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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
CONCORDATO FALLIMENTARE - PROCEDURA NUOVO RITO
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Maurizio Leonardi
Ancona18/06/2011 13:20CONCORDATO FALLIMENTARE - PROCEDURA NUOVO RITO
Buongiorno, dovendo predisporre quale Curatore di un fallimento il parere in merito ad una proposta di concordato fallimentare, ai fini della valutazione della convenienza della medesima vorrei avere un vostro parere in merito agli effetti dell'omologazione, argomento su cui ho trovato pochi spunti .
Più in dettaglio , la proposta è stata formulata da un assuntore con il limite di cui all'ultimo comma del 124 in quanto il proponente ha limitato le obbligazioni assunte ai creditori che hanno depositato la domanda di insinuazione al passivo entro la data di deposito della domanda di concordato .
L'art. 130 u.c. L.F. prevede che con il decreto di omologazione il Tribunale dichiara chiuso il fallimento .
A tale riguardo, siccome all'omologazione del concordato consegue la chiusura del fallimento, mi chiedevo se per i creditori non soddisfatti dal potesse applicarsi l'art. 120, terzo comma che disciplina gli effetti della chiusura del fallimento e prevede che a seguito della procedura i creditori riacquistino il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti quali ad esempio l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali.
Su questa linea mi chiedevo inoltre quali effetti avrebbe la chiusura del fallimento a seguito dell'intervenuta omologazione del concordato rispetto ad un processo penale per bancarotta che dovesse aprirsi dopo la chiusura della procedura concorsuale: i creditori non soddisfatti nel concordato potrebbero costituirsi parte civile e per qesta via tentare di tutela dei propri interessi ?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/06/2011 16:40RE: CONCORDATO FALLIMENTARE - PROCEDURA NUOVO RITO
L'ult. parte dell'ult. comma dell'art. 124 prevede ancora che il proponente, che sia uno o più creditori o un terzo, può limitare gli impegni assunti "ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda si ammissione tardiva al tempo della proposta".
Per dare una risposta completa bisognerebbe sapere chi sia l'assuntore, e cioè se il concordato sia stato proposto dal fallito e assunto da un terzo (ipotesi tipica della preesistente legge ante riforma) o sia stato proposto direttamente da un terzo, sia egli stesso assuntore o sia assistito da un assuntore.
Nel primo caso, infatti, l'assuntore del fallito è tenuto, nella misura concordataria, al pagamento pure dei crediti che non ancora insinuati. E' vero che, nel vigore della precedente legge la prassi aveva legittimata la validità della clausola di limitazione della responsabilità da parte dell'assuntore, ma, ora che il legislatore ha stabilito che la limitazione può proporla soltanto il proponente-terzo, devesi ritenere che l'assuntore del fallito non possa più limitare la propria responsabilità ai soli creditori insinuati, come accadeva prima.
Nel secondo caso, posto che è espressamente previsto dall'art. 124 la limitazione di responsabilità da parte del terzo proponente, è chiaro che questi possa apporre una clausola del genere; e, poiché l'impegno dell'assuntore è correlato a quello del proponente, è altrettanto chiaro che se questi ha limitato la sua responsabilità ai soli creditori ammessi, l'obbligo dell'assuntore (diverso dal proponente) gode della stessa limitazione.
Ovviamente, di questa limitazione non può giovarsi il fallito, che è obbligato nei confronti di tutti creditori, anche quelli non ammessi al passivo, per cui egli rimane debitore nei confronti dei creditori non insinuati anche dopo l'omologa, ma lo rimane nei limiti della proposta concordataria, giacchè l'effetto più rilevante che produce l'omologazione per i creditori è quello dettato dall'art. 135 (che non ha subito alcuna modificazione dalla riforma), secondo il quale il concordato è "obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo".
Ai fini quindi del parere del curatore, la prima cosa da guardare è, in presenza di un proponente assuntore terzo, se vi sia o non liberazione del fallito. A nostro parere, poiché un obbligato deve pur sempre permanere a garanzia dei creditori estranei, non vi può essere liberazione immediata del fallito, ma poiché si potrebbero avere opinioni diverse sul punto, sarebbe opportuno un parere negativo lì dove vi fosse la liberazione del fallito perché, in tal caso, si pregiudicherebbero i creditori non insinuati, che non verrebbero soddisfatti dall'assuntore né dal fallito.
Ciò detto, le risposte alle sua domande sono consequenziali, e, cioè, chiuso il fallimento ai sensi del secondo comma dell'art. 130, i creditori riprendono la libertà delle proprie azioni e possono agire nei confronti del fallito ritornato in bonis, sia promuovendo azione ordinaria in sede civile che eventualmente costituendosi parte civile nel processo penale (quelli che possono proseguire dopo il concordato), sempre, come detto, per ottenere la quota concordataria e non il pagamento dell'intero credito.
Zucchetti Sg Srl
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