Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

DIRITTO DI PRELAZIONE AFFITTUARIO SU VENDITA COMPLESSO AZIENDALE

  • Ariodante Guido Pietro Puccinelli

    Viareggio (LU)
    10/11/2016 11:09

    DIRITTO DI PRELAZIONE AFFITTUARIO SU VENDITA COMPLESSO AZIENDALE

    Buongiorno,

    una Società in accomandita semplice (fallita a giugno 2015) esercente l'attività ricettiva alberghiera, ha stipulato con una S.r.l.s. a ottobre 2014 (data antecedente al fallimento) un contratto di affitto d'azienda.In tale atto niente si dice in ordine al diritto di prelazione. Si chiede se nella vendita a procedura competitiva l'affittuario abbia o meno il diritto di prelazione.

    Si precisa che l'affittante prima della stipula del contratto di affitto aveva licenziato tutti i dipendenti e che, comunque gli stessi erano un numero inferiore a 15 unità.

    Si ringrazia ed in attesa di una Vostra gentile risposta si inviano distinti saluti.

    Dott. Ariodante Puccinelli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/11/2016 19:35

      RE: DIRITTO DI PRELAZIONE AFFITTUARIO SU VENDITA COMPLESSO AZIENDALE

      In mancanza di una clausola pattizia che conceda il diritto di prelazione, lo stesso, nella fattispecie rappresentata, non sussiste mancando una norma di carattere generale che attribuisca una prelazione legale. Nell'affitto di azienda, per la verità, la prelazione può discendere dalla legge ai sensi del comma quarto dell'art. 3 legge 23.7.1991 n. 223, (peraltro abrogato dalla legge n. 92 del 2012 e succ. modifiche a decorrere da gennaio 2016) ma, secondo la prevalente interpretazione, tale norma attribuiva il diritto di prelazione soltanto in favore dei soggetti che hanno stipulato il contratto di affitto nel corso del fallimento, con l'autorizzazione del giudice delegato e limitava la sua applicazione ai soli casi in cui la prosecuzione dell'attività avesse evitato il ricorso alla cassa integrazione. Con la riforma fallimentare è stato introdotto l'art. 104bis che nel trattare dell'affitto di azienda in corso di fallimento prevede, al comma quinto, la possibilità di attribuire all'affittuario un diritto di prelazione. Infine, con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 , convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 è stato stabilito all''art. 11, comma 2, che "Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura".
      Zucchetti SG srl