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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Liquidazione del bene oggetto di revocatoria
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Cinzia Marinangeli
Magliano di Tenna (FM)25/05/2021 21:51Liquidazione del bene oggetto di revocatoria
Nel fallimento di una società di persone (e dei suoi soci illimitatamente responsabili), la curatela ha domandato ed ottenuto la revocatoria ordinaria di una vendita immobiliare effettuata da uno dei soci.
A parere dello scrivente, il bene dovrebbe ora essere appreso alla procedura e posto in liquidazione.
Il socio contesta il pieno effetto recuperatorio al patrimonio fallimentare, sostenendo che esista solamente il diritto a soddisfarsi in via esecutiva sul bene, come da classica ricostruzione degli effetti della revocatoria ordinaria, in tal modo preannunciando un possibile contenzioso che in realtà è finalizzato a poter continuare a fruire dell'immobile e magari riuscire a conservarlo. Ad ogni modo, in termini pratici non riesco ad immaginare quali ostacoli si potrebbero frapporre alla procedura, che appunto deve liquidare il bene, a meno che non si voglia sostenere che la curatela possa liquidare solo nelle forme del codice di procedura civile ai sensi dell'art.107 comma 2 LF e non anche in via competitiva ai sensi del primo comma.
Per altro verso, nell'immobile risulta in realtà una piccola quota di comproprietà in capo ad un soggetto terzo (la moglie del socio), sicchè ricorre anche la problematica della liquidazione delle quote indivise o del conseguimento della loro divisione.
Considerati i due aspetti che ho riferito, mi chiedo quindi, in primo luogo, se con una eventuale transazione in sede di opposizione (di qualche genere) proposta dal socio od in sede di divisione, la curatela possa addivenire ad una composizione sulla sorte dell'immobile che di fatto fuoriesca dalla vendita competitiva in senso stretto delle quote di proprietà, come il trasferimento delle quote di proprietà del fallimento alla comproprietaria se non addirittura il rilascio di esse allo stesso socio.
Nel caso, discenderebbe l'ulteriore interrogativo se la trascrizione della sentenza di fallimento sul bene oggetto della revocatoria, che riterrei di dover eseguire, possa alfine essere cancellata in forza, non di un provvedimento di trasferimento da parte del tribunale, ma di un atto negoziale del curatore debitamente autorizzato dal comitato dei creditori.
Grazie per l'attenzione-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/05/2021 20:07RE: Liquidazione del bene oggetto di revocatoria
Cass. sez. un., 23/11/2018, n.30416 ha statuito che "La sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo". La parte che interessa di questa decisione è l'ultima che riconosce il diritto restitutorio del bene oggetto del contratto di vendita dichiarato inefficace.
E' vero, infatti, che il vittorioso esperimento di un'azione revocatoria fallimentare o ordinaria non è idoneo a determinare alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, comportando soltanto la declaratoria di inefficacia (relativa) dell'atto rispetto al creditore che agisce in giudizio, e rendendo, conseguentemente, il bene trasferito assoggettabile ad azioni esecutive, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta alienazione in capo all'acquirente. Quando però vittorioso in revocatoria è una procedura fallimentare, il vittorioso esperimento della revocatoria produce anche un effetto restitutorio, nel senso che la restituzione del bene alla massa non realizza una vicenda traslativa, in particolare rappresentata dal suo riacquisto al patrimonio del fallito, ma piuttosto una funzione ripristinatoria della garanzia generica prevista dall'art. 2740 c.c., con il recupero del bene al patrimonio responsabile, che si rende necessaria nella revocatoria (fallimentare o ordinaria) esercitata dal curatore in quanto questa costituisce un mezzo straordinario di reintegrazione della responsabilità patrimoniale di un imprenditore commerciale fallito, illimitata ed a favore della massa dei creditori concorrenti.
In sostanza a seguito del vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare o ordinaria della compravendita, la proprietà del bene oggetto del contratto revocato rimane in capo all'acquirente e il curatore ha il diritto di ottenere la restituzione del bene per consentire alla massa di soddisfarsi sullo stesso previa la liquidazione con le regole del fallimento.
tanto premesso, posto che lei dice di aver esercitato con successo la revocatoria ordinaria di una vendita immobiliare effettuata da uno dei soci falliti, non capiamo con quale legittimazione questo socio contesti l'effetto restitutorio della revocatoria; dovrebbe eventualmente contestarlo l'acquirente del bene il cui contratto di vendita è stato revocato, né a quale titolo lo stesso socio utilizzi l'immobile.
