Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Spese Legali Sentenza Reclamo ex art. 18 l.f.

  • Gaspare Spedale

    PALERMO
    27/01/2014 12:14

    Spese Legali Sentenza Reclamo ex art. 18 l.f.

    Buongiorno, volevo sottoporre alla Vostra cortese attenzione la seguente problematica :
    Reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento proposto dalla soc. XY in persona dell'Amm. Unico (dichiarata fallita) nei confronti del fallimento della soc. XY (nel frattempo costituitasi in giudizio) e del creditore istante.
    La Sentenza della CDA che rigetta il reclamo pone a carico della soc. XY in persona dell'Amm. Unico ed in favore del fallimento della soc. XY le spese legali del giudizio.
    A questo punto ritengo impossibile per la curatela agire per la riscossione del suddetto credito posto che la condanna alle spese è stata disposta nei confronti della soc. fallita.
    Pertanto, tale statuizione è da considerare inutiliter data?
    Esistono altre soluzioni?
    La curatela dovrà sempre ed in ogni caso farsi carico delle spese legali necessarie per la difesa in un proc. ex art. 18 l.f. ?
    Grazie in anticipo
    Avv. Gaspare Spedale
    • Alessia Lomaglio

      Mantova
      27/01/2014 15:31

      RE: Spese Legali Sentenza Reclamo ex art. 18 l.f.

      Ho lo stesso problema. Nella sentenza l'appellante viene condannato anche a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e la cancelleria, nelle note, onera l'avv. dell'appellante ad effettuare l'integrazione.
      • Gaspare Spedale

        PALERMO
        27/01/2014 15:54

        RE: RE: Spese Legali Sentenza Reclamo ex art. 18 l.f.

        Personalmente ho tre sentenze dello stesso identico tenore.
        Soltanto in una (reclamo proposto personalmente dai membri del CDA di un consorzio) ritengo possa mettersi in esecuzione la sentenza.
        Per le altre, il problema (peraltro frequente) non ha facile soluzione.
        Del resto, ipotizzare una condanna a carico del legale rapp.te violerebbe il principio della separazione dei patrimoni.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/01/2014 16:51

          RE: RE: RE: Spese Legali Sentenza Reclamo ex art. 18 l.f.

          Cfr. Risposta a precedenyte domanda
          Zucchetti SG Srl
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        27/01/2014 16:50

        RE: RE: Spese Legali Sentenza Reclamo ex art. 18 l.f.

        Cfr. risposta a precedente domanda
        Zucchetti SG Srl
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/01/2014 16:50

      RE: Spese Legali Sentenza Reclamo ex art. 18 l.f.

      Se abbiamo ben capito la società XY ha proposto reclamo avverso la sentenza che dichiarava il proprio fallimento e la Corte d'Appello, nel respingere il reclamo, ha condannato l'opponente società XY alla rifusione delle spese di causa in favore del fallimento della società XY.
      Abbiamo voluto ricostruire la vicenda per essere sicuri di aver interpretato bene i termini della domanda giacchè la soluzione data dalla Corte ci lascia molto perplessi.
      Invero, in tema di rigetto dell'opposizione alla sentenza di fallimento proposta dal fallito si è discusso delle spese processuali sostenute dal curatore per resistere all'opposizione di fallimento respinta (che gravano sulla massa in quanto rientrano tra quelle generali di procedura in quanto il curatore è contraddittore necessario ed è portatore degli interessi di tutti i creditori a mantenere ferma la dichiarazione di fallimento); si è discusso delle spese sostenute dal fallito per la propria difesa nel giudizio di opposizione (che sono a suo carico in quanto contratte dopo la dichiarazione di fallimento per una sua iniziativa processuale, assolutamente eventuale e volontaria e nel suo esclusivo interesse, ivi comprese le spese di iscrizione a ruolo); si è discusso delle spese sostenute dal creditore istante il fallimento nel giudizio proposto dal fallito (qui non è pacifico se la condanna del fallito che ha proposto l'opposizione in favore del creditore che aveva chiesto il fallimento si traduca in un debito personale del fallito risalendo a lui l'iniziativa, dopo la dichiarazione di fallimento, dell'impugnazione- in tal senso la giurisprudenza prevalente- o in un debito da soddisfare in prededuzione, ritenendo tali spese ritenute necessarie per l'amministrazione del fallimento).
      Non ci risulta alcun precedente di condanna del fallito al pagamento delle spese in favore del suo fallimento; assenza ben spiegabile col fatto che è una decisione irrealizzabile, dal momento che già per definizione il fallimento acquisisce all'attivo l'intero patrimonio del fallito, compresi i beni sopravvenuti, per cui non si vede come il fallito potrebbe provvedere a dare esecuzione alla condanna al pagamento delle spese. In sostanza, come lei giustamente dice, tale statuizione è inutiliter data, tant'è che, come detto, indipendentemente da una condanna, le spese sostenute dal curatore per resistere all'opposizione sono pacificamente a carico della massa..
      Il fatto, poi, che la condanna sia a carico di una società, in persona del legale rappresentante nulla cambia, perché non è quest'ultimo che è stato condannato ma la società fallita. Nei confronti del legale rappresentante, al più, si può valutare la possibilità una azione di responsabilità da parte della curatela per ottenere il rimborso delle spese sostenute se l'opposizione era chiaramente infondata e defatigatoria.
      Zucchetti SG Srl
      • Gaspare Spedale

