Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

ABBANDONO LIBERATORIO DEL VEICOLO E RADIAZIONE SOCIETA'

  • Sebastiano Gottardelli

    LAVAGNO (VR)
    02/12/2014 16:46

    ABBANDONO LIBERATORIO DEL VEICOLO E RADIAZIONE SOCIETA'

    Lo scrivente, previa autorizzazione del G.D. e comunicazioni di rito ai creditori, ha proceduto all'abbandono liberatorio di un auto di nessun valore commerciale.
    Di conseguenze non ho trascritto al PRA la Sentenza di Fallimento ed è stato nominato custode dell'auto l'amministratore della Fallita (una cooperativa a.r.l.).

    L'auto suddetta tuttavia, permane e si presume permarrà anche in futuro formalmente intestata alla medesima fallita in quanto nessuno ha interesse ad aggredire un bene di nessun valore.

    Dunque al P.R.A. la Cooperativa risulta ancora intestataria di un'autovettua.

    Le casse della Procedura sono pari a 0 e non si possono dunque sostenere i costi del ritiro e della demolizione.

    Al momento della chiusura del fallimento e dunque della radiazione della società, come devo procedere?
    Non ritengo infatti possibile nè razionale che l'auto si ritrovasse in proprietà di una società radiata e dunque senza titolare.

    Ringrazio anticipatamente per la cortese collaborazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/12/2014 19:51

      RE: ABBANDONO LIBERATORIO DEL VEICOLO E RADIAZIONE SOCIETA'

      In primo luogo, per abbandonare il bene in questione deve aver seguito la procedura di cui all'art. 104, co. 7, l.fall., pe cui avrà acquisito l'autorizzazione del comitato dei creditori o, in mancanza, del giudice delegato, e comunicato la derelictio ai creditori, tra i quali anche la Regione, il Pra e altri uffici finanziari che possono avere ache fare con l'auto ela sua eventuale circolazione, altrimenti l'auto risulta ancora come un bene intestato al fallito, in attesa di apprensione da parte della curatela.
      Se ha seguito la procedura di legge, non deve preoccuparsi di altro, perché l'auto in questione non fa parte dell'attivo fallimentare. Però lei giustamente si preoccupa della chiusura del fallimento e di ciò che può avvenire dopo, ma di tutto ciò il legislatore non se ne è preso cura non avendo coordinato il settimo comma dell0'art. 107ter con il secondo comma dell'art. 108 e cioè la cancellazione della società dal registro delle imprese all'atto della chiusura per mancanza di attivo. La presenza di beni in capo alla società dovrebbe impedire la cancellazione, ma siamo nel campo delle ipotesi. Comunque, nella qualità di curatore, noi dopo la chiusura chiederemmo la cancellazione facendo presente, se possibile, la questione dell'auto, e poi si vedrà.
      Zucchetti Sg Srl