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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
GESTIONE DITTA INDIVIDUALE DI SOCIO ACCOMANDATARIO FALLITO
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Michele Codispoti
STRONGOLI (KR)28/01/2015 20:03GESTIONE DITTA INDIVIDUALE DI SOCIO ACCOMANDATARIO FALLITO
Salve,
in qualità di curatore del fallimento di una S.a.s. e del suo socio accomandatario,
con la presente pongo alla SV. i seguenti quesiti:
1) se il socio accomandatario dichiarato fallito è titolare di una ditta individuale con inizio attivita' con data antecedente alla dichiarazione di fallimento della sas e del socio stesso, I CREDITORI DELLA DITTA INDIVIDUALE possono insinuarsi nel fallimento del socio accomandatario?
2) Il curatore deve adempiere agli obblighi dei dichiarativi fiscali della ditta individuale anche se non dichiarata fallita come impresa?
3) Possono essere acquisitio alla massa attiva eventuali crediti tributari sorti prima del fallimento ma che appartengono alla ditta individuale non fallita?
4) Che fine farà la ditta individuale, deve cessare attività oppure? eventualmente è il curatore del fallimento che deve provvedere alla cessazione dell'attività di quest'ultima?
Distinti saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/01/2015 18:22RE: GESTIONE DITTA INDIVIDUALE DI SOCIO ACCOMANDATARIO FALLITO
Nei soggetti persone fisiche non esiste- come nelle società- una separazione tra patrimonio personale e commerciale, ma, salvi casi di separazione particolare che qui non interessano, il patrimonio del soggetto è unitario e, se questo soggetto fallisce l'intero patrimonio viene acquisito all'attivo fallimentare.
Nel suo caso la persona fisica è fallita come socio illimitatamente responsabile di una società, ma, per il principio appena detto, il suo fallimento coinvolge ogni suo bene, anche se destinato all'esercizio dell'impresa individuale, così come coinvolge tutte le passività, comprese quelle relative all'attività commerciale individuale. La ditta individuale, quindi, anche se è stata anch'essa dichiarata fallita è come se lo fosse in quanto il fallimento della persona fisica del titolare, anche se non per l'insolvenza collegata a questa attività, comprende anche l'attività individuale che di conseguenza deve cessare (salvo affitto di azienda o esercizio provvisorio). Lei deve quindi effettuare tutte le incombenze anche fiscali come se ci fosse il fallimento anche della ditta individuale, deve inventariare all'attivo del fallimento del socio i suoi beni (materiali, immateriali, diritti di credito, ecc.), compresi quelli utilizzati per l'attività commerciale individuale, e deve fare la comunicazione di cui all'art. 92 a tutti i creditori personali del soggetto, compresi quelli che tali sono diventati, ad esempio, per forniture fatte alla ditta individuale, di modo che al passivo del soggetto in questione partecipano i creditori sociali, i creditori strettamente personali suoi e i creditori verso la ditta individuale.
Zucchetti Sg srl
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Filippo Pellegrino
Tricesimo (UD)13/11/2015 14:55RE: RE: GESTIONE DITTA INDIVIDUALE DI SOCIO ACCOMANDATARIO FALLITO
In un caso analogo (ovvero fallimento di s.a.s. e del socio accomandatario, titolare anche di ditta individuale), in merito alle pratiche ai fini CCIAA per la s.a.s. ho provveduto a comunicare i dati del curatore e dell'udienza ai fini dell'insinuazione così come la pec della procedura. La CCIAA ha in automatico inserito sulla ditta individuale l'annotazione del "fallimento per estensione" della persona fisica, dove però non compaiono nè i dati per l'insinuazione (curatore e data udienza) nè la pec della procedura. La CCIAA riferisce che questi ultimi dati andrebbero comunicati con le relative pratiche solamente se fosse fallita direttamente la ditta individuale...è corretta tale interpretazione?
Preciso che la CCIAA della società è diversa dalla CCIAA della ditta individuale.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/11/2015 12:49RE: RE: RE: GESTIONE DITTA INDIVIDUALE DI SOCIO ACCOMANDATARIO FALLITO
Secondo noi non è corretta la posizione della CCIAA per le ragioni dette nella risposta che precede e in altre, però a volte i sistemi informatici prevalgono sulla stessa legge; evidentemente il sistema in uso presso le Camere di commercio non consente di inserire i dati utili in caso di fallimento qualora la ditta iscritta non risulti essere stata espressamente dichiarata fallita. Quanto meno, nella annotazione fatta per la ditta individuale di "fallimento per estensione" si dovrebbe indicare per estensione di quale società, in modo che i soggetti interessati possano risalire al curatore e alla pec dello stesso.
Zucchetti SG srl
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