Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

approvazione bilancio di società controllata

  • Alessandro Civati

    Milano
    27/06/2018 16:10

    approvazione bilancio di società controllata

    La fallita possiede il 100% delle quote di una srl (società X)
    l'amministratore di X ha convocato assemblea, per l'approvazione del bilancio, alla quale dunque dovrebbe partecipare la curatela.
    Come ci si deve comportare in un simile frangente? tenuto conto che la curatela non dispone della contabilità di X e quindi non è in grado di stabilire se il bilancio di cui si chiede l'approvazione sia veritiero o meno?
    Altro quesito.
    L'assemblea è stata convocata anche per discutere le dimissioni dell'AU della controllata X.
    Come è opportuno regolarsi in merito? si necessita di qualche autorizzazione del Giudice Delegato, sia per la votazione sul bilancio che per quella sulle dimissioni dell'AU?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/06/2018 19:28

      RE: approvazione bilancio di società controllata

      Il curatore della società controllante, avendo la disponibilità delle quote della srl X, ha tutti i poteri del socio, nel caso addirittura totalitario, per cui può chiedere all'amministratore unico non solo il rispetto dei termini del deposito presso la sede della società del progetto di bilancio (quindici giorni prima, unitamente alla nota integrativa, la relazione sulla gestione (quando tenuta) e del collegio sindacale (quando presente), le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate (se presenti) e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate (se presenti), ma di visionare tutta la documentazione per la verifica del bilancio.
      Se l'AU intende dimettersi, lei che costituisce la totalità dell'assemblea ne nomina altro, senza fare alcuna liberatoria, in modo da tenersi liberi di valutare eventuali azioni societarie (ossia non del curatore verso gli amministratori della società fallita, ma di questa, rappresentata dal curatore, verso l'amministratore della controllata) di responsabilità nei suoi confronti.
      E' necessaria la previa autorizzazione del comitato dei creditori ai sensi dell'art. 35 l.f., trattandosi di atti di straordinaria amministrazione (in ogni caso è opportuna).
      Zucchetti SG srl