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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
soggetto fallito liquidatore di una società srl
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Roberta Antonica
REGGIO EMILIA (RE)17/01/2017 18:39soggetto fallito liquidatore di una società srl
Una società in nome collettivo è stata dichiarata fallita e di conseguenza anche i suoi soci illimitatamente responsabili. Gli stessi soci sono anche soci, unitamente ad un altro soggetto, di una srl in liquidazione ed uno dei soci falliti riveste la carica di liquidatore di quest'ultima.
Il curatore della snc come deve comportarsi? il socio fallito può continuare a svolgere l'attività di liquidatore? Il curatore deve sostituire il fallito negli atti che compie in qualità di liquidatore? Di questi resta responsabile il socio che riveste la carica o il curatore? Riguardo gli adempimenti fiscali che competono il liquidatore ne resta responsabile il socio in prima persona?
Se il fallimento del socio ne determina la decadenza dalla carica di liquidatore, il curatore come deve comportarsi considerato che 3 dei 4 soci della srl sono gli stessi soci falliti della snc? Deve procedere alla nomina di un terzo liquidatore? Che iter dovrà seguire?
Ringraziando in anticipo per la disponibilità e scusandomi per le numerose domande poste, porgo cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/01/2017 19:33RE: soggetto fallito liquidatore di una società srl
Bisogna tenere distinte le posizioni dei soci falliti quali soci della srl e quali amministratori o liquidatori della srl.
Il fallimento di un soggetto che abbia una partecipazione in una srl comporta l'acquisizione della quota all'attivo fallimentare e l'applicazione dell'art. 2471 c.c.. Ovviamente, prima di acquisire le quote della srl- che a quanto pare di capire non è ben messa se è in liquidazione e tre dei quatto soci sono falliti quali soci di una snc- sarebbe opportuna una valutazione sulla convenienza di tale acquisizione per eventualmente proporre la non acquisizione (o la dismissione ove già inventariate) delle quote della srl ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 104ter.
Più complessa è la posizione del soggetto fallito che rivesta la carica di amministratore o liquidatore di una srl, (sia egli o non socio della stessa) perché la materia è stata oggetto di evoluzione normativa. Invero, come è noto, la disciplina delle società a responsabilità limitata, a seguito della novella di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in vigore del 1 gennaio 2004, non regolamenta le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori di tale società né contiene (come in passato faceva l'art. 2487 c.c.), un rinvio alle norme dettate dall'art. 2382 c.c. per la società per azioni. Si è detto che il silenzio sul punto fosse imputabile a mera dimenticanza, ma la Cassazione (Cass. 08/08/2013 n. 18904) ha preso una posizione nettamente contraria a questa soluzione, sostenendo che il citato silenzio debba ritenersi indicativo di una precisa volontà del legislatore, che, se avesse voluto provvedere in materia, avrebbe dovuto farlo esplicitamente. Determinate è stata la considerazione che la nuova disciplina fallimentare abbia dettato una limitazione degli effetti a carico del fallito, sul piano personale, della sentenza di fallimento - e, in particolare, abbia abrogato l'art. 50, che prevedeva il registro dei falliti, e l'art. 5, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 114 del 1998, che vietava l'iscrizione nel registro delle imprese dei soggetti dichiarati falliti, fino alla pronuncia della sentenza di riabilitazione. Alla luce di queste argomentazioni, conclude la Corte, deve ritenersi che le nomine degli amministratori di società a responsabilità limitata non sono più soggette a cause di ineleggibilità o di decadenza nè risultano applicabili per analogia le norme dettate per la società per azioni dell'art. 2382 c.c., con la conseguenza che - salva diversa previsione statutaria - il fallimento dell'amministratore di società a responsabilità limitata non ne determina l'incapacità alla carica sociale.
Anche noi ci siamo adeguati a questa soluzione- estensibile pari pari al liquidatore- per cui seguendo questo indirizzo, nel suo caso, il socio della snc fallito può continuare a svolgere le funzioni di liquidatore della srl e svolgere gli adempimenti che la carica richiede, con tutte le responsabilità del caso che su di lui ricadono (e non sul curatore). Il che non esclude che lei, che dispone (se le acquisisce e non le dismette) delle quote dei tre soci falliti possa riunire una assemblea e sostituire il liquidatore con il quarto socio non fallito o altri, per comodità procedurali e amministrative.
Zucchetti SG srl
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Roberta Antonica
REGGIO EMILIA (RE)23/01/2017 11:45RE: RE: soggetto fallito liquidatore di una società srl
Ringrazio per la risposta, come sempre, chiara ed esaustiva.
Cordiali saluti e buon lavoro.
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