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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Contratto di comodato gratuito ante fallimento.
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Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)14/02/2011 14:59Contratto di comodato gratuito ante fallimento.
Il fallito con i suoi due fratelli sono comproprietari di un immobile concesso in comodato gratuito alla loro madre molti anni prima del fallimento.
Il contratto di comodato è regolarmente registrato ed eseguito: la madre, infatti, in quell'immobile gestisce un'attività commerciale.
Il rinnovo annuale del contratto è automatico sino alla classica raccomandata da inviare 3 mesi prima della scadenza. Chiedo:
E' possibile sciogliersi ex art. 72 LF ovvero, dato che il contratto è regolarmente eseguito, si potrà solo dare disdetta? In tutti i casi è possibile pretendere una indennità di occupazione? Se si come quantificarne l'importo?
Grazie per la preziosa collaborazione.
PS: Avevo già inviato il quesito ma, forse per un disguido, non lo vedo pubblicato nel forum.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/02/2011 19:30RE: Contratto di comodato gratuito ante fallimento.
Non capiamo per quale motivo la risposta al suo quesito già data dalla Zucchetti SG non si trovi nel Forum.
Riprendiamo, pertanto quando già scritto, con aggiornamento alla situazione ulteriormente illustrata nella nuova domanda.
Il punto di partenza è che non si può passare dal comodato gratuito in corso ad un rapporto di carattere oneroso senza "togliere di mezzo" il contratto in corso. Questo è possibile in primo luogo con un accordo con la comodataria, risolvendo consensualmente il precedente contratto e stipulandone un nuovo di locazione, più che di comodato modale (che caratterizza quei contratti di comodato con alcune prestazioni a carico del comodatario); sarebbe, ovviamente la strada migliore anche perché sono coinvolti altri fratelli..
In mancanza di accordo può inviare disdetta, nel termine convenzionale pattuito, prima della scadenza; ma, a nostro parare anche prima della scadenza potrebbe ottenere la cessazione del rapporto facendo valere l'urgente bisogno causato dallo stato di fallito del comproprietario; si tratta, infatti, di un comodato con termine prefissato per cui, a norma del secondo comma dell'art. 1809 c.c., il comodante può esigere la restituzione del bene anche prima della scadenza del termine convenuto solo se "sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante".
Inoltre, il rinnovo ci sembra, se abbiamo ben capito, che è stato effettuato l'1.12.2008 (alla scadenza dei nove anni dalla originaria costituzione del comodato dell'1.12.1999) e il fallimento è del 2010; se è prima del dicembre 2010 non sono passati due anni dal rinnovo, che ha permesso la continuazione di un rapporto a titolo gratuito, per cui si potrebbe prospettare una ipotesi di revocatoria ai sensi dell'art. 64; anche se la questione non è agevole.
Una volta sciolto o dichiarato inefficace il contratto, lei può intavolare trattative con l'attuale comodataria per valutare la possibilità di stipulare un contratto di locazione, ovviamente per un periodo molto, molto più limitato, al prezzo di mercato, che determinerà chiedendo a qualche agenzia del settore. In ogni caso la prospettazione delle azioni indicate potrebbero costituire uno strumento di persuasione per raggiungere un accordo equo con tutti (ad esempio la liquidazione della quota di comproprietà).
Zucchetti SG Srl
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