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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Poteri del GD - art. 25 L.F.
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Alessandro Sabatini
Arezzo14/12/2016 19:04Poteri del GD - art. 25 L.F.
Nelle procedure concorsuali si verifica spesso la necessità di dover valutare la convenienza o meno di dover intreprendere un'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo della fallita società per i danni derivanti da comportamenti od omissioni poste in essere nell'esercizio del proprio incarico gestorio. Faccio riferimento al concetto di "convenienza" poichè spesso ci troviamo di fronte ad ex amministratori privi di capacità reddituale e/o patrimoniale e quindi con un evidente rischio di solvibilità successivo all'eventuale esito positivo della causa intrapresa.
In considerazione del costo connesso con una causa di questo tipo, mi chiedo e vi chiedo, se non sia più opportuno presentare un'istanza al GD affinchè investa il comando territoriale della Guardia di Finanza dell'incarico di esperire le opportune indagini in merito.
La mia domanda è la seguente: 1) Il G.D. può assegnare tale incarico riconoscendo in tale attività quella che l'art. 25 L.F gli assegna in ordine alla facoltà di "emettere o provocare dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio" ? 2)in caso affermativo, l'ambito di tale ricerca si può secondo voi estendere fino alla richiesta di indagare e comunicare agli organi della procedura dell'eventuale esistenza di depositi bancari richiedendone espressamente anche l'indicazione della consistenza (giustificativa di un eventuale sequestro conservativo)?
Vi ringrazio per il vostro prezioso intervento-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/12/2016 20:20RE: Poteri del GD - art. 25 L.F.
Allo scopo da lei indicato non è applicabile l'art. 25, co. 1, n. 2 in quanto tale norma consente provvedimento con finalità conservative (sia quelli di natura cautelare che trovavano una specifica disciplina in singole norme (quali, ad es. gli interventi in materia di sigillazione, di inventario, di vendita di cose deteriorabili), sia quelli inquadrabili nelle misure cautelari tipizzate rientranti nella giurisdizione cautelare sia i provvedimenti conservativi tendenzialmente atipici, ma pur sempre di natura appunto conservativa del patrimonio fallimentare.
Di qualche aiuto- se il giudice è d'accordo sull'attuale operatività della norma (sul punto cfr. nostra risposta del 5.12.2016 data al dott. G. Costa, voce Legge fallimentare)-potrebbe essere l'art. 155 sexies, per il quale "Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento 2".
Nella ricostruzione dell'attivo potrebbero rientrare le ricerche finalizzate all'esercizio dell'azione per responsabilità.
Zucchetti SG srl
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Alessandro Sabatini
Arezzo19/12/2016 12:10RE: RE: Poteri del GD - art. 25 L.F.
Grazie per la consueta tempestività e puntualità della risposta.
Volevo aggiungere: la norma in questione (art. 155 sexies disp. att. c.p.c.) può essere interpretata nel senso che tra i beni beni da pignorare, quindi oggetto di ricerca, debbano essere ricomprese anche le informazioni relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con gli isituti di credito? e in caso affermativo la ricerca può estendersi fino alla comunicazione non solo del nomitativo della banca e della tipologia di rapporto, ma anche della consistenza attiva dello stesso?
Grazie di nuovo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/12/2016 19:44RE: RE: RE: Poteri del GD - art. 25 L.F.
La materia è in fase di sistemazione. Come abbiamo detto in una risposta di qualche settimana fa, il sistema delle ricerche fa capo all'art. 492bis cpc ed è stato studiato in vista delle azioni esecutive, per cui in linea principale il creditore esecutante, ottenuta l'autorizzazione del presidente del tribunale, deve rivolgersi all'ufficiale giudiziario che effettuerà le ricerche telematiche nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, tra cui l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari, le banche dati degli enti previdenziali al fine di reperire beni e crediti del proprio debitore da pignorare. L'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. prevede che laddove le strutture tecnologiche presso l'Unep non siano funzionanti, il creditore potrà essere autorizzato ad effettuare direttamente le ricerche con modalità telematiche dei beni da pignorare.
E' appena il caso di dire che sull'espressione «quando le strutture tecnologiche...non sono funzionanti», contenuta nel citato art. 155quinquies per passare alla ricerca diretta si sono creati contrasti interpretativi, perché vi è chi legge detta espressione, limitativa dell'applicazione esclusivamente qualora per motivi strettamente tecnologici non sia possibile accedere alle banche dati telematiche tramite ufficiale giudiziario (Trib. Novara 21/01/2015; Trib. Alessandria 30/06/2015; Trib. Firenze 03/06/2015) ed altri che ritiene, in considerazione della sua generica formulazione, applicabile, applicabile la norma in tutti i casi di non funzionamento delle strutture tecnologiche derivante non solo da motivi tecnici ma anche da motivi giuridici, ivi compresa l'omessa emanazione dei decreti di attuazione (Trib. Avellino 06/06/2015; Trib. Catania 27/05/2015; Trib. Napoli 24/12/2014; Trib. Mantova 03/02/2015; Trib. Pavia 27/02/2015).
