Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

cancellazione albo autotrasportatori e liquidazione attivo

  • Davide Correrini

    La Spezia
    04/05/2011 16:01

    cancellazione albo autotrasportatori e liquidazione attivo

    Spett.li professionisti Zucchetti, il quesito è il seguente:
    sono curatore di una società che svolgeva attività di trasporti in conto terzi. La Provincia mi ha comunicato la cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori a seguito della perdita dei requisiti avvenuta in epoca antecedente al fallimento (dunque la società non è stata cancellata per intervenuta procedura bensì per altri motivi). Ora la motorizzazione richiede la restituzione delle targhe e della carta di circolazione di due veicoli immatricolati ad uso terzi. Tale richiesta a mio avviso è in contrasto con la necessità della curatela di procedere alla liquidazione di detti beni che in attesa della vendita sarebbero noleggiati onde evitare costi di ricovero. Sarei dunque a richiederVi un parere circa la legittimità della richiesta della motorizzazione.
    Ringrazio e porgo distinti saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/05/2011 19:52

      RE: cancellazione albo autotrasportatori e liquidazione attivo

      Riteniamo che la richiesta della Motorizzazione sia legittima.
      Le esigenze della procedura sono rispettabili, ma le stesse devovo espletarsi nel rispetto della legge vigente, per cui se il fallito non è più iscritto nell'albo dei trasportatori, neanche il curatore del suo fallimento può esercitare in via provvisoria tale attività o dare in noleggio detti mezzi per esercitare attività di trasporto. A norma dell'art. art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, infatti, "chiunque esercita l'attività di cui all' articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo,è punito a norma dell' articolo 348 del codice penale . In caso di flagranza di reato,si procede al sequestro del veicolo".
      Sarebbe stato opportuno, se ne ricorrevano i requisiti fare ricorso avanti al Comitato Centrale avverso il provvedimento di cancellazione, ma temiamo che sia scaduto il termine, che è di trenta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento
      Zucchetti Sg Srl