Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

prima riunione del comitato creditori

  • Fausto Porcu'

    Caserta
    21/05/2015 17:07

    prima riunione del comitato creditori

    Buongiorno,
    Vi chiedo la Vs opinione in merito alla possibilità di effettuare la prima riunione del comitato dei creditori per la nomina del Presidente mediante mediante il sistema della video conferenza, atteso che dottrina e giurisprudenza sembrano conocordi nel ritenere (ad es. anche per lo svolgimento delle assembleee delle società) che tale strumento non comporti violazione alcuna al principio collegiale alla base del procedimento di formazione della volontà assembleare, purchè vengano garantiti il diritto alla presenza ed il diritto di intervento.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/05/2015 18:03

      RE: prima riunione del comitato creditori

      Il Consiglio notarile di Milano ha deliberato che "È lecita la clausola statutaria che prevede la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria di una società di capitali si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
      - sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
      - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
      - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
      - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante".
      In presenza delle stesse condizioni, adattate alla fattispecie, non vediamo ostacoli alla convocazione a mezzo videoconferenza; l'importante è che sia garantita la presenza, l'identificazione e la partecipazione dei vari componenti. Del resto il ricorso a mezzi elettronici o telematici è previsto dallo stesso art. 41 per esprimere il voto nelle riunioni successive alla prima, per cui anche alla prima si può fare ricorso ad un sistema che è ancor più garantista, quale la videoconferenza.
      Zucchetti Sg Srl