Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

art. 80, c.3-4 – equo indennizzo al locatore.

  • RENATO FRASSON

    NOVENTA VICENTINA (VI)
    11/04/2012 17:01

    art. 80, c.3-4 – equo indennizzo al locatore.

    Fallimento del conduttore [società fallita].
    Nel caso esista un'azione di sfratto (resa esecutiva alcuni giorni prima della dichiarazione di fallimento ma della cui esistenza il curatore è venuto a conoscenza nei mesi successivi), lo scrivente ritiene che il curatore non debba assolutamente recedere da alcun contratto proprio perché lo stesso si era già sciolto in precedenza.
    Di conseguenza, poiché non ci può essere recesso da parte del curatore, si ritiene (vedi 3° comma) che al locatore non spetti alcun indennizzo.
    Ciò nonostante (o nel caso di parere contrario) può/deve il giudice delegato accordare un equo indennizzo?
    In caso di risposta affermativa:
    . come si regolano i giudici delegati dei vari tribunali italiani per definire la somma da corrispondere in prededuzione al locatore?
    . possono i creditori promuovere una class action contro la decisione del giudice delegato, ritenendola lesiva dei loro stessi interessi?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/04/2012 20:04

      RE: art. 80, c.3-4 – equo indennizzo al locatore.

      L'applicazione della disciplina di cui agli artt. 72 e segg. l.f. presuppone un contratto ancora pendente, per cui detta normativa non può trovare applicazione nei casi in cui il contratto in questione è stato già risolto; orbene poichè nel caso era stata notificata prima della dichiarazione di fallimento l'ordinanza di convalida di sfratto- che è un provvedimento di tutela giurisdizionale irrevocabile che ha valore di cosa giudicata sostanziale per la risoluzione del rapporto di locazione e per la condanna al rilascio dell'immobile nella data in esso indicata- deve ritenersi che il contratto di locazione in questione fosse già risolto al momento della dichiarazione di fallimento.
      Ovviamente il discorso ha un senso se si parla dell'immobile commerciale in cui l operava la società fallita e non dell'immobile ad uso abitativo, per l'uso dell'amministratore o di un socio.
      Zucchetti SG Srl

      • Camilla Zanichelli

        Parma
        30/10/2015 11:55

        RE: RE: art. 80, c.3-4 – equo indennizzo al locatore.

        Buongiorno, torno sull'argomento dell'equo indennizzo per proporre il caso in cui la procedura è recessa da un contratto di affitto non rispettando i sei mesi di preavviso.
        Nel caso, il locatore sta ricevendo in prededuzione i canoni spettanti per l'affitto di locali commerciali durante la Procedura, ma si rifiuta di concordare una cifra "simbolica" per le mensilità non coperte dal recesso anticipato.
        La procedura non può sostenere l'intero ammontare richiesto e pagando già una cifra consistente, vorrebbe evitare altri costi. Non si trova però l'accordo con il Locatore, per sua natura ostico, nè si possono sostenere eventuali costi per azioni legali successive.
        Come quantificare in misura minima il dovuto? grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          02/11/2015 19:12

          RE: RE: RE: art. 80, c.3-4 – equo indennizzo al locatore.

          Presumiamo che il recesso di cui si parla nella domanda sia quello effettuato dal curatore del fallimento del conduttore a norma del terzo comma dell'art. 80, il quale appunto stabilisce che, in caso di fallimento del conduttore, il contratto di locazione non si scioglie, ma "il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso". La norma aggiunge che tale indennizzo, "nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati". Quest'ultima ipotesi è quella che ricorre nella fattispecie ove, non avendo lei trovato un accordo con il locatore sull'entità dell'indennizzo, la questione è rimessa al giudice delegato perché provveda in proposito. I criteri per determinare l'indennizzo non possono essere codificati in astratto; si tratta di risarcire in qualche modo (l'indennizzo non equivale al completo ristoro dei danni subiti) il locatore della anticipata cessazione del rapporto rispetto alla naturale scadenza, per cui è determinante in questo calcolo sapare il tempo mancante alla naturale scadenza del contratto (è diverso per il locatore se mancano tre mesi o tre anni alla fine del rapporto) e l'importo del canone (è diverso che il locatore percepisca 100 o 1000).
          Zucchetti SG srl
          • Camilla Zanichelli

            Parma
            03/11/2015 11:12

            RE: RE: RE: RE: art. 80, c.3-4 – equo indennizzo al locatore.

            Esatto il chiaro riferimento all'art 80, LF.
            Nel caso, trattasi di 6 mensilità per euro 2.000 cadauna.
            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              03/11/2015 20:03

              RE: RE: RE: RE: RE: art. 80, c.3-4 – equo indennizzo al locatore.

              Prendiamo atto della sua precisazione, ma come abbiamo deto nella precedente risposta non è possibile determinare in astratto l'entità dell'indennizzo per la discrezionalità che esso comporta. E' solo possibile inidcare dei criteri di massima, che sono quelli già esposti.
              Zucchetti SG srl