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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
LCA - CONCORDATO CON ASSUNZIONE
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Tania Enza Cassandro
Roma28/09/2023 18:37LCA - CONCORDATO CON ASSUNZIONE
Salve,
sono Commissario Liquidatore di una società in liquidazione coatta amministrativa. Vorrei chiedervi se, in tale circostanza, è possibile un concordato con assunzione, il cui tratto tipizzante è dato proprio dall'assunzione di tutti i debiti sociali da parte di un terzo, che sarebbe l'ex amministratore unico della società.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/09/2023 17:52RE: LCA - CONCORDATO CON ASSUNZIONE
L'art. 214 l. fall. dispone, al primo comma, che "L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di società". Bisogna, quindi, fare riferimento all'art. 124 che prevede, quale incipit, la possibilità che proposta di concordato sia presentata da uno o più creditori o da un terzo, oltre che ovviamente dal fallito, nei limiti di tempo che la norma stabilisce.
Nel caso prospettato, l'amministratore unico della società in liquidazione, a nostro avviso, rappresenta ancora la società (diamo per scontato che si tratti di una srl o comunque di una società di capitali) per le attività diverse dalla liquidazione, così come nel fallimento in cui i gestori della società, benchè privati della disponibilità dei beni, conservano la loro carica, tanto che se la società intende presentare un concordato fallimentare in proprio o, come nel caso, un concordato ex art. 214, dovrebbe farlo a messo di detto amministratore; ma in tal caso l'assuntore non potrebbe essere lo stesso amministratore per l'evidente conflitto di interessi in cui si troverebbe. L'amministratore potrebbe invece proporre un concordato e assumerlo quale terzo, ma in tal caso dovrebbe cessare dalla carica, altrimenti si troverebbe ancora ad essere terzo e parte.
In conclusione, a nostro avviso l'amministratore dovrebbe dimettersi dalla carica e formulare, quale terzo, una proposta di concordato in cui figuri anche come assuntore.
Zucchetti SG srl-
Tania Enza Cassandro
Roma02/10/2023 16:10RE: RE: LCA - CONCORDATO CON ASSUNZIONE
Grazie mille per le precisazioni.
Per completezza, vorrei chiedervi se tali conclusioni potrebbero essere raggiunte anche le società in scioglimento per atto d'autorità.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/10/2023 18:08RE: RE: RE: LCA - CONCORDATO CON ASSUNZIONE
Nella precedente risposta noi abbiamo preso in considerazione l'ipotesi di una liquidazione coatta (probabilmente di una cooperativa) dichiarata in base alla normativa fallimentare e all'art. 2545 terdecies c.c., , per cui abbiamo richiamato l'art. 214 l.fall. che ammette il concordato e del rapporto tra la procedura e il precedente organo rappresentativo della società, nel caso un liquidatore volontario. Ora lei parla di scioglimento per atto di autorità; orbene questa dizione evoca l'ipotesi di cui all'art. 2545-septiesdecies c.c., che è già essa una procedura che ove comprenda la liquidazione di beni consente la nomina di un liquidatore. In questo caso, lo scioglimento per atto di autorità è uno specifico e grave provvedimento sanzionatorio che determina lo sciogliere delle società cooperative e degli enti mutualistici per motivazioni riconducibili ad anomalie di funzionamento della società cooperativa di tipo strutturale ed organizzativo che riguardano il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l'assenza di condizioni per il raggiungimento dello scopo, il mancato deposito del bilancio di esercizio per due anni consecutivi ed il mancato compimento degli atti di gestione. In questa procedura, quindi, non è ravvisabile la possibilità di un concordato fallimentare.
Ma si è verificata questa ipotesi? I dati a disposizione non ci permettono di saperlo.
Zucchetti SG srl
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