Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

contratto di locazione - facoltà di recesso anticipato

  • Alessandro Bartoli

    Citta' di Castello (PG)
    13/06/2012 16:54

    contratto di locazione - facoltà di recesso anticipato

    Buonasera,
    mi rivolgo ai vostri esperti per il seguente quesito.
    Fallimento nuovo rito.
    All' atto della apertura della procedura fallimentare la società fallita era conduttore di un immobile detenuto in virtù di contratto di locazione che il sottoscritto curatore ha inteso non sciogliere per esigenze connesse alla procedura .
    Il contratto prevede che "il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell' art. 27, 7° comma della legge 392/1978".
    Per motivi riconducibili alla gestione della massa attiva fallimentare sarebbe giunto il momento di recedere dal contratto.
    Ritengo che la corretta procedura per esercitare tale diritto sia chiedere il parere al Comitato dei Creditori e successivamente, ma non necessariamente, informare - prima dell' esercizio del recesso - il Giudice Delegato sulla volontà del Curatore di procedere nel senso appena detto.
    Ringrazio in anticipo e rimango in attesa del vostro prezioso contributo sul punto.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/06/2012 18:02

      RE: contratto di locazione - facoltà di recesso anticipato

      Nonostante la previsione contrattuale, una volta intervenuto il fallimento di una delle parti del contratto, la norma applicabile alla fattispecie alla fattispecie è quella dell'art. 80 l.f., il cui terzo comma prevede che, in caso di fallimento del conduttore, il contratto continua, ma il curatore può in qualunque tempo recedere dallo stesso (senza dover dare all'altra parte giustificazioni nè avviso al locatore almeno sei mesi prima della data del recesso, come richiede l'art. 27 della legge n. 392 del 1978), corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.
      Come tutte le decisioni sulla sorte dei contratti pendenti, anche questa deve essere autorizzata dal comitato dei creditori e al giudice delegato si ricorre soltanto nel caso non si trovi un accordo sull'indennizzo.
      Zucchetti SG Srl
      • Alessandro Bartoli

        Citta' di Castello (PG)
        15/06/2012 08:39

        RE: RE: contratto di locazione - facoltà di recesso anticipato

        Ringrazio per la pronta risposta.
        Ciò nonostante però mi pare illogico che se il Curatore esercita il recesso in base al disposto normativo (art.27 della legge n.392 del 1978) e contrattuale si trovi nella condizione di dover corrispondere - necessariamente - un indennizzo (per quanto limitato possa essere) .
        La condizione fallimentare impone l' adozione del disposto dell' art. 80 L.F. a prescindere ?
        Una norma eccezionale che, mi pare, nata per tutelare le ragioni della massa fallimentare finirebbe, nel caso specifico per penalizzarla.
        Grazie per eventuale vostra risposta.