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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento
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Michela Grilli
Savignano s/Rubicone (FC)21/01/2014 13:03accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento
Buongiorno,
vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito sul quale ho dei dubbi anche perchè sono subentrata al precedente curatore.
- socio accomandatario di sas deceduto in data 18/11/2011;
- messa in liquidazione giudiziale della sas per mancato ripristino della pluralità dei soci;
- accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (da parte degli eredi del de cuius) trascritta nei pubblici registri in data 09/08/11 da parte del notaio;
- il cancelliere del tribunale apre l'inventario dell'eredità entro i 3 mesi dal decesso e lo chiude in data 29/11/11;
- a maggio 2012 viene dichiarata fallita la sas e in estensione il socio accomandatario defunto;
- la successione non viene mai denunciata dagli eredi.
- in seguito alla dichiarazione di fallimento viene trascritta la sentenza sugli immobili ed il precedente curatore ha inserito nell'attivo fallimentare tutti i beni risultanti dall'inventario dell'eredità.
E' corretto dire che tutti i beni compresi nell'accettazione con beneficio di inventario (in quanto patrimonio separato del defunto) devono essere ricompresi nell'attivo fallimentare e liquidati dal curatore per soddisfare i creditori? Oppure, essendo gli stessi accettati dagli eredi sono loro i liquidatori, in quanto proprietari (e non il fallimento!), anche se la successione non è passata e che quindi il curatore non ha titolo per procedere alla loro liquidazione?
Ringrazio chiunque vorrà rispondermi.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/01/2014 18:05RE: accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento
C'è qualcosa che non va nelle date da lei indicate non potendo essere trascritta l'accettazione con beneficio di inventario in data 9.8.2011 se il de cuius è deceduto il 18.11.2011.
Comunque sia la domanda che propone è limitata ad un aspetto abbastanza semplice della complessa situazione che si determina nel caso del fallimento del soggetto defunto, tanto più se questi fallisce non in quanto imprenditore ma per ripercussione quale socio illimitatamente responsabile di una sas. lei vuol sapere chi gestisce i beni ereditari oggetto di accettazione con beneficio di inventario, una volta che è stato dichiarato il fallimento del defunto e crediamo che sul punto non ci siano dubbi che tali beni- non confusi a causa dell'accettazione con beneficio di inventario con il restante patrimonio degli eredi- siano acquisiti all'attivo fallimentare, salvo poi a vedere, con riferimento al punto in cui è arrivata la procedura di accettazione con beneficio di inventario (che prevede a sua volta una liquidazione e pagamento dei creditori) come coordinare le due procedure rispetto a quanto sia stato eventualmente già compiuto.
Zucchetti SG Srl
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Michela Grilli
Savignano s/Rubicone (FC)28/01/2014 19:33RE: RE: accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento
In effetti c'è stato un errore nella battitura e mi scuso.
- la data del decesso è il 18/06/11
- l'eredità beneficiata viene trascritta nei pubblici registri immobiliari in data 09/08/11, mentre l'inventario è successivo (precisamente l'attivo è stato inventariato dal 14/09/11 al 20/10/11); mi pongo le seguenti domande:
1. Dall'ispezione ipotecaria emerge che l'accettazione con beneficio d'inventario è stata trascritta nei pubblici registri, a favore degli eredi in data 09/08/2011. L'inventario, per legge da redigere entro il termine di tre mesi dalla morte del defunto (nel caso l'erede sia in possesso dei beni ereditari) è stato formato, relativamente all'attivo, nel periodo dal 14/09/11 al 20/10/2011, dunque (salvo rinnovo da parte del Giudice) oltre il termine di tre mesi dalla morte (18/06/11), il cui mancato rispetto farebbe perdere all'erede il beneficio d'inventario.
2. Ammettendo che il termine sia stato rispettato, l'accettazione con beneficio d'inventario dà vita ad una separazione dei patrimoni (in capo all'erede), con due categorie di beni e creditori (ereditari e personali), pur rimanendo la proprietà dei beni in capo all'erede, il quale deve amministrarli e liquidarli nell'interesse dei creditori.
3. il fallimento interviene solo il 25/05/2012 e, stando al programma di liquidazione del precedente curatore tutti i beni rientranti nel verbale di accettazione con beneficio di inventario vengono ammessi all'attivo fallimentare. A questo punto la scrivente ha seri dubbi non solo sulla proprietà, in capo al fallimento, dei beni mobili personali del fallito (e presi in carico dal curatore per la vendita) ma anche di quelli immobili (nonostante l'avvenuta trascrizione della sentenza di fallimento nei pubblici registri immobiliari).
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/01/2014 19:49RE: RE: RE: accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento
Per quanto riguarda l'accettazione con beneficio di inventario è chiaro che deve verificare se sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 485 c.c. per stabilire se i chiamati all'eredità siano diventati eredi beneficiari o puri e semplici. Dalla cronologia esposta ed ammesso che gli eredi fossero nel possesso dei beni, emerge che dovrà verificare in particolare se il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione abbia dato una proroga al completamento dell'inventario iniziato entro i tre mesi dalla apertura della successione ( 18.6.2011- 14.9.2011) ma completato successivamente al decorso di detto periodo (20.10.2011).
Fatta questa verifica e supponendo, come lei ipotizza, che tutto sia regolare, le confessiamo che non capiamo bene il senso della sua domanda, in particolare i dubbi sulla proprietà dei beni acquisiti dal fallimento dal precedente curatore perché tale acquisizione, mai come in questo caso, dovrebbe essere stata agevole esistendo alla data del fallimento già un inventario dei beni ereditari accettati con beneficio di inventario. e, come lei giustamente ricorda tale forma di accettazione ha attuato una separazione dei beni ereditari da quelli personali degli eredi.
Ovviamente questo non esclude che dei terzi possano vantare diritti su detti beni inclusi nell'inventario redatto in occasione dell'accettazione con beneficio di inventario e ora acquisiti al fallimento, ma questa situazione va gestita come tutte le altre in cui terzi vantino pretese sui beni del fallito inclusi nell'attivo fallimentare; costoro per far valere le loro pretese devono presentare domanda di rivendica o restituzione nel fallimento.
Se poi le sue preoccupazioni nascono da situazione che non ci comunica e che non riusciamo ad immaginare, non possiamo esserle di aiuto.
Zucchetti SG Srl
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