Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Transazioni nel fallimento e 3° c. art 35 LF

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    09/02/2015 17:35

    Transazioni nel fallimento e 3° c. art 35 LF

    Chiedo cortesemente un Vs. parere in merito alle transazioni che il curatore deve portare all'attenzione de CdC per ottenere, ex art. 35, la necessaria autorizzazione. Mi riferisco in particolare al 3° c. del predetto articolo che "sembra" disporre che il curatore, con particolare riguardo alle transazioni, debba informare PREVIAMENTE il GD salvo che il programma di liquidazione, che prevedeva la transazione, avesse già ottenuto l'autorizzazione.
    Nel mio caso avevo solo ottenuto dal GD l'autorizzazione alla nomina di un legale e di un CTU perché il credito da recuperare (relativo a lavori edili) era stato contestato e verificare le ragioni del cliente per evitare una causa dispendiosa per tutti.
    Le verifiche tecniche hanno dimostrato una qualche ragione di controparte che offre, a saldo e stralcio, una somma ridotta rispetto al credito nominale.
    Ho chiesto al CdC l'autorizzazione a transigere che ha risposto positivamente ma non vorrei aver sbagliato i tempi dato che, stando alla lettera della L.F., avrei dovuto prima (PREVIAMENTE) informare il GD. Cambia qualcosa se lo informo dopo?
    Inoltre che significa esattamente informare il GD? Basta comunicare che, dopo averne spiegato i motivi, si richiederà l'autorizzazione alla transazione al CdC?
    Vi ringrazio per la sempre preziosa collaborazione. Cordiali saluti

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/02/2015 20:14

      RE: Transazioni nel fallimento e 3° c. art 35 LF

      Il terzo comma dell'art. 35 propone più dubbi dei problemi che cerca di risolvere.
      Intanto il previamente da alcuni vien riferito alla richiesta di autorizzazione al comitato di creditori, e da altri- a nostro avviso più correttamente- alla conclusione del contratto di transazione 8per restare nel tema che interessa). Questa seconda interpretazione non solo è più rispondente a logica, visto che è l'atto che interessa portare a conoscenza del giudice per il quale si può dire che già vi è stata l'autorizzazione del comitato; ma principalmente trova conferma nel fatto che la comunicazione non è necessaria per le transazioni gia' autorizzate dal medesimo giudice ai sensi dell'art. 104-ter, comma ottavo; ossia quando abbiano già ricevuto la c.d. autorizzazione di conformtà che il curatore deve richiedere prima di compiere l'atto contenuto nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori.
      Ma il problema più dibattuto non è questo, quanto quello della funzione di detta comunicazione preventiva; anche qui le tesi vanno dalla possibilità per il giudice di valutare la congruità dell'atto, di valutare soltanto la legalità o di non poter interferire sull'atto. Noi siamo di quest'ultima opinione perché la legge non prevede alcuna possibilità di intervento da parte del giudiceil quale, infatti, deve solo essere informato dell'atto stesso evidentemente al fine di lalutare la diligenza del comportamento del cutayore in relazione agli atti pià rilevanti quali sono ritenute le tranzazioni 8per il fatto che a volte si innestano in una vicenda giudiziaria già autorizzata) e gli atti di straordinaria amministrazione di valore superiore ad euro 50.000.
      La soluzione di questa problematica si riversa sul tema da lei posto delle conseguenze della mancata preventiva comunicazione 8nel caso non l'abbia fatta prima della stipula della transazione), se, infatti, si accede alla tesi ultima da noi indicata, ne consegue che l'atto compiuto sarà valido ed efficae, e rimane soltanto e la irregolarità ricadrebbe soltanto sulla valutazione del comportamento del curatore 8anche s enon ci risulta che sia mai stato revocato un curatore per non aver fatto la previan comunicazione di cui all'art. 358, co. 3).
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Bartoli

        Citta' di Castello (PG)
        29/11/2017 08:44

        RE: RE: Transazioni nel fallimento e 3° c. art 35 LF

        Mi inserisco per fare questa osservazioni.
        Della massa attiva fa parte un credito di oltre 300.000 Euro.
        Non è stato ancora approvato il programma di liquidazione e non c'è al momento il Comitato dei Creditori.
        Il debitore propone il pagamento integrale ma a rate (che comporta il pagamento in circa quattro anni), senza interessi.
        Può essere intesa come una transazione e quindi a vostro parere deve essere essere coinvolto il Giudice Delegato ?
        A me parrebbe di sì.
        Grazie.
        Alessandro Bartoli
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          29/11/2017 18:57

          RE: RE: RE: Transazioni nel fallimento e 3° c. art 35 LF

          L'atto descritto non configura esattamente una transazione perché non si vede quale sia la concessione della parte debitrice, che ottiene solo il vantaggio di rateizzare il pagamento del proprio debito. Ciò nonostante si tratta di atto che, a norma dell'art. 35l.f., è soggetto all'autorizzazione del comitato dei creditori, se non altro perché con la dilazione senza interessi si realizza una riduzione del credito, sicchè in mancanza di questo organi, opera il potere sostitutivo del giudice delegato ex art. 41 l.f., il che elimina ogni problema anche in ordine alla previa comunicazione al g.d.
          Zucchetti Sg srl
          • Alessandro Bartoli

            Citta' di Castello (PG)
            30/11/2017 07:22

            RE: RE: RE: RE: Transazioni nel fallimento e 3° c. art 35 LF

            Grazie
      • Marcello Cosentino

        Portogruaro (VE)
        30/09/2020 19:32

        RE: RE: Transazioni nel fallimento ex art 35 LF

        Buona sera, torno sul tema "poteri del curatore" per chiedere una conferma:
        A mio avviso, nel caso in cui, nel corso di una causa di responsabilità, controparte offra una certa somma a saldo e stralcio ma - a maggioranza - il CdC non autorizza considerando l'offerta incongrua, il curatore deve limitarsi ad informare il GD comunicando alla controparte l'impossibilità di concludere l'accordo transattivo.
        E' corretto?
        Molte grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          01/10/2020 20:47

          RE: RE: RE: Transazioni nel fallimento ex art 35 LF

          Corretto; ed, ovviamente, data la mancata conclusione dell'accordo transattivo, continuare la causa per responsabilità.
          Zucchetti SG srl