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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Ammissione al gratuito patrocinio ex artt. 144 e ss. DPR 115/2002
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Marco Porrini
Varese21/12/2016 09:11Ammissione al gratuito patrocinio ex artt. 144 e ss. DPR 115/2002
Presento il caso in esame.
Fallimento il cui unico attivo è costituito da beni immobili di difficile liquidazione.
Allo stato il fallimento non ha dunque alcuna liquidità ma solo attivo immobiliare ancora, appunto da liquidare.
Si chiede se il Curatore in un caso simile possa fruire del gratuito patrocinio con riferimento ad una opposizione allo stato passivo.
Grazie
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Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)21/12/2016 10:20RE: Ammissione al gratuito patrocinio ex artt. 144 e ss. DPR 115/2002
Mi permetto di unirmi alla discussione per un caso simile:
fallimento senza liquidità ed un unico rilevante credito da recuperare.
Si tratta dunque di nominare un legale per procedere all'emissione di un decreto ingiuntivo e, successivamente, svolgere tutte le attività che si renderanno necessarie per cercare di recuperare il credito.
Due domande:
1) Il fallimento potrebbe essere ammesso al gratuito patrocinio?
2) Le spese possono essere prenotate a debito?
Grazie per la risposta. Cordiali saluti ed auguri per le prossime festività a tutto il Forum.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/12/2016 16:21RE: RE: Ammissione al gratuito patrocinio ex artt. 144 e ss. DPR 115/2002
Si il fallimento può essere ammesso al gratuito patrocinio perché l'art. 144 del DPR n. 115 del 2002 non richiede che la procedura sia priva di qualsiasi attivo, ma che "non è disponibile il denaro necessario per le spese", consentendo in questo caso al giudice delegato di fare una attestazione di questo genere che equivale all'ammissione al patrocinio. E non potrebbe che essere così perché, diversamente il fallimento dovrebbe rinunciare ad azionare cause recuperatorie o revocatorie o restitutorie per mancanza attuale di fondi, fermo restando che il gratuito patrocinio permane fin quando non venga revocato. Invero il primo comma dell'art. 136, stesso DPR, prevede che "Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione"; ovviamente, qualora sia parte un fallimento, il mutamento delle condizioni reddituali riguarda il mutamento della situazione dell'attivo, che deve essere fatto presente dal curatore al giudice, che rilascia una attestazione di senso contraria a quella originaria che, a sua volta, o vale già come revoca (come noi pensiamo, in conformità a quanto disposto dall'art. 144 per l'ammissione) o comunque costituisce la base perché la revoca venga emessa dal giudice della causa.
Nel caso della opposizione allo stato passivo la costituzione in giudizio non è finalizzata all'acquisizione di attivo, ma il concetto di base è identico: consentire alla procedura fallimentare di potersi costituire in giudizio, come attore o convenuto, anche se non dispone dei fonti per le spese relative.
Una volta che il fallimento è stato ammesso al gratuito patrocinio, trova applicazione l'art. 131 del citato DPR che elenca le spese che in questo caso possono essere prenotate a debito o anticipate dall'Erario.
Zucchetti SG srl
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Cristina Gaffurro
Bologna28/05/2018 08:43RE: RE: RE: Ammissione al gratuito patrocinio ex artt. 144 e ss. DPR 115/2002
Buongiorno,
Vi è un elenco di spese per le quali un fallimento può chiedere il gratuito patrocinio?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/05/2018 19:45RE: RE: RE: RE: Ammissione al gratuito patrocinio ex artt. 144 e ss. DPR 115/2002
Il gratuito patrocinio riguarda i processi e copre tutte le spese del processo per il quale è stato concesso o meglio è intervenuto il provvedimento del giudice delegato. Invero, l'art. 144 del DPR n. 115 del 2002 prevede che "nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio". Inoltre l'art. 146 DPR n. 115 del 2002 elenca le spese che sono prenotabili a debito e quelle anticipate dallo Stato, indipendentemente dal processo.
Per sua comodità riportiamo la parte che inyteressa di detto artitocolo.
"Sono spese prenotate a debito:
a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (1).
4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.
Zucchetti SG srl
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