        PALERMO
        27/01/2014 17:49

        RE: RE: Spese Legali Sentenza Reclamo ex art. 18 l.f.

        Grazie della cortese e solerte risposta.
        I termini della vicenda sono a Voi perfettamente chiari e la perplessità manifestata in ordine alla scelta della Corte mi trova d'accordo.
        Purtroppo però è un orientamento ad oggi consolidato che necessita di un chiarimento da parte dei Decidenti.
        Cordialmente
        Avv. Gaspare Spedale
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          28/01/2014 19:48

          RE: RE: RE: Spese Legali Sentenza Reclamo ex art. 18 l.f.

          Come dicevamo nella precedente risposta, è abbastanza consolidato che la curatela sostenga le spese per la difesa nel giudizio di opposizione promosso dal fallito e respinto, ed è difficile superare un tale orientamento dal momento che il soccombente è proprio il fallito, il quale, per definizione, non ha mezzi per far fronte ad obbligazioni, sicchè la curatela che paga il proprio legale non ha possibilità di rivalersi sul fallito. Da qui le nostre perplessità circa l'espressa condanna contenuta della sentenza della Corte condanna del fallito al pagamento delle spese processuali in favore del proprio fallimento.
          Una condanna del fallito al pagamento è possibile se a favore di terzi per gli atti compiuti successivamente alla dichiarazione di fallimento, per obbligazioni riguardanti i rapporti non appresi al fallimento (si pensi al pagamento dei canoni di locazione della casa di abitazione) o anche per effetto dell'attività processuale dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, per cui è configurabile una condanna in favore, ad esempio, del creditore istante il fallimento, salvo poi a vedere- se si ammette che risponda il fallito- come il creditore possa eseguirla. ma non nei confronti del proprio fallimento che, già per diritto ha acquisito o può acquisire tutti gli elementi patrimoniali non sottratti all'esecuzione collettiva a norma dell'art. 46.
          Zucchetti SG Srl
          • Enrico Rocco

            SALERNO
            23/10/2015 19:29

            RE: RE: RE: RE: Spese Legali Sentenza Reclamo ex art. 18 l.f. - URGENTE -

            La domanda riprende la discussione precedente.
            Mi trovo in una situazione in cui la curatela non si è costituita avverso reclamo ex art 18 L.F. proposto dalla società fallita, mentre i creditori istanti dichiarazione di fallimento (3 ex dipendenti) si sono costituiti. La Corte di Appello ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto e ha condannato la società fallita reclamante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti costituite (ossia i 3 ex dipendenti). A questo punto l'avv. dei tre ex dipendenti presenta una unica domanda di insinuazione allo stato passivo (tardive) per le spese condannate in sentenza.
            A questo punto vi chiedo come deve comportarsi il curatore? Ed eventualmente, è corretto presentare una domanda unica?
            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              24/10/2015 17:01

