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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Nuovi obblighi invio Modelli F24
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Carlo Corinaldesi
ASCOLI PICENO13/01/2015 15:55Nuovi obblighi invio Modelli F24
SI CHIEDE SE I NUOVI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DEI MODELLI F24 CON COMPENSAZIONI TOTALI O PARZIALI DEBBANO ESSERE APPLICATI ANCHE AI CURATORI FALLIMENTARI OPPURE SIA POSSIBILE CONTINUARE CON IL PAGAMENTO DELLA DELEGA CARTACEA.
GRAZIE-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como10/02/2015 21:07RE: Nuovi obblighi invio Modelli F24
Riportiamo quanto già indicato nell'area fiscale.
La nota Circolare n. 30 del 29/9/2006, emessa ad esplicazione dell'art. 37, comma 49, del c.d. "Decreto Bersani" (D.L. 4/7/06), stabiliva chiaramente che potevano continuare a utilizzare il modello cartaceo "i soggetti obbligati ai quali fosse inibita per cause oggettive (es. protestati, curatori fallimentari, ecc.) la possibilità di accedere ad un proprio conto corrente bancario".
Ora la Circolare n. 27 del 19/9/2014, esplicativa dell'art. 11, comma 2, del D.L. 24/4/14, non utilizza più tale locuzione ma parla di "contribuenti impossibilitati a tenere un conto corrente", e non menziona più, esplicitamente, i curatori fallimentari.
Sotto il profilo strettamente giuridico, dato che la normativa è estremamente sintetica e la Circolare esplicativa non prende posizione in modo chiaro, la risposta è estremamente difficile e non sarebbe comunque una risposta certa, anche perché ritenere che i Curatore fallimentari siano soggetti alle nuove disposizioni significherebbe:
- per i Mod. F24 a zero, forzare l'interpretazione dell'art. 34 l.fall. sostenendo che il pagamento di un F24 in compensazione con saldo a zero non è "prelievo di somme"
- per i Mod. F24 con saldo diverso da zero, superare in qualche modo il disposto dell'art. 34 l.fall. (l'alternativa potrebbe essere transitare attraverso il conto corrente personale del Curatore, disponendo il trasferimento sullo stesso di disponibilità della procedura, con regolare mandato, o subito prima a subito dopo il pagamento del Mod. F24 addebitandolo su tale conto personale, ma ci pare soluzione ben difficilmente praticabile, soprattutto "a regime").
Ci pare però che la soluzione sia decisamente più semplice se il problema viene affrontato sotto il profilo pratico:
- la Circolare 30/2006 ha concesso esplicitamente al Curatore la possibilità di continuare a utilizzare l'F24 cartaceo, e la Circolare 29/2014 non ha altrettanto esplicitamente revocato tale facoltà
- per convenzione fra l'Agenzia delle Entrate e gli istituti di credito, questi ultimi non possono mai rifiutare il pagamento di deleghe F24 allo sportello, anche se non correttamente canalizzate, e ci risulta che ciò sia effettivamente accaduto finora: abbiamo notizia di più di un titolare di partita IVA che ha continuato a effettuare i pagamenti con Mod. F24 cartaceo successivamente al Decreto Bersani
- nessuna disposizione sanziona specificatamente l'effettuazione del pagamento a mezzo Mod. F24 cartaceo, né con specifiche sanzioni, né ancor meno con la nullità del pagamento.
Allo stato, non possiamo quindi che suggerire di continuare a utilizzare i Mod. F24 cartacei.
Per quanto in particolare riguarda gli F24 a zero, che è evidentemente la fattispecie più delicata, si pongono quindi due soluzioni:
- interpretare dell'art. 34 l.fall. sostenendo che il pagamento di un F24 in compensazione con saldo a zero non è "prelievo di somme"; se così è , allora l'operazione può essere effettuata senza mandato, utilizzando i servizi dell'Agenzia delle Entrate
- sposare una interpretazione può restrittiva, secondo la quale anche l'utilizzo di un credito in compensazione è in senso lato "prelievo di somme", perchè comunque si dispone di attivo del fallimento, e allora l'unica soluzione è proseguire con il modello cartaceo, il cui eventualmente errato utilizzo, come già scritto, non ci pare comunque nè invalidante il pagamento, nè sanzionato.
Personalmente riteniamo preferibile, perchè più prudente, la seconda soluzione, ma riteniamo di non poter affermare che la prima sia errata.
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