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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Liquidazione coatta amministrativa
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Lorenzo Dallari
Reggio Emilia (RE)27/09/2018 15:42Liquidazione coatta amministrativa
Buonasera,
in una procedura di liquidazione coatta amministrativa ho provveduto all'invio della dichiarazione per un credito in chirografo e il liquidatore, nell'elenco delle passività depositato presso il tribunale, l'ha ammesso come da richiesta.
Il cliente (nonostante fosse ampiamente informato prima dell'invio della domanda) mi ha inviato solo ora la documentazione per la richiesta di privilegio artigiano.
Vi chiedo: è possibile domandare al liquidatore la modifica/rettifica della domanda?
Dal Memento "Crisi di impresa e fallimento" 2017 (pag. 807) leggo che "E' prassi diffusa, anche se criticata (Trib. Grosseto 22 marzo 2000), che il commissario liquidatore proceda in via autonoma alla modifica dello stato passivo, anche dopo il suo deposito. A sostegno di questa prassi si ritiene che le modifiche apportate dal commissario siano sul piano generale espressione del potere di autotutela che compete alla pubblica amministrazione, mentre, sul piano pratico, siano comunque finalizzate ad accelerare e concentrare la procedura nell'interesse dei creditori, che altrimenti aspetterebbero un tempo maggiore per vedere riconosciuti i loro crediti attraverso le vie giudiziali".
Cosa ne pensate?
Mi pare che si possa escludere la proposizione di un'opposizione per le stesse argomentazione che leggo sul forum in materia di fallimento.
Vi ringrazio.
Cordiali saluti
Lorenzo Dallari-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/09/2018 20:05RE: Liquidazione coatta amministrativa
"La liquidazione coatta amministrativa costituisce un procedimento avente natura amministrativa e, con il deposito in cancelleria, lo stato passivo formato dal commissario liquidatore non acquista carattere giurisdizionale, ma assolve ad una mera funzione di pubblicità e segna il momento a partire dal quale può aprirsi una fase giurisdizionale in caso di proposizione di uno dei ricorsi previsti dall'art. 209 legge fall." (Cass. sez. un., 15/10/2008, n. 25174). Tanto sta a significare che il commissario dopo il deposito dello stato passivo in cancelleria perde ogni potere di variare lo stesso in quanto, da quel momento, si apre la fase giurisdizionale, tant'è che il secondo comma dell'art. 209 prevede che "Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore".
Nel suo caso, quindi l'unica possibilità prospettabile è quella di una insinuazione tardiva con cui chiedere il privilegio, ma qui sorge il problema dell'ammissibilità di una domanda del genere. Nel fallimento la Cassazione ritiene, seppur indirettamente, che non sia ammissibile una domanda del genere (Cass. 09/02/2015, n. 2404) e ci sembra che lo stesso criterio possa valere anche nella liquidazione coatta sebbene l'accertamento del passivo, come detto, abbia natura amministrativa, per il fatto che il richiamo alla normativa fallimentare porta a ritenere che sia applicabile l'intero sistema fallimentare; ed infatti si ritiene prevalentemente che la domanda tardiva non debba essere presentata al commissario e da questi esaminata ma avanti al giudice, come fa intendere la precisazione che al giudice delegato è sostituito il giudice istruttore. tesi, a nostro avviso, da condividere specie dove la formazione del passivo non sia stata fatta autonomamente dal commissario ma, come nel caso, sia stata preceduta da una domanda del creditore che aveva chiesto ed ottenuto quanto richiesto
Zucchetti SG srl
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