Il problema nel caso si complica perché il bene in questione non era di esclusiva proprietà del socio fallito, ma in comproprietà con la moglie non fallita; ma a questo punto bisognerebbe capire l'oggetto della vendita e dell'azione esercitata. Ossia la comproprietà preesisteva alla vendita? oggetto della vendita è stata la quota di proprietà del fallito o dell'intero bene? l'azione revocatoria aveva ad oggetto la vendita dell'intero o solo della quota del fallito? E' chiaro che l'esatto svolgimento dei fatti accennati, si riversa o pptrebbe riversarsi anche sugli effetti restitutori della revocatoria.
Quanto alla eventuale transazione con i soggetti legittimati (ancora una volta il socio fallito è estraneo alla vicenda) non vi sono ostacoli; ovviamente la stessa va valutata nel merito per stabilirne la convenienza per la massa dei creditori, va autorizzata dal comitato dei creditori e comunicata al giudice delegato, giusto il disposto dell'art. 35. Quanto alla trascrizione della sentenza, se è stata trascritta la domanda revocatoria, gli effetti della sentenza risalgono a quel momento, per cui già è in gran parte tutelato, sicchè se si prospetta una soluzione transattiva, non conviene fare una ulteriore tracsrizione della sentenza di fallimento sull'immobile; comunque l'eventuale trascrizione, una volta raggiunto l'accordo, può essere cancellata su disposizione del giudice delegato.
Zucchetti Sg Srl-
Cinzia Marinangeli
Magliano di Tenna (FM)01/06/2021 20:46RE: RE: Liquidazione del bene oggetto di revocatoria
Ai fini di un eventuale completamento del Vostro parere, preciso quanto segue in ordine alle Vostre osservazioni.
La mia imprecisione è stata causata dal fatto che l'acquirente della vendita revocata è la moglie del socio fallito, che è anche la comproprietaria delle altre quote sul bene.
Tale comproprietà preesisteva alla vendita e l'oggetto di questa furono appunto i diritti indivisi in capo al marito, socio poi fallito. Quindi, si può dire che sia complessivamente la famiglia, di fatto, che contesta l'effetto restitutorio ed occupa l'immobile, attualmente, giovandosi delle quote di comproprietà; sino alla pronuncia di revocatoria, in forza della acquisizione dei diritti indivisi del socio.
Dunque, un'eventuale transazione potrebbe prospettarsi, verosimilmente, con la comproprietaria che è anche terzo acquirente "revocato", o col soggetto che eventualmente scegliesse di opporsi alla liquidazione del bene da parte del curatore.
In effetti, sto temporeggiando nel trascrivere la sentenza di fallimento, così come nell'annotare la sentenza di revocatoria (passata in giudicato) dopo aver trascritto la domanda.
Vorrei comunque comprendere meglio in base a quale principio il G.D. potrebbe domani disporre la cancellazione della sentenza di fallimento eventualmente trascritta, nell'ipotesi che non sia stato liquidato e trasferito il bene ma sia intervenuta una transazione.
Grazie
C.M.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/06/2021 20:13RE: RE: RE: Liquidazione del bene oggetto di revocatoria
Ora è tutto chiaro. Il marito, poi fallito, ha ceduto alla moglie la sua quota della metà su un immobile, per cui oggetto della vittoriosa revocatoria è stata la cessione di detta quota. Nel frattempo l'immobile, che già era residenza coniugale, ha continuato ad avere tale funzione anche dopo la vendita all'unica proprietaria.
La restituzione, quindi non è impedita dal fatto della revocatoria, i cui effetti sono stati indicati nella presedente risposta, ma dal fatto che è stata revocata la quota astratta della metà, ed una quota astratta (1/2, 1/3, ecc.9 non può essere restituita, per cui il fallimento ha solo il diritto di porre in vendita non l'intero immobile ma la quota che sullo stesso vantava il fallito e che è stata oggetto di revoca.
Esistono quindi buoni motivi per trovare una soluzione transattiva.
Quanto alla cancella, il referente normativo è il secondo comma dell'art. 108 l. fall., che può essere utilizzato per disporre la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento in tutti i casi in cui a seguito delle scelte degli organi fallimentari (vendita, transazione traslativa, dismissione del bene ex art, 104ter, co. 8 l. fall., ecc.) quella trascrizione non ha più necessità di permanere.
Zucchetti Sg srl
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