Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

RIASSUNZIONE NEI OCNFRONTI DI SOCIETà FALLITA

  • Laura Leone

    SIRACUSA
    01/12/2023 10:59

    RIASSUNZIONE NEI OCNFRONTI DI SOCIETà FALLITA

    Bongiorno,
    nell'interesse di un supercondominio ho vinto una causa in corte di cassazione nei confronti di una società, che aveva eseguito dei lavori e che aveva ottenuto il riconoscimento di alcune somme a saldo con sentenza della corte di appello,.
    La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello in altra composizione, che dovrà statuire sulla erroneità delle somme oggetto di condanna (sorte capitale e spese dei due gradi di giudizio), disponendone la restituzione e liquidare le spese dei tre gradi di giudizio.
    Ieri ho notificato l'atto di riassunzione (in imminente scadenza) del giudizio notificando la citazione in riassunzione alla società all'indirizzo pec risultante dal registro reginde e presso il domicilio del difensore ed ho subito iscritto a ruolo il giudizio di riassunzione.
    Stamane il difensore mi comunica che quindici giorni addietro è stata emessa la sentenza di liquidazione giudiziale della società e nominato il curatore.
    Evidentemente l'atto di riassunzione che ho notificato è erroneo.
    Mi chiedo se devo rinotificare un nuovo atto di riassunzione del giudizio nei confronti della società in liquidazione giudiziale all'indirizzo pec in persona del curatore (e in tal caso se posso depositarlo nel fascicolo che ho già iscritto a ruolo o se devo fare nuova iscrizione a ruolo) o se la competenza a decidere sulle somme spettanti al supercondominio per vis attractiva è del tribunale fallimentare e devo quindi fare istanza di insinuazione allo stato passivo.
    Cordiali saluti
    L Leone
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/12/2023 10:51

      RE: RIASSUNZIONE NEI OCNFRONTI DI SOCIETà FALLITA

      Se non si procede alla riassunzione disposta dalla Cassazione, l'intero processo si estingue, stabilisce l'art. 393 cpc, tuttavia la sentenza di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche rispetto ad un processo futuro con le stesse parti e lo stesso oggetto.
      Essendo questo l'effetto della mancata riassunzione, sta a lei valutare, in primo luogo, se continuare il processo iniziale ritenendo che venga riconosciuto un credito a suo favore oppure lasciar perdere quel giudizio (e le relative spese). In caso positivo, deve riassumere la causa nei confronti della procedura in persona del curatore (riteniamo con nuova iscrizione a ruolo) e deve comunque insinuarsi al passivo per la somma che le aveva riconosciuto la corte d'appello; qui il suo credito sarà ammesso con riserva a norma dell'art. 204, co. 2, lett. c), in attesa della definizione del giudizio riassunto.
      Se, invece, decide di abbandonare la causa ordinaria non procedendo alla riassunzione, presenterà domanda di insinuazione al passivo e l'intera controversia si trasferirà in questa sede, salvo che non sia il curatore a riassumere la causa, nel qual caso si ritorna allo scenario precedente dell'ammissione con riserva in attesa della decisione del giudice ordinario.
      Zucchetti SG srl