Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

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  • Pietro Montemaggi

    Rimini
    23/05/2012 22:51

    GRATUITO PATROCINIO

    Sono curatore del fallimento di tre soci di una snc che sono risultati essere titolari del 100% delle quote anche di un'altra snc.
    Essendo esclusi di diritto dalla snc in bonis in quanto falliti mi ritrovo nella situazione per cui, venuta meno la pluralità dei soci e non essendo possibile la loro ricostituzione nei sei mesi, a garanzia della giusta liquidazione delle quote di spettanza della procedura ho la necessità di rivolgermi al Presidente del Tribunale, tramite un legale, per richiedere che venga nominato un liquidatore giudiziario della società.
    La procedura tuttavia attualmente non ha liquidità e non c'è neanche la certezza che terminata la liquidazione della società in bonis residui un attivo a favore della procedura stessa.
    Si sta valutando quindi di avvalersi del gratutio patrocinio.
    Ii dubbi sono questi:
    1. è vero che l'art. 144 del DPR 115 del 2002 consente al curatore di essere ammesso al gratuito patrocinio quando il fallimento è "parte in un processo" se il GD attesta con decreto che non è disponibile il denaro necessario per le spese, ma il nostro caso (ricorso per la nomina di un liquidatore di s.n.c. ex art. 2274, comma 2, c.c.) riguarda un procedimento di volontaria giurisdizione, che, a rigore, non sarebbe un "processo".
    E' quindi possibile invocare l'art. 144 citato anche per nominare un legale in un procedimento di volontaria giurisdizione?
    Il dubbio, oltre che dalla parola "processo" trae fonte anche dal fatto che la norma fa parte di un titolo della legge così rubricato "estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello stato prevista dal titolo IV": di gratuito patrocinio nei procedimenti di volontaria giurisdizione, in generale si parla solo nell'art. 74 del DPR 115 del 2002, il quale, però non fa parte del titolo IV, le cui ipotesi di estensione, peraltro, sembrerebbero dover essere interpretate restrittivamente, stante l'impiego dell'espressione "a limitati effetti";
    2. se operasse l'art. 144 del DPR del 2002, per accedere al gratuito patrocinio, sarebbe poi sufficiente il provvedimento del GD, senza che sia necessario formulare l'istanza ex artt. 78 s.s.?
    Cordiali saluti e grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/05/2012 19:58

      RE: GRATUITO PATROCINIO

      Secondo noi il principio che regola l'accesso al gratuito patrocinio è quello indicato nel secondo comma dell'art. 74, del DPR n. 115 del 2002, per il quale "È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate". Questa precisazione riguardante la volontaria giurisdizione sarebbe priva di effetti ove si restringesse l'intera disciplina del titolo IV ai processi civili, amministrativi e tributari e non anche a quelli di volontaria giurisdizione, per cui, interpretando la norma in modo costituzionalmente orientata, pensiamo che il legislatore abbia voluto assicurare il gratuito patrocinio, o patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento civile, penale, amministrativo contabile e tributario e nei procedimenti di volontaria giurisdizione ai cittadini che non raggiungono un certo reddito, purché le ragioni della domanda non siano manifestatamene infondate, con esclusione soltanto delle cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, salvo che la cessione sia stata effettuata in pagamento di crediti o ragioni preesistenti (art. 121).
      Per quanto riguarda i fallimenti parte, pensiamo che l'attestazione del giudice delegato della mancanza di disponibilità del denaro necessario per le spese sia sufficiente0 e sostituiva dell'ammissione da parte dell'Ordine degli Avvocati.
      Zucchetti Sg Srl