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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
cessione di credito futuro
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Roberto Palumbo
MERANO (BZ)17/10/2012 12:07cessione di credito futuro
Successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento la società, il Gestore per l'Energia emette certificati verdi.
In favore dell'istituto di credito la società era stato imposto un vincolo sul conto proprietà titoli, inoltre era stato perfezionato un atto di cessione crediti futuri, atto privo però di data certa.
Sono a chiedere se sia possibile contestare la cessione del credito futuro, in quanto privo di data certa, e di conseguenza acquisire interamente le somme che derivano dalla cessione dei titoli.
Saluto cordialmente e ringrazio.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/10/2012 19:01RE: cessione di credito futuro
Ai fini dell'efficacia della cessione di crediti "futuri" in pregiudizio del fallimento del cedente, ex, art. 2914, n. 2, c.c. e art. 45 l.f.., è necessario che la notifica - o l'accettazione - della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa (art. 1265 c.c.) anteriore al fallimento.
Tanto è pacifico, poi vi è parte della giurisprudenza che ritiene che tale notifica o accettazione con atto di data certa sia sufficiente giacché, per il successivo effetto traslativo della cessione (rinviato al momento del sorgere del credito), non si pone un problema di opponibilità ai sensi dell'art. 2914 cit., nel mentre, soltanto per i crediti eventuali, non identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori al fallimento), ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza (cfr. Cass. 14 aprile 2010, n. 8961; Cass. 21dicembre 2005, n. 28300; Cass. 26 ottobre 2002 n. 15141). Di contro, secondo altra giurisprudenza, a nostro parare più convincente, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (così Cass. 17 gennaio 2012, n. 551; Cass. 31 agosto 2005 n. 15590).
Zucchetti SG Srl
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Stefano Mazzuoli
CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)27/02/2014 17:05RE: RE: cessione di credito futuro
Vorrei cortesemente chiedere la vs opinione in merito ad un aspetto strettamente connesso, ovvero la data da prendere in considerazione ai fini della revocatoria della cessione di un credito futuro. In altre parole se nel periodo sospetto deve ricadere la cessione munita di data certa, oppure l'insorgenza del credito futuro. Avuto riguardo all'orientamento della Suprema Corte in materia di opponibilità della cessione di credito futuro, ritengo che ai fini del computo del periodo sospetto si debba avere riguardo all'insorgenza del credito e non alla data della cessione. Diversamente opinando non si comprenderebbe, tra l'altro, perchè un credito futuro venuto ad esistenza il giorno successivo al fallimento non sia a quest'ultimo opponile, mentre se venuto ad esistenza il giorno predente non possa essere sottoposto a revocatoria ove la cessione con data certa sia anteriore al periodo sospetto. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/02/2014 20:29RE: RE: RE: cessione di credito futuro
Classificazione: REVOCATORIE / REVOCATORIE FALLIMENTARI / ART. 67 co2 E PAGAMENTILa questione della opponibilità della cessione di credito al fallimento del cedente di cui abbiamo parlato nella precedente risposta si spiega con col fatto che il contratto di cessione di credito futuro esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma dal perfezionamento del contratto non consegue il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro come di un bene futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; per questo abbiamo detto che, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione.
Ora lei pone un diverso problema e cioè, effettuata la cessione del credito futuro oltre il periodo sospetto- diciamo dei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento di cui al secondo comma dell'art. 67- e venuto ad esistenza il credito negli ultimi sei mesi, vuol sapere quale di questi due dati va preso in considerazione posto che se si fa riferimento al contratto la revocatoria è da escludere per ragioni di tempo, nel mentre se si fa riferimento all'esistenza del credito, la revocatoria sarebbe possibile. A nostro avviso, poiché oggetto della revocatoria è il contratto di cessione, è a questo che bisogna fare riferimento e rispetto ad esso la successiva insorgenza del credito, comunque anteriore alla dichiarazione di fallimento, rileva come prova che la cessione ha realizzato il suo scopo permettendo il trasferimento del diritto di credito al cessionario.
Zucchetti Sg Srl
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