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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
vendita di beni prima del fallimento e pagamento del prezzo mediante accollo da parte del cessionario di debiti della fa...
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Silvana Baroncini
REGGIO EMILIA (RE)15/11/2012 18:18vendita di beni prima del fallimento e pagamento del prezzo mediante accollo da parte del cessionario di debiti della fallita
Sei mesi prima di chiedere il fallimento in proprio, la fallita (una s.r.l.) vende una parte dei propri beni ad una ditta individuale, facilmente riconducibile all'amministratore unico della fallita. Quale pagamento del prezzo di vendita dei beni viene previsto l'accollo non liberatorio da parte del cessionario dei debiti della fallita verso le banche per mutui/finanziamenti. Con tale forma di pagamento, di fatto la fallita si è spossessata di alcuni beni destinando il ricavato al pagamento delle banche (infatti il cessionario con l'accollo paga direttamente e debiti della fallita vs le banche e nelle casse della procedura non entrerà niente). Può il curatore, ammesso che il prezzo di vendita dei beni sia congruo, non riconoscere la validità dell'accollo e pretendere il pagamento del prezzo con mezzi monetari? Ciò comporta necessariamente la revoca della vendita? E' possibile un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore che sembra aver operato con l'intento di preferire le banche agli altri creditori? L'amministratore, che possiede immobili, in effetti ha prestato garanzie personali alle banche.
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
Dr.ssa Silvana Baroncini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/11/2012 16:42RE: vendita di beni prima del fallimento e pagamento del prezzo mediante accollo da parte del cessionario di debiti della fallita
Da quanto scrive sembra di capire che l'accollo dei debiti verso la banca sia in rapporto sinallagmatico con la vendita dei beni, nel senso che il pagamento del prezzo della vendita è stato effettuato dall'acquirente invece che in danaro con l'accollo dei debiti. Se è così, non può scindere le due prestazioni e la eventuale revocatoria deve riguardare l'atto di vendita nel suo complesso, per cui, se accolta la domanda, l'acquirente deve restituire il bene e si insinua al passivo per il prezzo pagato, ossia per i pagamenti effettuati. Ovviamente si tratterebbe-se come lei dice il prezzo è proporzionato- di una revocatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 67 per cui bisogna controllare il con esattezza tempo a cui risale il contratto per vedere se questo è stato compiuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Se le banche erano a conoscenza di questa operazione o, addirittura, l'hanno favorita, si potrebbe anche ipotizzare una revocatoria dei pagamenti effettuati in favore delle banche con mezzi anomali, consistenti nella cessione del bene invece che direttamente ai creditori ad un terzo che ha pagato i creditori; ma come si vede la fattispecie non di agevole prova e rimane molto aleatoria la riuscita.
Sicuramente può esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, imputandogli che, essendo a conoscenza della situazione critica in cui versava la società, ha cercato da un lato di favorire una persona a lui riconducibile e dall'altra di aver alterato la par condicio facendo uscire dal patrimonio della società un bene senza una corrispondente entrata di danaro che avrebbe dovuto servire a pagare i creditori secondo l'ordine delle graduazioni di legge.
Zucchetti SG Srl
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Enrico Rocco
SALERNO12/03/2015 21:05RE: RE: vendita di beni prima del fallimento e pagamento del prezzo mediante accollo da parte del cessionario di debiti della fallita
Rappresento una situazione in cui la fallita circa 20 mesi prima della dichiarazione vende la totalità delle attrezzature ad altra società che poi è nei fatti subentrata alla fallita nella gestione di una attività. sempre nei confronti della società che attualmente gestisce l'attività sono state emesse da parte della fallita numerose fatture - a partire da 16 mesi prima del fallimento alle ultime fatture emesse nei sei mesi antecedenti - per importi rilevanti con oggetto non comprensibile (come se il cliente avesse pagato una sorta di risarcimento per recesso anticipato del contratto di locazione), che a parere dello scrivente tali transazioni sono servite a cedere l'azienda (senza contratto) all'attuale gestore. Tra l'altro la società fallita ha pagato con queste risorse le morosità di canoni di locazioni dovuti da un'altra società titolare del contratto di locazione (Amministratore della fallita e amministratore della cedente contratto di affitto d'azienda e titolare del contratto di locazione coincidono). cosa consigliate di fare in relazione alla vendita della totalità delle attrezzature ed alle fatture di vendita con oggetto incomprensibile che in realtà celano una cessione d'azienda all'attuale gestore??? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/03/2015 20:37RE: RE: RE: vendita di beni prima del fallimento e pagamento del prezzo mediante accollo da parte del cessionario di debiti della fallita
Bisognerebbe conoscere i dettagli della vicenda non potendosi dare un giudizio sulla base dei dati forniti.
Comunque a noi pare di capire che la società fallita A ha ceduto alla società B le attrezzature che servivano alla propria attività e, sostanzialmente ha ceduto la propria azienda a B. Essendo questa operazione avvenuta 20 mesi prima della dichiarazione di fallimento di A, non si può parlare di revocatoria ex art. 67 l.f., anche se i pagamenti sono stati effettuati in seguito, dal momento che, in mancanza della prova della riserva di proprietà, il trasferimento della proprietà è avvenuto all'atto della consegna 20 mesi prima della dichiarazione di fallimento.
Se non è possibile ricondurre i pagamenti effettuati dall'acquirente al prezzo della vednita si potrebbe pensare ad un atto di liberalità, nel qual caso il termine sarebbe di due anni, ma è estremamente difficile sostenere che, nonostante vi sia stato trasferimento di beni con successivi pagamenti da parte di chi ha ricevuto detti beni, la cessione tra imprenditori sia a titolo gratuito; bisognerebbe dimostrare l'esistenza di altri rapporti tra le stesse parti, cui imputare i pagamenti effettuati.
Questo, a nostro avviso, preclude anche la possibilità di far leva sulla mancanza di un contratto scritto, che non è rilevante se si tratta di beni mobili, ma potrebbe diventarlo se si riuscisse a dimostrare che A ha trasferito a B una azienda o un ramo di azienda, comprensiva, cioè, delle attrezzature, merci, avviamento, contratti , ecc., come lei ci pare sospetti. In questo caso, infatti troverebbe applicazione l'art. 2556 c.c., per il quale i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento della relativa azienda, devono essere provati per iscritto, fatta salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda.
La necessità della forma scritta è richiesta, come si vede, in mancanza di beni immobili, solo ad probationem; questo significa che la forma scritta ha un valore esclusivamente probatorio, nel senso che il contratto è valido anche se stipulato oralmente ma le parti del contratto di cessione non potranno avvalersi della prova testimoniale per dimostrare l'esistenza del negozio. Lei quindi dovrebbe sostenere che B è succeduto ad A nella gestione della sua impresa utilizzando i beni, materiali e immateriali, che costituivano l'azienda di A, senza titolo, mettendo in difficoltà B nella prova dell'avvenuto acquisto, ma i pagamenti effettuati sono sintomi dell'esistenza di un rapporto di compraventita intercorso tra le parti; per cui anche se riuscisse a provare che è stata ceduta l'intera azienda, anche questa strada rimarrebbe comunque irta di ostacoli.
potrebbe essere più agevole revocare i pagamenti effettuati da A con il denaro incassato, sempre che detti pagamenti siano avvenuti negli ultimi sei mesi prima della duchiarazione di fallimento e riesca a provare che i percettori fossero a conoscenza dello stato di insolvenza della società A.
Zucchetti SG Srl
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