E' proprio sulla operatività della norma in attesa dell''emanazione di un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia ed il Ministro degli Interni e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che era richiesto dall'art. 155quinquies disp. att. c.p.c. che si era incentrata la discussione, nel senso di capire se, in mancanza di detto decreto, la ricerca diretta fosse inutilizzabile oppure, preso atto che sino all'emanazione del decreto ministeriale attuativo gli ufficiali giudiziari non hanno la possibilità di procedere al pignoramento previa ricerca dei beni ex art. 492-bis, si potesse autorizzare il creditore istante a provvedervi direttamente. La questione sembrava risolta dal d.l. n. 83 del 2015, ma in sede di conversione di cui alla legge n. 132 del 2015, la materia è stata rivista nuovamente.
Senza ripercorrere tutto il travagliato iter, sembra potersi dire che attualmente è possibile ritenere che è di immediata applicazione la disciplina dettata dall'art. 492-bis, che si muove nell'ottica di consentire al creditore, ove possibile, di optare, prima di incardinare l'azione esecutiva, per la forma di esecuzione più efficiente, per cui al creditore è consentito di ottenere l'autorizzazione ad accedere direttamente anche presso le banche dati delle Amministrazioni per le quali non è stata stipulata alcuna Convenzione, dato che nel testo vigente riformato dell'art. 155 quater comma 1 disp. att. e dell'art. 155 quinquies. comma 2. disp. att., non vi è più alcun riferimento ai decreti ministeriali e dirigenziali contenuto nella formulazione previgente dei predetti articoli e che allo stato non risulta pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia alcun elenco di banche dati ai sensi dell'art. 155-quater, comma 1, disp. att. (Trib. Padova 23/10/2015; Trib. Mantova, 15/12/2015; Trib. La Spezia 06/09/2016).
Il fatto che le disposizione di cui in precedenza si applicano, a norma dell'art. 155 sexies disp.att. c.p.c. anche per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito delle procedure concorsuali, ha trasposto gli stessi problemi nel fallimento, ove la norma sembra ampliare di molto le possibilità di ricerca del curatore. In questa fase, quindi, non possiamo dare nessuna certezza e tutto dipende dalla soluzione che il giudice delegato dà alle problematiche appena sopra accennate.
Zucchetti SG srl
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Marco Arcari
NOVA MILANESE (MB)18/09/2023 14:15RE: RE: RE: RE: Poteri del GD - art. 25 L.F.
155 sexies e 492 bis Codice di procedura civile
Buongiorno, vorrei riprendere questa interessante discussione alla luce dei recenti provvedimenti.
Non vi nascondo che mi piacerebbe sperimentare l'efficacia di questo strumento per riuscire a colmare l'attuale lacuna nei poteri del curatore che debba ricostruire la convenienza della fattibilità di un'azione giudiziale, ma per ratio indiretta, la ricostruzione dell'attivo come da norma.
Assunto che non sia più possibile pagare un professionista terzo per tale ricostruzione dei beni disponibili per l'attivo di procedura (con il tramite dell'azione giudiziaria quale strumento di realizzo - perlomeno questo è l'orientamento della sezione, in particolar modo in carenza di risorse della procedura con il ben noto rischio di danno erariale in caso di spesa posta a carico dell'erario) mi domando se ora è possibile per il curatore sostenere queste spese nel'ambito del combinato disposto del 492 bis e 155 sexies.
Anche alla luce della recente abilitazione per gli Unep: "con nota circolare, che pubblichiamo, il Direttore Generale dei servizi informativi automatizzati, Lisi, ha disposto che, essendosi positivamente conclusa la sperimentazione presso gli
uffici pilota, ai sensi dell'art. 492 bis comma 4 c.p.c. a decorrere dal 22 agosto 2023 sarà attivo con valore legale e disponibile per tutti gli UNEP, previa registrazione al Sistema di Interscambio flussi Dati di Agenzia delle Entrate (SID), il servizio di accesso diretto alle banche
dati: a) Dichiarazioni dei redditi e Certificazione Unica; b) atti del Registro; c) archivio dei Rapporti finanziari. Con la medesima nota il predetto DG ha altresì disposto la pubblicazione, a cura
dell'Ufficio Secondo della DGSIA, dell'elenco delle banche dati accessibili, sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia in apposita nuova sezione denominata "Banche dati
accessibili agli UNEP ex art. 492 bis c.p.c.".
Dunque l'ostacolo precedentemente rilevante dovrebbe essere stato rimosso, perlomeno quale pregiudiziale perché non è ancora chiaro se l'eventuale accesso del curatore si possa configurare quale "sostitutivo"(ossia che sostituisce l'operatore UNEP con altro strumento) o "parallelo" (ossia che il Curatore acceda al medesimo strumento informatico ma con credenziali utente specifiche) o ancora a titolo "delegato" (improbabile data la lettera della norma, ma potrebbe essere che il GD ordini al Curatore di servirsi dell'operatore Unep già abilitato al fine dell'accesso telematico già configurato, per capirci come succede spesso quando indica un gestore telematico delle procedure di vendita competitive non sostituto non ausiliare, ma quale strumento tecnico abilitante).
