Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Aquisizione documentazione bancaria
-
Ettore Trippitelli
Rimini28/05/2014 12:59Aquisizione documentazione bancaria
Quale curatore (pubblico ufficiale e ausiliario dell'Autorità Giudiziaria) ho chiesto ad alcuni Istituti di Credito la documentazione bancaria (copia estratti conto, specimen di firma) necessaria per assolvere a doveri del proprio ufficio.
Una banca, nel confermarmi l'esistenza di taluni rapporti, mi oppone l'applicazione dell'art. 119 T.U.B. (D.lgs. 385/93)ritenendo che la mia richiesta sia stata avanzata in applicazione di tale norma. Pertanto, mi quantifica l'importo delle spese e mi riferisce che la documentazione sarà consegnata entro 90 giorni e dietro il pagamento delle spese.
Io non sono d'accordo; ritengo che la norma non si applichi alla richiesta formulata dal curatore fallimentare (organo investito di una pubblica funzione nell'ambito dell'amministrazione della giustizia) proprio perchè il curatore non è il correntista, non rappresenta la società fallita e non succede alla stessa.
Non solo: all'esito dell'esame degli estratti conto la curatela potrebbe aver necessità di entrare in possesso delle contabili di talune operazioni o di copia fronte-retro di assegni.
Altre banche in altre procedure, mi hanno consegnato il carteggio richiesto senza applicazione di spese.
Gradirei conoscere non solo il Vostro autorevole parere ma anche se tale questione è già stata affrontata da altri colleghi.
Grazie.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/05/2014 15:37RE: Aquisizione documentazione bancaria
Classificazione: CURATORE / ALTROLa giurisprudenza non è del suo avviso. Cass. 13/07/2007, n. 15669 ha, infatti, così deciso "In materia di esecuzione del contratto di conto corrente bancario, il suo scioglimento ai sensi dell'art. 78 l. fall. per effetto del fallimento del cliente, non estingue con immediatezza ogni rapporto obbligatorio fra le parti, sussistendo anche per l'epoca successiva una serie di obbligazioni, ancora di derivazione contrattuale e corrispondenti posizioni di diritto soggettivo; in particolare la pretesa del curatore, che subentra nell'amministrazione del patrimonio fallimentare ai sensi degli art. 31 e 42 l. fall., è un diritto che promana dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, declinandosi in prestazioni imposte dalla legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.), secondo una regola di esecuzione in buona fede (ex art. 1375 c.c.) che aggiunge tali obblighi a quelli convenzionali quale impegno di solidarietà (ex art. 2 cost.), così imponendosi a ciascuna parte l'adozione di comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;posto che tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento, il predetto diritto alla documentazione trova fondamento e regolazione inoltre nell'art. 8 l. 17 febbraio 1992 n. 154 e compiutamente nell'art. 119 del t.u.l.b. (d.lg. 1° settembre 1993 n. 385), che già pone a carico della banca l'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto inerente allo svolgimento del rapporto ed attribuisce al cliente ovvero a chi gli succeda anche solo nell'amministrazione dei beni il diritto di ottenere - a sue spese, per gli ultimi dieci anni, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento de rapporto - la documentazione di singole operazioni registrate sull'estratto conto".
Per la verità il problema non è mai stato quello delle spese perchè è ovvio il curatore appellandosi all'art. 119 per ottenere la documentazione deve applicare questa norma nella sua interezza, ma se il curatore poteva chiedere copia degli estratti conto e altra documentazione bancaria (pur sobbarcandosi alle spese) e se il giudice poteva autorizzarlo.
Zucchetti SG Srl
-
Pietro Grammatico
Palermo30/11/2017 12:47RE: RE: Aquisizione documentazione bancaria
Buongiorno stimati Professionisti,
mi permetto di intromettermi nella discussione trovandomi in analoga situazione con il Collega di Rimini.
In verità, sembrerebbe che il 4° comma dell'art. 119 del T.U.B. indichi tre tipologie di soggetti eventualmente interessati agli estratti conto, ovvero:
1. il cliente
2. colui che gli succede a qualunque titolo;
3. colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni.
la norma, poi, prosegue precisando che Al "cliente" (e, quindi, solamente a lui e non anche agli altri soggetti sopra indicati) "possono" (e non "devono") essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
Ciò mi indurrebbe a ritenere che il Curatore, ovvero colui che è subentrato nell'amministrazione dei beni dell'originario cliente, non possa ritenersi tenuto a corrispondere le spese, a maggior ragione nel caso in cui (il mio) la Curatela è priva di fondi e la banca richiede un rimborso spese di €.10,33 per singolo documento, con costi verosimilmente imponenti in considerazione della mole di documentazione richiesta.
Mi piacerebbe conoscere il Vostro parere sul punto, ringraziando anticipatamente per l'attenzione che Vorrete dedicarmi.
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/11/2017 19:42RE: RE: RE: Aquisizione documentazione bancaria
Per la verità il quarto comma dell'art. 119 TUB dispone testualmente che " Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione".
La norma chiarisce in modo, a nostro avviso, inequivoco che sia il cliente, sia colui che gli succede a qualunque titolo e sia colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere dall'istituto bancario, "a proprie spese", la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto; pertanto anche il curatore fallimentare – il quale difatti amministra il patrimonio del fallito sotto la direzione del giudice delegato – ha la facoltà di esercitare il diritto in esame, a proprie spese, benchè relativo ad operazioni bancarie del soggetto fallito.
Nell'ultima parte la norma precisa che le spese addebitabili al cliente sono solo quelle costituite dai costi di produzione della documentazione. e solo per questa parte della norma potrebbe sorgere il dubbio se la medesima disposizione vale anche per i soggetti diversi dal cliente. Noi riteniamo di si perché la norma è frutto di successive modifiche (ad esempio l'estensione a chi succede a qualunque titolo al cliente e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni è stata effettuata con l'art. 24 del D.Lgs. 4/8/1999, n. 342)per cui il riferimento al cliente pensiamo che valga per tutti i soggetti indicati in precedenza, anche perché sarebbe privo di spiegazione un differenziato trattamento tra loro sotto questo profilo. Del resto, come ribadito anche di recente dalla S. Corte (Cass. 11/05/2017, n. 11554), "la richiamata disposizione dell'art. 119, viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza - quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente ("trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti", secondo la formale intitolazione del titolo VI di tale legge) - riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari".
Zucchetti Sg srl
-
-
-