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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
pretesi profili di responsabilità del Curatore ex art. 38 l.f.
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Alessandro Rimato
roma04/07/2023 19:46pretesi profili di responsabilità del Curatore ex art. 38 l.f.
parliamo di un procedura vecchio rito, in quanto il fallimento è stato dichiarato nel 2003. Rigettata una domanda ex art. 146 l.. il fallimento è stato condannato alla ripetizione delle spese. Una connessa domanda per lite temeraria è stata rigettata. Il credito benchè prededucibile ma chirografario non sarà soddisfatto. Ora il creditore paventa una responsabilità del Curatore per la lievitazione del debito di massa. A mio sommesso avviso la responsabilità non sussiste e ciò per le seguenti considerazioni :
1) il credito non nasce concorsuale ma tale ne diviene dopo;
2) la condanna alle spese ex art. 91 è retta dal principio della causalità necessaria. Pertanto, essa prescinde dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi, (conf. Sez. 3, n. 19456/2008, Finocchiaro, Rv. 604625-01)
3) a tutto concedere il terzo ha subito un danno ex art. 2395 c.c. di natura extra contrattuale con tutti i relativi corollari anche in punto di prescrizione.
Sui punti succintamente accennati gradire sapere il Vs. punto di vista. grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/07/2023 18:52RE: pretesi profili di responsabilità del Curatore ex art. 38 l.f.
Bisognerebbe capire bene qual è l'accusa che il creditore rivolge. Se, come lei dice, la responsabilità del curatore è fondata sull'aver l'organo fallimentare fatto lievitare il debito di massa, il cui incremento non ha permesso il pagamento del suo credito, è chiaro che la contestazione è oltremodo generica in quanto coinvolge, senza specifici riferimenti a fatti o comportamenti, l'intera gestione del curatore; una accusa così generica non dovrebbe neanche essere presa in considerazione dal giudice in sede di rendiconto. Se poi il creditore in questione dettagli la sua contestazione con l'indicazione di quali comportamenti avrebbe avuto il curatore tali da ingenerare l'aumento delle prededuzioni, il curatore, nel relativo giudizio di responsabilità (che come detto potrà coesistere o anche essere disgiunto da quello sull'approvazione del conto) potrà difendersi. Inoltre, una volta ammesso che ci sia stata una lievitazione delle prededuzioni a causa di un comportamento poco diligente del curatore, bisognerà stabilire se questo ha impedito il pagamento del credito prededucibile della parte vittoriosa nella causa, credito che, come lei giustamente dice, è da considerare chirografario nella categoria nella graduatoria delle prededuzioni che bisogna fare quando l'attivo è insufficiente a soddisfarle tutte.
Al momento, alla luce dei dati a nostra conoscenza, non possiamo dire di più.
Ovviamente il discorso cambia se l'accusa del creditore è diversa, ad esempio se contesta al curatore di non aver soddisfatto il credito prededucibile nel momento in cui avrebbe dovuto, che coinvolgerebbe una serie di altre considerazioni.
Zucchetti SG srl-
Alessandro Rimato
roma06/07/2023 19:24RE: RE: pretesi profili di responsabilità del Curatore ex art. 38 l.f.
Bene grazie....... ritengo che non possa prescindersi da un dato : abbiamo a che fare con un credito per spese processuali ex art. 91 Cpc. In tale contesto dunque non rilevano fatti soggettivi : la condanna alle spese processuali non trova il suo fondamento in un credito risarcitorio, atteso che l'esercizio del diritto di difesa non è un comportamento illecito, ma trova la sua ragione nella volontà del legislatore di evitare che le spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa gravino su di essa ( C. 1371/2013 ). Altra è la ratio che sorregge la lite temeraria ( ex art. 96 ). Oltretutto l'azione era stata autorizzata dal G.D. ex art. 146 L.F. in un contesto temporale ( 2003 ) in cui il G.D. ( previo parere positivo del CdC ) era il dominus della procedura. Dunque il terzo destinatario dell'azione è divenuto concorrente nel corso della procedura. La procedura poi non ha mai avuto risorse tali da consentirne il pagamento. Vero è ( come già ho anticipato nel rendiconto )saranno soddisfatti parzialmente anche i professionisti officiati dalla procedura. Oggi vi è stata udienza di rimessione al collegio ( udienza fissa ) ed a mio avviso potrebbero porsi anche problemi di legittimazione passiva....... vedremo...... grazie per il prezioso ausilio
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