Ma andando oltre il mio prolisso discernere, prima di fare istanza al giudice (chiaramente prima passerò per verificare che abbia voglia di sperimentare, per evitare incomprensioni) vi chiedo se abbiate qualche considerazione negativa che a me sfugga, che renda inaplicabile oggi questo istituto. Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
20/09/2023 07:14RE: RE: RE: RE: RE: Poteri del GD - art. 25 L.F.
La risposta richiede alcune premesse di carattere normativo.
Com'è noto, al fine di consentire un più agevole recupero del credito, l'art. 492-bis cpc consente al creditore munito di titolo esecutivo di chiedere all'UNEP di procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
A tale ricerca l'ufficiale giudiziario provvede, mediante collegamento telematico diretto, accedendo ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, e lì acquisisce "tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti". Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze, dandone comunicazione al creditore istante, e procedendo contestualmente al pignoramento, se la ricerca ha avuto esito positivo.
Su questa disciplina è intervenuta la riforma cartabia, (d.lgs 149/2022), che riscrivendo l'art. 492-bis ha introdotto una serie di novità tra le quali rilevano, ai fini che qui interessano, le seguenti:
in primo luogo, non è più previsto che la ricerca dei beni con modalità telematiche necessiti della previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, il che vuol dire che, di norma, l'ufficiale giudiziario procederà alla ricerca sulla base della sola istanza del creditore munito di titolo e di (valido) precetto, provvedendo egli stesso ad un controllo che, nella sostanza, è uguale a quello che svolge prima di procedere al pignoramento mobiliare;
in secondo luogo, è previsto che la presentazione dell'istanza di ricerca all'ufficiale giudiziario (o al presidente del Tribunale, nel caso si intenda procedere alla ricerca prima della notifica del precetto, o prima del decorso del termine di 10 giorni dalla notifica) sospende il termine dei 90 giorni di validità del precetto, e la sospensione perdurerà fino a quando il presidente del Tribunale negherà l'autorizzazione, oppure l'ufficiale giudiziario comunicherà di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti, ovvero fino alla comunicazione del processo verbale che l'ufficiale giudiziario redigerà, terminate le operazioni, indicando tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze (tutto ciò per evitare che, durante la ricerca, scadendo i 90 giorni di efficacia del precetto, il creditore sia costretto a rinotificarlo).
La norma, per quanto interessa le procedure concorsuali, va letta in combinato disposto con l'art. 155-sexies disp att cpc (che non è stato intaccato dalla riforma), a mente del quale "Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche … per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali. … Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento".
Come si vede, tra le due norme esiste sopravvenuto difetto di coordinamento.
Ed invero, mentre l'art. 492-bis ha sostanzialmente abrogato la previsione per cui l'istanza di accesso rivolta all'UNEP dovesse essere autorizzata dal presidente del tribunale, l'art. 155-sexies continua a prevedere l'autorizzazione del "giudice del procedimento".
Ed allora, si potrebbe dire, sono astrattamente possibili due scenari interpretativi. Il primo è quello di ritenere che, alla luce del nuovo testo dell'art. 492-bis cpc, il curatore potrà agire "motu proprio" negli stessi casi in cui può farlo ogni creditore; il secondo è invece quello di affermare che l'autorizzazione, cui l'art. 155-sexies continua a fare riferimento, sia comunque necessaria.
Questa seconda opzione dovrebbe preferirsi in ragione del fatto che il curatore può accedere alle banche dati anche in casi diversi da quelli previsti per un qualunque creditore. Invero, la disposizione consente l'accesso alle banche dati non solo al fine di recuperare un credito, ma anche allo scopo di ricostruire l'attivo ed il passivo della procedura; inoltre, quando il curatore intende accedere alle banche dati per recuperare un credito, può farlo anche se non è munito di titolo esecutivo.
Il quado che se ne può ricavare, dunque, è quello per cui il curatore non può accedere direttamente alle banche dati, né può autonomamente chiedere all'UNEP di procedere alla ricerca (poiché essa ha un costo e quindi il relativo prelievo deve essere autorizzato dal giudice delegato), necessitando comunque dell'autorizzazione giudiziale.
Tuttavia, su questa disposizione ha fatto irruzione l'art. 49 ccii il quale prevede che il tribunale con la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale "autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti".
Questa disposizione consente oggi (per le liquidazioni giudiziali) un accesso diretto alle banche dati da parte del curatore, che si pone quale strumento alternativo all'art. 492-bis (anche se non identico), e che viene autorizzato sin dall'apertura della procedura, e che vede il curatore dotato di una legittimazione propria ed autonoma rispetto a quella dell'ufficiale giudiziario.
È invece evidente che se il curatore dovesse ritenere di attivare il procedimento (più ampio) dell'art. 492-bis cpc (il quale in caso di ricerca con esito positivo consente di procedere a pignoramento), dovrà munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato.
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