Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Esdebitazione socio accomandatario

  • Michele Quarto

    Noventa Vicentina (VI)
    04/10/2016 12:31

    Esdebitazione socio accomandatario

    Il socio accomdantario di una società accomandita semplice dichiarata fallita ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione ex art. 142 l.f..
    L'attivo acquisito alla massa attiva del fallimento della società ha permesso di soddisfare parzialmente i creditori sociali mentre l'attivo del socio non ha permesso di soddisfare nemmeno parzialmente i creditori personali del socio fallito.
    Viste le condizioni previste dalla sopracitata norma, il socio fallito può chiedere l'esdebitazione non avendo soddisfatto neppure parzialmente i crediti personali?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/10/2016 19:43

      RE: Esdebitazione socio accomandatario

      L'esdebitazione del socio fallito può essere concessa anche qualora non siano stati soddisfatti neppure in parte i suoi creditori personali, bensì sia stata soddisfatta almeno una parte dei creditori della società. In tal senso si sono pronunciati Trib. Treviso 10/05/2016, Trib. Mantova 12.7.2012: Trib. Udine 13.1.2012 con argomentazioni che riteniamo convincenti e che fanno leva sul fatto che nel fallimento del socio di società di persone, i creditori concorsuali, a cui si riferisce il sec. comma dell'art. 142 l.f., sono i creditori della società, posto che il fallimento del socio è solo una conseguenza del fallimento dell'ente, per cui il beneficio dell'esdebitazione può concedersi unicamente a fronte del pagamento almeno in parte di quei debiti che del fallimento sono stati la causa, senza che assuma significatività il soddisfo, in tutto o in parte, dei creditori particolari del socio.
      Un suffragio a questa tesi si trova nella decisione delle sez. un. della Cassazione che, con la sentenza 18.11.2011, n. 24215, hanno statuito che "L'art. 142, comma 2, l.fall. (e quindi anche la lett. f9 dell'art. 14terdecies della l. n. 3 del 2012) deve essere interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta; è rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio". Come si vede la Corte ha bocciato la tesi secondo cui per la concessione del beneficio dell'esdebitazione era necessario che tutti i creditori avessero ricevuto qualcosa, per cui è sufficiente che parte dei crediti siano stati soddisfatti e questa parte può anche essere quella dei crediti sociali, dei quale il socio illimitatamente risponde e che sono entrati nel suo passivo. Tuttavia, sempre secondo le sez. un. della Corte, in caso di pagamento parziale l'esdebitazione non è automatica, ma demanda al giudice di stabilire quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per la concessione del beneficio.
      Zucchetti SG srl