Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Atto di citazione per chiamata di terzo società fallita

  • Stefano Chiodino

    Olbia (OT)
    17/12/2014 11:04

    Atto di citazione per chiamata di terzo società fallita

    Spettabile zucchetti,
    in qualità di curatore di un fallimento dichiarato nel 2014, mi è stata notificato un atto di citazione per chiamata di terzo, da parte di una società A con il quale si chiede quanto segue:
    la società A si oppone a un decreto ingiuntivo promosso dalla societa B per alcune fatture impagate per circa 10.000 EURO. Nell'opposizione la società A sostiene che la somma pretesa dalla società B era stata pagata, nel corso del 2009, mediante consegna di due assegni alla societa X(la fallita di cui sono curatore) la quale avrebbe dovuto intestare questi assegni alla società B, a pagamento del credito vantato dalla società B nei confronti di A.
    Al di là del fatto che non ho alcun elemento per verificare quanto affermato dalla società A, né prova in contabilità di questo passaggio di assegni, mi chiedo se sia conveniente per la curatela costituirsi e fronteggiare quanto sostenuto dalla società A; nel caso non mi costituissi quali sarebbero le conseguenze?
    A mio avviso se non ci si dovesse costituire in giudizio, oltre ad evitare spese inutili, l'eventuale successiva pretesa che si vanterebbe nei confronti della società fallita, evidentemente dalla società B, non sarebbe opponibile al fallimento.
    Essendo il fatto genetico sorto prima del fallimento, a prescindere da una una accertata responsabilità della società fallita con sentenza emessa dopo la dichiarazione di fallimento, ritengo che il quantum che eventualmente si chiederebbe alla società fallita deve seguire la via dell'insinuazione al passivo con documenti attestanti con data certa l'eventuale pagamento/consegna di assegni e accordo sottostante(e cio' a prescindere da una sentenza emessa dopo la dichiarazione di fallimento).

    Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/12/2014 19:05

      RE: Atto di citazione per chiamata di terzo società fallita

      Dal punto di vista processuale, riteniamo che la chiamata in causa della società fallita sia ammissibile in quanto la società A non vanta alcuna pretesa da far valere sul patrimonio fallimentare, ma tende, con la chiamata in causa, soltanto di far accertare di aver adempiuto al pagamento del credito vantato dalla società B nei suoi confronti con decreto ingiuntivo.
      Per la curatela del fallimento della società X , chiamata in causa, costituirsi o non in questo giudizio dipende dalle argomentazioni che in materia potrà apportare. Lei dice che, poiché non ha documentazione da cui risulta la consegna dei due assegni da A ad X né l'accordo circa il trasferimento degli stessi da X a B ad estinzione del debito di A verso B, non vale la pena costituirsi evitando, così, spese inutili; il che è indubbiamente vero visto che l'onere della prova di quanto accaduto grava su A, ma bisogna anche vedere le carte di cui dispone il chiamante e le prove che potrebbe addurre, e questo lo si può sapere soltanto partecipando alla causa, a meno che la società B o il suo legale non la tengano informato.
      Ad ogni modo, che la curatela si costituisca o non in quel giudizio, la sentenza che ivi sarà emessa sarà opponibile al fallimento in quanto la curatela è parte di quel giudizio essendo stata chiamata in causa; il fatto che eventualmente non si sia costituita è solo una scelta della curatela stessa che non fa venir meno la sua qualità di parte. Ciò detto, però, va chiarito che quella sentenza potrà solo accertare, nella peggiore delle ipotesi per il fallimento, che A ha consegnato a X i due assegni che X avrebbe poi dovuto girare a B ad estinzione del credito di questa verso A; sulla base di una decisione del genere, A non potrebbe vanatare alcuna pretesa verso X, nel mentre potrebbe farlo B che non ha ricevuto il pagamento fatto da A tramite X. Per far valere una tale pretesa B dovrà insinuarsi al passivo del fallimento di X, trattandosi di un (eventuale) credito concorsuale in quanto sorto prima della dichiarazione di fallimento di X, anche se l'accertamento è avvenuto con sentenza successiva; in quella sede di verifica del passivo si discuterà di tutto ciò che non è coperto dal giudicato della sentenza emessa dal giudice ordinario nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, tra cui la opponibilità dei titoli che saranno eventualmente prodotti.
      Zucchetti SG Srl