Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Liquidazione giudiziale

  • Michele Ferraro

    Padova
    12/04/2012 00:06

    Liquidazione giudiziale

    Buonasera, il Tribunale mi ha nominato liquidatore di una SNC. Le quote sono divise al 50% tra il socio amministratore A e il socio B.
    Quando era stata posta in liquidazione la società aveva un patrimonio netto negativo, pochissimi crediti e alcuni debiti verso fornitori.
    Nel corso della liquidazione ho riscosso i crediti e sono riuscito a convincere i fornitori a rinunciare ai loro crediti. Pertanto tutti i rapporti ante liquidazione sono stati risolti.
    Nel corso della liquidazione la società è stata condannata a pagare al socio B utili non percepiti per alcune migliaia di euro relativi ad anni precedenti. Tale debito è stato recepito nella liquidazione.
    In fase di chiusura della liquidazione l'attivo è di poche centinaia di euro mentre il passivo è composto dei debiti propri di liquidazione (compenso liquidatore, consulenti, ecc.) e dal debito nei confronti del socio B.
    Ora ho convocato i soci chiedendo loro di versare gli importi necessari a coprire entrambi i debiti e chiudere così la liquidazione.
    Nel caso in cui entrambi i soci o solamente uno di loro (il socio B risulta nullatenente) non dovessero provvedere, come mi dovrò comportare? Cosa prevede la legge in casi simili?
    Grazie infinite
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/04/2012 20:20

      RE: Liquidazione giudiziale

      Il liquidatore in un caso del genere deve convocare i soci chiedendo loro le disponibilità per far fronte ai debiti sociali nei limiti delle rispettive responsabilità, come dispone l'art. 2280, comma 2°, c.c., oppure in alternativa di deliberare la presentazione della domanda di fallimento.
      E' controverso se il liquidatore possa presentare direttamente lui la domanda di fallimento, senza la preventiva approvazione dei soci, perché da un lato gli artt. 146 e 152 l.f. farebbero pensare che sia necessaria, nel mentre le responsabilità penali a carico anche del liquidatore nel caso di ritardato fallimento inducono a ritenere che questi abbia un potere autonomo.
      Noi e consigliamo, comunque, di parlare con i soci per far capire loro che vi è il rischio di un fallimento anche personale e può darsi che essi raggiungano un accordo tra loro che permetta la eliminazione del credito di B e il pagamento delle sue competenze.
      Zucchetti SG Srl