una nostra ricostruzione che, pur se- almeno a nostro avviso- corretta sotto il profilo giuridico, urta contro il comune sentimento di rispetto e di pietà verso i defunti, specie se l'attivo del fallimento è consistente. Se si accede alla tesi che le spese funebri siano una spesa a carico della procedura il relativo credito, in quanto sorto in costanza di fallimento dovrebbe essere considerato in prededuzionee, nell'ambito di questa catagoria godrebbe del privilegio generale di cui all'art. 2751 c.c.
      Zucchetti SG srl
      • Massimo Zucchi

        lecco
        05/06/2023 09:44

        RE: RE: FALLITO IN PROPRIO DECEDUTO - CHI PAGA IL FUNERALE?

        RINGRAZIO E SALUTO