Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Accettazione eredità e possesso dei beni ereditari prima della dichiarazione del fallimento

  • Sergio Viappiani

    Bibbiano (RE)
    19/07/2013 10:54

    Accettazione eredità e possesso dei beni ereditari prima della dichiarazione del fallimento

    Vi porgo gentilmente il seguente quesito.
    Caso di fallimento per estensione al socio illimitatamente responsabile, il quale già prima della dichiarazione del proprio fallimento era in possesso dei beni del genitore deceduto. Quest'ultimo, in particolare, era deceduto da oltre un anno al momento della dichiarazione di fallimento del figlio, il quale ha continuato ad abitare l'immobile di proprietà del padre, senza mai accettare o rinunciare all'eredità del prossimo congiunto. Presumo che, in questo caso, il curatore non debba porsi il problema se rinunciare all'eredità o se accettarla (con accettazione pura e semplice o con beneficio d'inventario), ma debba semplicemente prendere atto che – già prima della dichiarazione di fallimento – si era perfezionata la fattispecie di cui all'art. 458 c.c. e, quindi, trascrivere l'accettazione dell'eredità in capo al fallito per possesso prolungato dei beni ereditari. Oppure, voi ritenete che il curatore conservi comunque la facoltà di rinunciare all'eredità o di accettarla con beneficio d'inventario ?. Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/07/2013 18:40

      RE: Accettazione eredità e possesso dei beni ereditari prima della dichiarazione del fallimento

      Dalla permanenza da parte del soggetto poi fallito dell'immobile del padre deceduto discende logicamente l'applicazione dell'art. 485 c.c., essendo sufficiente che il possesso riguardi anche uno solo dei beni ereditari e dovendo per altro verso ritenersi che il possesso dei beni ereditari di cui il citato art. 485 c.c., non deve necessariamente manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà su tali beni, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra questi ultimi ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni stessi (Cass. 5.4.1977 n. 1301; Cass. 25.7.1980 n. 4835).
      Una volta quindi appurato che il fallito era nel possesso dei beni ereditari, ne consegue che l'accettazione "ex lege" dell'eredità da parte sua è stata determinata dalla apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata redazione dell'inventario nel termine di tre mesi dalla data dell'apertura della successione. invero, "l'onere imposto dall'art. 485 c.c. al chiamato possessore di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio d'inventario ex art. 484 c.c., ma anche quella di rinunziare all'eredità ai sensi dell'art. 519 c.c. in maniera efficace nei riguardi dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine previsto per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice" (Cass. 05/05/2008, n. 11018).
      Poichè nel suo caso, i tre mesi dall'apertura della successione senza redazione dell'inventario sono decorsi ben prima della dichiarazione di fallimento, l'attuale fallito in possesso dei beni ereditari è divenuto erede puro e semplice, per cui il fallimento deve limitarsi ad acquisire all'attivo fallimentare i beni in questione come tutti gli altri beni di proprietà o nel possesso del fallito. A ciò provvede con la trascrizione della sentenza di fallimento; da chiedere allo stesso ufficio se e quale pratica seguire per la regolarità delle trascrizioni in capo al fallito.
      Zucchetti SG Srl