              RE: RE: RE: RE: RE: Spese Legali Sentenza Reclamo ex art. 18 l.f. - URGENTE -

              Non vi è dubbio che il legale possa rappresentare tre soggetti, visto che non si trovano in posizione conflittuale tra loro e possa farlo presentando una unica domanda di insinuazione attuando un cumulo soggettivo. I dubbi, invece, riguardano la debenza e la collocazione delle spese, perché questi sono temi ancora irrisolti per il quale sono state offerte le soluzioni più disparate.
              Un punto è abbastanza sicuro e cioè che non può attribuirsi alle spese sostenute dal creditore istante del fallimento- convenuto nel reclamo avverso la sentenza di fallimento proposta dal fallito- natura concorsuale, come in un passato meno recente aveva sostenuto la Cassazione sulla considerazione che le spese in questione erano- attesa l'utilità della partecipazione del creditore al giudizio di opposizione che la legge ha tradotto in un litisconsorzio necessario- in rapporto di conseguenzialità necessaria con la domanda di fallimento, dato che il provvedimento cui questa aveva dato luogo è oggetto di contestazione da parte del fallito. In realtà è stato sufficientemente dimostrato che le spese del giudizio di opposizione/reclamo trovano la loro genesi non già nella dichiarazione di fallimento (cioè nell'atto di pignoramento generale) ma nella pronuncia di condanna del giudice della opposizione, che ha carattere costitutivo, frutto della soccombenza processuale del fallito (art. 91 c.p.c.).
              Se è la soccombenza del fallito nel giudizio di opposizione la causa unica del credito di rimborso del creditore istante, deve necessariamente concludersi che il credito per le spese sostenute da costui, convenuto nel giudizio di opposizione, non può avere natura concorsuale, ma, a questo punto, le soluzioni possono essere due: o si ritiene che il credito in questione, in quanto successivo al fallimento, è inopponibile alla massa, per cui deve essere sopportato dall'opponente fallito, ovvero che tale credito è stato sostenuto nell'interesse della massa, per cui va soddisfatto in prededuzione.
              La natura postconcorsuale e pertanto l'inopponibilità al fallimento delle spese in questione è stata accolta da parte della dottrina e da alcune pronunce secondo cui dette spese "non danno luogo né a un debito di massa, pagabile in prededuzione né possono essere riconosciute in privilegio o in chirografo "essendo successive all'apertura del concorso e, comunque non destinate alla conservazione dei beni del debitore perché già vincolati all'esecuzione concorsuale" (Trib. Milano, 12 maggio 1997; conf. Trib. Catania, 13 giugno 1983; Trib. Napoli, 17 luglio 1996; Trib. Milano, 24 ottobre 1996; Trib. Milano, 5 marzo 1998, Trib. Monza, 11 mar-zo 1999, Trib. Torino 11 luglio 2000; Trib. Napoli, 31 ottobre 2000).
              Altra dottrina e altra giurisprudenza, a nostro avviso in modo più convincente, opta per la natura prededucibile delle spese in discussione (fatta propria anche dalla Cassazione in pronunce risalenti, Cass., 7 febbraio 1961, n. 249; Cass., 23 febbraio 1966. n. 567; Cass. 13 luglio 1968, n. 2502; Cass. 22 dicembre 1972, n. 3659 nonché dalla giurisprudenza di merito (Trib. Perugia 12 febbraio 1990; C. App. Catania, 19 aprile 1990; Trib. Arezzo, 11 marzo 1999; nello stesso filone si inseriscono con distinguo, sui cui infra: Trib. Bologna, 4 febbraio 1992; Trib. Messina, 13 marzo 2000; Trib. Padova 21 gennaio 2003) sulla considerazione che la partecipazione del creditore al giudizio di opposizione/reclamo è obbligatorio, in quanto litisconsorte necessario, per cui la sua partecipazione al giudizio è stata ritenuta dal legislatore indispensabile per coadiuvare ed integrare l'attività difensiva del curatore e, quindi, è stata richiesta nell'interesse collettivo del ceto creditorio.
              Lei non dice quale collocazione chiede il legale nella domanda, ma è chiaro che se segue questo secondo indirizzo, va riconosciuta la prededuzione, a meno che il creditore non abbia espressamente chiesto una diversa posizione (privilegio o chirografo).
              Zucchetti Sg srl
              • Enrico Rocco

                SALERNO
                24/10/2015 17:16

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spese Legali Sentenza Reclamo ex art. 18 l.f. - URGENTE -

                Vi ringrazio per la celere risposta. Specifico che gli istanti nella domanda di insinuazione non specifica alcuna posizione del credito (cirografo o privilegio). A questo punto cosa fare?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  26/10/2015 20:12

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spese Legali Sentenza Reclamo ex art. 18 l.f. - URGENTE -

                  A nostro avviso, come già traspariva dalla risposta data, dovrebbe essere riconosciuta la prededuzione perché il creditore ha specificato la radice causale del credito, cui il giudice deve rapportare la valutazione giuridica. La prededuzione, peraltro, non è una qualità del credito, come invece il privilegio, ma un effetto processuale per il quale determinati crediti vanno pagati prima degli altri, per cui se il creditore specifica in fatto che il credito è sorto in funzione o in occasione della procedura fallimentare e non ha espressamente escluso di volere la prededucibilità, crediamo che il giudice debba ripercorrere le indicazioni fornite e se condivide che il credito è nato in occasione o in funzione del fallimento deve riconoscere la prededuzione.
                  Zucchetti SG srl