Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

AVVOCATO DISTRATTARIO

  • Domenico D'Ippolito

    Ceglie Messapica (BR)
    26/11/2014 20:03

    AVVOCATO DISTRATTARIO

    Con sentenza emessa successivamente al fallimento della parte rappresentata, la controparte è stata condannata al pagamento le spese legali distratte in favore del legale difensore della parte poi fallita.
    Può il difensore distrattario riscuotere tali somme senza poi rimetterle al curatore del fallimento?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/11/2014 20:06

      RE: AVVOCATO DISTRATTARIO

      Le somme dovute dalla controparte soccombente in bonis vanno versate al fallimento.
      Il difensore del debitore fallito prima e poi del fallimento vincitore ha diritto al compenso e al rimborso delle spese non perché lo dispone la sentenza (come nel caso contrario in cui il concordatario soccombente debba pagare le spese legali alla controparte in bonis) ma per effetto del rapporto professionale instaurato, prima della apertura del fallimento, tant'è che la curatela, anche se avesse perso la causa e fosse stato condannato a pagare le spese legali alla controparte, egualmente avrebbe dovuto pagare il proprio difensore. Essendo tale rapporto instaurato fallimento, anche il compenso, benchè liquidato successivamente, ha natura concorsuale e, quindi, l'avvocato può godere non della prededuzione ma del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c..
      Il fatto che l'avvocato abbia chiesto la distrazione in proprio degli onorari non riscossi e delle spese che ha dichiarato di avere anticipate e tanto sia stato riconosciuto nella sentenza non cambia molto perché la richiesta di distrazione delle spese ha la sola funzione di sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a chiedere e ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali, ma questo, così come il provvedimento di accoglimento di detta istanza, non muta la causa del credito, che rimane un credito per spese processuali rapportabile alla parte e non al difensore; di conseguenza, quand'anche il legale, intervenuto il fallimento non può chiedere il pagamento delle spese per sé e qualora eserciti tale diritto e siao pagato dalla controparte, è comunque tenuto a restituire la somma ricevuta in quanto il pagamento diretto altera la par condicio tra i creditori.
      Zucchetti SG Srl