Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

contributi inps dei soci falliti in estensione

  • Valerio Orsini

    Fermo
    22/05/2012 20:45

    contributi inps dei soci falliti in estensione

    Quale curatore di una snc con soci falliti in estensione ricevo avviso da parte dell'INPS di maggiori contributi dovuti dai singoli soci alla gestione commercianti per gli anni 2009-2010.
    Gli stessi soci erano iscritti precedentemente alla gestione artigiani,solo successivamente per avvenimenti in corso di accertamento da parte del curatore sono stati cancellati d'ufficio e iscritti a quella dei commercianti. I soci hanno sempre provveduto a versare i loro contributi alla gestione artigiani per tutto il periodo non essendo venuti a conoscenza dei tale variazione avvenuta d'ufficio e comunicata dopo il fallimento.
    La richiesta INPS è per tutti i contributi e non per la differenza con quelli già versati agli artigiani. Inoltre pare che i contributi già versati siano maggiori rispetto a quelli che eventualmente sarebbero stati dovuti alla gestione commercio.
    L'inps non ha ancora fatto alcuna domanda di insinuazione in relazione agli avvisi notificati o altro.
    Si chiede se in materia di contributi personali dei soci la competenza sia del curatore oppure rimanga in capo ai singoli soci, e ciò anche al fine di inoltrare eventuali istanze di compensazione di contributi o di richieste di rimborso dei crediti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/05/2012 20:42

      RE: contributi inps dei soci falliti in estensione

      E' il curatore che è dotato della legittimazione ad impugnare l'avviso in pendenza della procedura concorsuale, indipendentemente dal fatto che il fallito sia stato dichiarato tale per una sua attività o in ripercussione quale socio illimitatamente responsabile di una società. La dichiarazione di fallimento comporta, infatti, la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del fallito ed il subentro del curatore fallimentare nella sua posizione; problema diverso è se detto avviso va notificato anche al debitore fallito, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto previdenziale e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla definitività dell'atto impositivo.
      Zucchetti Sg Srl