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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Fallito che esercita una nuova attività imprenditoriale in altra circoscrizione di Tribunale
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Gennaro Di Martino
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)28/09/2012 15:29Fallito che esercita una nuova attività imprenditoriale in altra circoscrizione di Tribunale
In sede di chiusura di un fallimento di una ditta individuale sono state aggiornate le ricerche presso l'amministrazione finanziaria ed è risultato che la fallita aveva iniziato una nuova e diversa attività d'impresa in altra città, senza alcuna preventiva autorizzazione del tribunale.
In dottrina e giurisprudenza esiste un contrasto di opinioni sulla possibilità del fallito di poter ancora esercitare un'attività commerciale e sulla possibilità di un fallimento di un soggetto già fallito.
Qual'è la vs opinione sul rapporto tra nuova impresa costituita dal fallito e procedura fallimentare?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/09/2012 19:10RE: Fallito che esercita una nuova attività imprenditoriale in altra circoscrizione di Tribunale
Per la verità non sussiste alcun dubbio circa l'impossibilità di dichiarare il fallimento di un fallito né tanto meno è prospettabile una ipotesi del genere nel caso in cui il fallito eserciti in pendenza di fallimento, una nuova attività di impresa a nome proprio (cosa che oggi è possibile), perché la curatela si può appropriare di tutti i beni, somme ecc. sopravvenuti, a norma del secondo comma dell'art. 42 l.f., detratte, le passività.
Zucchetti Sg Srl
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Gennaro Di Martino
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)29/09/2012 16:46RE: RE: Fallito che esercita una nuova attività imprenditoriale in altra circoscrizione di Tribunale
Il contrasto in dottrina l'ho rilevato dal Commentario breve alla legge fallimentare ed Cedam pagg.7-8 (vengono citati Minervini, Bonsignori, Gatti, Vernarecci, Guglielmucci, Azzolina, De Semo); in giurisprudenza Trib di Firenze 24-6-65.
Sono anche io comunque del parere che la curatela si può appropriare di tutti i beni a norma dell'art.42 l.f. dedotte le passività inerenti, ma la procedura di acquisizione non è chiara.
Il giuidice dovrà valutare se è conveniente? Potrebbe decidere anche di lasciare che il fallito prosegua la sua attività d'impresa?
Per poter effettuare la valutazione occorre fare un nuovo inventario?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/10/2012 12:41RE: RE: RE: Fallito che esercita una nuova attività imprenditoriale in altra circoscrizione di Tribunale
Intendevamo dire che il dibattito sulla fallibilità del fallito è ormai sopito nel senso che può dirsi acquisito il principio della unicità del fallimento, sebbene non manchi, come in tutte le situazioni, qualche opinione contraria.
Aderendo a questo principio, alla massa fallimentare (dell'unico fallimento) possono essere acquisiti i beni sopravvenuti in pendenza del fallimento; diciamo possono perché il nuovo terzo comma dell'art. 42 prevede espressamente che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, possa rinunciare ad acquisire i beni sopravvenuti "qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presunto valore di realizzo dei beni stessi", ed, ovviamente, nella voce costi devono entrare anche le passività che devono essere detratte secondo la regola generale di cui al secondo comma.
Questa nuova disposizione, che doveva servire anche a chiarire la dibattuta questione se l'acquisto dei beni sopravvenuti avviene automaticamente o solo a seguito di manifestazione di volontà, non è servita allo scopo, perché è stata interpretata sia come una conferma della tesi della automaticità dell'acquisto dei beni, che verrebbe meno solo a seguito di una rinuncia espressa del curatore, sia come una conferma della non automaticità avendo la norma attribuito al curatore il diritto di rinunciare alla acquisizione dei beni.
Questa divergenza si riflette sulla risposta da dare alle sue ultime domande. Noi preferiamo aderire alla seconda delle opinioni espresse, ma, stante l'incertezza accennata, consiglieremmo comunque di prendere una posizione chiara da manifestare e cioè: se si arriva alla conclusione di acquisire i beni, fare una comunicazione all'interessato e procedere ad un normale inventario, in modo poi da poter detrarre le passività; se invece si ritiene di non pervenire all'acquisizione, sentito il comitato dei creditori, è opportuno dare comunicazione della scelta all'interessato.
Zucchetti SG Srl
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