Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Fallimento - Legge Pinto - Termine per proporre ricorso

  • Giuseppe Cannizzaro

    Avellino
    27/01/2015 19:01

    Fallimento - Legge Pinto - Termine per proporre ricorso

    Fallimento aperto prima della riforma del 2006 e chiuso il 18 aprile 2014.
    Un parente del fallito ha pagato tutti i creditori sicchè la chiusura della procedura è stata dichiarata per mancanza di passivo.
    Per proporre ricorso ai sensi della legge Pinto il termine previsto è di n. 6 mesi da quando il decreto di chiusura è divenuto definitivo.
    Il decreto di chiusura non è mai stato comunicato al fallito (nemmeno la "pubblicazione" ai sensi dell'art. 17 L.F. risulta fatta al fallito, vale a dire la notifica per estratto del decreto).
    Da quando (dies a quo) decorre il termine di n. 6 mesi per proporre ricorso ai sensi della Legge Pinto?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/01/2015 20:54

      RE: Fallimento - Legge Pinto - Termine per proporre ricorso

      La nuova formulazione dell'articolo 4 della legge Pinto ha cancellato la facoltà di chiedere l'equa riparazione in pendenza del procedimento contestato ed ora la domanda può essere proposta unicamente «a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva»
      Per quanto riguarda il decreto di chiusura del fallimento, esso, a norma del comma quarto dell'art. 119 l.f. "acquista efficacia quando e' decorso il termine per il reclamo". poiché il reclamo avverso il decreto di chiusura si propone a norma dell'art. 26 l.fall., bisogna seguire le regole poste da tale norma per capire quando se e quando nel suo caso è passato in giudicato nei confronti del fallito.
      Orbene, il terzo comma dell'art. 26 stabilisce che per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento "il reclamo e' proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento". lei dice che non vi è stata alcuna comunicazione al fallito, per cui trova applicazione il comma quarto della stessa norma, per il quale "Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non puo' piu' proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria". Di conseguenza, nel caso, il decreto di chiusura emesso il 18 aprile è divenuto definitivo il 18 luglio del 2014. Da questa data incominciano adecorrere i sei mesi per presentare il ricorso ex legge Pinto, per cui considerato il periodo di sospensione feriale (che le sez. unite della Cassazione hanno ritenuto applicabile anche alla fattispecie, cfr. Cass. sez. un. 22 luglio 2013, n.17781, è ancora in termine, sebbene per poco.
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Cannizzaro

        Avellino
        27/01/2015 21:42

        RE: RE: Fallimento - Legge Pinto - Termine per proporre ricorso

        La sentenza dichiarativa di fallimento è anteriore al 2006.
        L'art. 119 L.F. prevede(va) che il decreto è soggetto a reclamo entro 15 giorni dalla data di affissione, senza alcun rinvio all'art. 26 L.F.-
        La soluzione è diversa?

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          29/01/2015 18:14

          RE: RE: RE: Fallimento - Legge Pinto - Termine per proporre ricorso

          Ha ragione. Ci aveva ingannato la data di chiusura per cui non avevamo fatto caso che si trattava di un fallimento aperto prima del 16 luglio 2006, per il quale trova quindi applicazione la vecchia normativa. Come lei giustamente ricorda, il secondo comma dell'art. 119 disponeva che il decreto (di chiusura, ma anche di rigetto a seguito dell'intervento della Corte Cost. n. 493 del 2002) è soggetto a reclamo avanti alla corte di appello entro 15 giorni dalla data di affissione. Questo termine era ritenuto perentorio (la Corte Cost. nel 1983 aveva rigettato la questione della decorrenza dalla affissione) e che prescindeva dalla effettuazione delle modalità di pubblicazione richiamate dal rimo comma dell'art. 119, che potevano intervenire anche dopo l'affissione. Pertanto, decorso questo termine di quindici giorni dalla data di affissione, il decreto di chiusura è divenuto definitivo e da quel momento incomincia a decorrere il termine di sei mesi per il ricorso ex legge Pinto. Lei quindi deve sostanzialmente controllare se e quando è stata effettuata l'affissione, in mancanza della quale pensiamo che trovi applicazione termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. decorrenti dal deposito i cancelleria del decreto. In questo caso quindi il decreto di chiusura diventerebbe definitivo decorsi sei mesi dal deposito e da questa data inizierebbe a decorrere il termine per la legge Pinto.
          Zucchetti SG Srl
          • Giuseppe Cannizzaro

            Avellino
            29/01/2015 18:59

            RE: RE: RE: RE: Fallimento - Legge Pinto - Termine per proporre ricorso

            Francamente trovo la soluzione troppo penalizzante per il fallito.
            Peraltro, la Corte Costituzionale con sentenza n. 279/2010 (sebbene in una fattispecie che riguardava i creditori ammessi in prededuzione) ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 119 L.F., nella versione anteriore alla riforma del 2006, "nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimenatre, anzichè dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge."
            Se il decreto di chiusura non è mai stato affisso, nè alcuna comunicazione risulta mai stata fatta al fallito, che succede? Da quando decorre il termine di sei mesi per il ricorso per equa riparazione? Davvero è plausibile che si applichi per analogia l'art. 327 c.p.c.???
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              30/01/2015 20:33

              RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento - Legge Pinto - Termine per proporre ricorso

              Non avevamo richiamato la sentenza da lei citata non tanto per il fatto che essa si riferisca al creditore prededucibile e nel caso si parli del fallito, e neanche perchè ci sembra che essa avesse in primo luogo fatto una qualche confusione tra pubblicazione e affissione e, principalmente, o poi imposto un obbligo a carico (di chi? del curatore o della cancelleria?) di dare ai soggetti rintracciabili "comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge", che però la legge non prevede affatto. Non l'avevamo richiamata perché irrilevante dal momento che lei aveva detto che non è stata fatta alcuna comunicazione al fallito dell'avvenuta chiusura.,
              Rimane pertanto il problema di stabilire il momento dal quale decorre il termine per l'impugnazione in caso di mancata comunicazione. La legge attuale, richiamando il procedimento ex art. 26, consente di applicare l'intera normativa posta da tale articolo, ma la vecchia legge parlava di reclamo avanti alla corte di appello, per cui abbiamo pensato che potesse trovare applicazione per analogia il termine di cui all'art. 327 c.p.c..
              Zucchetti Sg Srl
              • Giuseppe Cannizzaro

                Avellino
                03/02/2015 13:48

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento - Legge Pinto - Termine per proporre ricorso

                Per concludere:
                se si applicasse l'art. 327 c.p.c. per analogia, direi, però che il termine per proporre reclamo è quello annuale, dato che si tratta di un fallimento dichiarato nell'88.
                Che ne pensate?
                Grazie.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  03/02/2015 21:07

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento - Legge Pinto - Termine per proporre ricorso

                  Pensiamo di no perché l'art. 327 c.p.c. è una norma processuale, che, come ogni norma dello stesso tipo, si applica, salvo diversa espressa disposizione transitoria, ai processi pendenti in virtù del principio "tempus regit actum" dal giorno della sua entrata in vigore. Ai fallimenti vecchio rito si applica la legge ante riforma perché le norme transitorie espressamente dispongono che le nuove non si applicano ai fallimenti pendenti al momento della loro entrata in vigore, ma quando si tratta di applicare una norma processuale ordinaria vale la regola generale secondo cui si applica la norma vigente al momento in cui l'atto viene compiuto.
                  Zucchetti SG Srl