Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

reclamo ex art. 18 L.F. e domanda di condanna al pagamento delle spese di procedura

  • Alessandro Civati

    Milano
    08/06/2016 11:45

    reclamo ex art. 18 L.F. e domanda di condanna al pagamento delle spese di procedura

    vorrei sottoporvi la seguente situazione.
    in un giudizio di reclamo ex art. 18 l.f. ho assistito il debitore fallito reclamante.
    il curatore si costituì al solo fine di ottenere la condanna al pagamento delle spese di procedura, a carico del soggetto da individuarsi a cura della stessa corte d'appello adita.
    il reclamo si concluse con l'accoglimento e la revoca della sentenza di fallimento, ma venne accolta anche la domanda della curatela e condannato il legale rappresentante della reclamante, in quanto la società non si era costituita e difesa nella fase prefallimentare, così dando adito alla sentenza di fallimento.
    il mio dubbio riguarda l'ammissibilità di una tale domanda della curatela, poiché ritengo che il curatore, una volta liquidate le spese di procedura ad opera del Tribunale (come prevede l'art. 18 l.f.) avrebbe dovuto, per quanto ne so, proporre un ordinario giudizio contenzioso nei confronti del soggetto ritenuto responsabile dell'avvenuta dichiarazione di fallimento.
    In effetti, mi pare che il giudizio di reclamo ex art. 18 l.f. non consenta la proposizione di dette domande, ulteriori rispetto all'unico thema decidendum possibile, ossia la revoca della sentenza di fallimento.
    A vostro parere era possibile esaminare la domanda della curatela ed eventualmente accoglierla (come è stato fatto)?
    ringrazio per la cortese risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/06/2016 19:24

      RE: reclamo ex art. 18 L.F. e domanda di condanna al pagamento delle spese di procedura

      A nostro avviso la domanda proposta dal curatore era ammissibile. E' vero, infatti che l'ult. comma dell'art. 18 stabilisce che "le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato" (con la novità che il decreto di liquidazione è reclamabile ai sensi dell'articolo 26), ma la stessa norma non precisa a carico di chi le spese e il compenso debbano essere poste. A tanto provvede (dopo che la Corte Costituzionale era intervenuta sul vecchio art. 21 ora abrogato) l'art. 147 del DPR n. 115 del 2002, che stabilisce quanto segue: "In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento".
      Alla luce di questa normativa, il curatore poteva intervenire nel procedimento per reclamo ex art. 18 l.f., allo scopo appunto di far accertare a carico di chi, se del fallito o del creditore istante, doveva essere posto il pagamento delle spese della procedura e del suo compenso, anche perché, in mancanza di un provvedimento del genere, tali esborsi, secondo la più diffusa opinione sarebbero a carico dell'Erario.
      E' vero che vi sono sentenze, anche della S. Corte, che richiedono un giudizio contenzioso ordinario (ad es. Cass. 26/10/2012 n. 18541; Cass. 25/05/2006 n. 12411), ma si tratta di casi in cui il curatore agiva in giudizio dopo la definitività della revoca, per cui eè ovvio, in questi casi affermare che, in tali casi, "l'istanza con cui il curatore chiede porsi il predetto compenso a carico dell'Erario non può essere proposta al medesimo giudice che liquida il compenso mediante l'instaurazione di un procedimento camerale non contenzioso, ma, essendo stato indicato un soggetto controinteressato perché individuato come soggetto tenuto definitivamente al pagamento di tale compenso, dev'essere proposta instaurando un giudizio contenzioso, nel rispetto del principio del contraddittorio, trattandosi di procedura fallimentare non più in corso e non essendovi alcuna possibilità di recuperare le spese anticipate dall'Erario, ai sensi dell'art. 146, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo".
      Probabilmente nel suo caso la Corte ha ecceduto quando addirittura ha condannato il fallito al pagamento delle spese e del compenso non essendo necessario al fine di cui alla citata norma una condanna (come se si trattasse di un risarcimento danni derivati dalla sua condotta colpevole), essendo invece sufficiente l'accertamento del relativo titolo di responsabilità; ma la realtà delle cose non cambia molto.
      Zucchetti Sg srl