Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Curatore coobligato in solido sanzioni

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    17/05/2021 07:47

    Curatore coobligato in solido sanzioni

    Buongiorno,
    mi riallaccio al quesito del 10.05.2021 posto da un collega inerente le sanzioni inflitte al curatore quale coobligato in solido per omessa dichiarazione 770 anno precedente al fallimento per chiedere quanto segue:
    1) tali sanzioni se definitivamente irrogate, dovrebbero essere ammesse in prededuzione in capo al fallimento trattandosi di sanzioni sorte successivamente al fallimento quale conseguenza di un atto posto in essere dal curatore (omessa dichiarazione)?
    2) per tale presunta violazione è ammessa la definizione agevolata a seguito dell'avviso di accertamento?
    Vi ringrazio e Vi porgo cordiali saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/05/2021 19:13

      RE: Curatore coobligato in solido sanzioni

      Continuiamo a non comprendere quale sia la fonte della pretesa obbligazione "in solido" del Curatore.


      L'art. 2, II comma, del D.Lgs. 472/1997 stabilisce chiaramente che "La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione", quindi una responsabilità solidale del Curatore, come di chiunque altro abbia commesso una violazione tributaria, semplicemente non è prevista dall'ordinamento:

      - o vale l'esimente di cui all'art. 7, I comma, del D.L. 269/2003 ("Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"), e quindi il Curatore (come il legale rappresentante della società in bonis) non ha alcuna responsabilità personale

      - o tale esimente non vale, e allora la responsabilità del Curatore è diretta e piena, non solidale. Sarà la società a essere responsabile in solido con lui, a norma dell'art. 11, I comma, del citato D.Lgs. 472/1997.


      Ciò premesso, se la sanzione è a carico del Curatore e viene presentata istanza di ammissione al passivo in prededuzione da parte dell'Agenzia delle Entrate in virtù della citata responsabilità solidale della società, dovrà essere ammessa al passivo ma presumibilmente mai pagata, atteso che provvederà il Curatore.

      Se invece è a carico della società, dovrà essere ammessa al passivo e pagata dalla società fallita, ma riteniamo che essendo conseguente a un errore da parte del Curatore, egli ne abbia la responsabilità e debba quindi rimborsarne l'importo alla procedura.


      Si applica l'art. 16, III comma, del più volte citato D.Lgs.472/1997, e quindi la riduzione della sanzione in caso di pagamento della stessa entro i termini per proporre ricorso.