Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Derelizione dei beni di società estinta

  • Francesco Mollica

    PALERMO
    21/01/2021 22:57

    Derelizione dei beni di società estinta

    Trattasi di una Spa in liquidazione al momento del vecchissimo fallimento e cancellata alla CCIAA. Il liquidatore è deceduto e nessuno dei soci è vivente. Conseguentemente gli eredi dei soci, che non risultano iscritti nel registro dei soci, non possono indire assemblea per la nomina di nuovo liquidatore.
    L'immobile relitto al fallimento risulta invendibile.
    La nomina di un custode giudiziario impedirebbe la chiusura del fallimento e sarebbe non praticabile perchè è il curatore che deve provvedere alla liquidazione.
    Unica via sembrerebbe un atto notarile unilaterale, autorizzato dal Tribunale sentiti il Comitato dei Creditori e i Creditori aventi diritto sull'immobile, con il quale il curatore rinuncia al bene.
    Innanzi tutto chiedo se l'ipotesi prospettata sia corretta e le eventuali alternative e in secondo luogo chiedo come avviene la consegna del bene derelitto?
    A chi consegno le chiavi? Chi diviene custode del bene?
    Ringraziandovi anticipatamente, colgo distinti saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/01/2021 20:31

      RE: Derelizione dei beni di società estinta

      Lei parla di un vecchissimo fallimento, per cui abbiamo motivo di ritenere che si tratti di fallimento vecchio rito, ossia dichiarato anteriormente al 16 luglio 2006, che è la data di entrata in vigore del d.lgs. 9.1.2006, n. 5, che ha introdotto nel corpo della legge fallimentare l'art. 104ter, che prevede la dismissione dei beni; a norma dell'art. 152 di detto d.lgs procedure i fallimenti già pendenti alla citata data "sono definiti secondo la legge anteriore", e la legge anteriore, ossia la legge fallimentare ante riforma non contemplava la dismissione dei beni non convenienti. Peraltro non è detto che, se anche fosse applicabile ma nuova norma, la stessa potrebbe essere utilizzata nella fattispecie in quanto la società fallita è stata cancellata dal registro delle imprese, il liquidatore è deceduto così come i soci; ma è superfluo indagare questo aspetto perché la data del fallimento, rendendo inapplicabile l'art. 104ter, l. fall., assorbe questa questione.
      Rimane il fatto che dispone di un immobile privo di valore, e come si è fatto fino al 2006, non potendo rinunciare alla sua liquidazione per mancanza di convenienza, deve procedere ancora a tentativi di vendita fin quando qualcuno si farà avanti; proprio per ovviare a queste situazioni, il legislatore della riforma ha introdoitto la citata previsione di cui all'attuale comma ottavo dell'art. 104ter.
      Zucchetti SG srl