Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Pagamento canoni leasing in prededuzione

  • Andrea Mingiardi

    La Spezia
    21/10/2014 08:49

    Pagamento canoni leasing in prededuzione

    Buongiorno vi sottopongo la seguente situazione:
    la procedura subentra in un contratto di leasing avente ad oggetto delle attrezzature (beni mobili). La decisione di subentrare è stata valutata alla luce del fatto che l'attuale affittuario del contratto di affitto di azienda stipulato ante fallimento (attuale utilizzatore anche dei beni mobili), ha presentato un'offerta volta al sostenimento di tutti i canoni scaduti ed a scadere compreso il riscatto nonché un'offerta all'acquisto dei beni al valore come verrà periziato dal perito e comunque previa procedura ad evidenza pubblica.
    Il subentro nel contratto di leasing fa si che i canoni scaduti ed a scadere vengano trattati in prededuzione. Le domanda è questa, le somme versate dall'affittuaria (dell'azienda) al fallimento possono essere immediatamente "girate" dal fallimento alla società di leasing per il pagamento dei canoni oppure il curatore le deve "accantonare" e riversare alla concedente solo previa verifica se vi siano altri creditori prededuttivi con grado di privilegio superiore? Per esempio spese di procedura.
    Spero di esser stato chiaro nell'esposizione dei fatti
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/10/2014 19:12

      RE: Pagamento canoni leasing in prededuzione

      I canoni di affitto dell'azienda non hanno una destinazione specifica ma sono entrate fallimentari che vanno incamerate e registrate come entrate mobiliari e/o immobiliari, a seconda dell'oggetto dell'affitto e trattate come le altre entrate, con le quali si mescolano, ameno che non vi siano prelazioni speciali da considerare nei conti speciali. Queste, che costituiscono le liquidità fallimentari, vanno utilizzate per pagare primariamente i creditori prededucibili, secondo i criteri ordinari dettati dall'art. 111 e 111bis.
      Zucchetti SG srl.
      • Andrea Mingiardi

        La Spezia
        23/10/2014 11:35

        RE: RE: Pagamento canoni leasing in prededuzione

        Perdonate una precisazione, se la società affittuaria oltre al pagamento dei canoni di affitto paga alla procedura anche i canoni di leasing (previo impegno in tal senso siglato tra le parti) la soluzione ritengo sia la stessa ovvero le attività incamerate dalla procedura (sia a titolo di affitto di azienda sia a titolo di "refusione" dei canoni di leasing mobiliare) vanno utilizzate per pagare primariamente i creditori prededucibili, secondo i criteri ordinari dettati dall'art. 111 e 111bis.
        Grazie Mingiardi
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          23/10/2014 20:14

          RE: RE: RE: Pagamento canoni leasing in prededuzione

          Non esattamente. Ossia, il canone di affitto è il corrispettivo pagato per l'affitto dell'azienda, per cui vale quanto detto nella precedente risposta; i canoni del leasing riguardano invece il relativo contratto di leasing, per cui trova applicazione l'art. 2558 c.c., per il quale, salva diversa disposizione contrattuale, l'affittuario subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, salva la possibilità del terzo contraente di recedere dal contratto. Di conseguenza nel caso, posto che il contratto di leasing sicuramente non ha natura personale e che il concedente non ha dichiarato di receder dal contratto, in esso è subentrato l'affittuario, il quale deve corrispondere i canoni relativi al leasing alla società concedente, fermo restando che al fallimento deve corrispondere il canone dell'affitto dell'azienda.
          Che succede se l'affittuario corrisponde (anche) i canoni del leasing al fallimento? Dipende, in primo luogo, dalle modalità attuate per l'affitto e, cioè, se dello stesso è stata data notizia alla società di leasing, perché in mancanza l'effetto di cui all'art. 2558 non si è realizzato; dipende inoltre da cosa è stato previsto nel contratto di affitto per capore se l'affittante riceve i canoni del leasing soltanto come delegato a riscuotere per conto della società di leasing e versare alla stessa detti canoni, oppure abbiano considerato attuato una specie di sub leasing, con rapporto diretto tra loro per cui il pagamento dei canoni va a favore dell'affittante. E questa è una indagine di fatto che deve svolgere lei, fermo restando che la eventuale mancata comunicazione della cessione alla società di leasing farebbe optare nettamente per la seconda ipotesi.
          Zucchetti SG srl
          • Andrea Mingiardi

            La Spezia
            27/10/2014 13:01

            RE: RE: RE: RE: Pagamento canoni leasing in prededuzione

            Vi fornisco ulteriori precisazioni. La società affittuaria nonché attuale utilizzatrice anche delle attrezzature oggetto del contratto di leasing, ha presentato un'offerta volta all'acquisto dei beni in leasing ad un certo prezzo e comunque non inferiore a quello valutato dal perito e previa procedura ad evidenza pubblica; nell'offerta vi è anche l'impegno al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere (compreso il riscatto). Alla società di leasing non è stata formalizzata la comunicazione dell'affitto di azienda e/o subentro. Lo scrivente, alla luce dell'impegno della società affittuaria, ha ritenuto conveniente subentrare nel contratto di leasing in ragione del fatto che le somme per il pagamento del canone di leasing saranno rese disponibili dalla società affittuaria ed inoltre dal fatto che la stessa si è presentata anche quale futuro acquirente ad un prezzo che appare in linea con quello di mercato alla data di riscatto e che comunque verrà verificato dall'esperto estimatore e con possibilità di vendita ad un maggior offerente. Un incarico a riscuotere per la società di leasing i canoni non vi è stato, il rapporto è tra la procedura e l'attuale utilizzatore (affittuario dell'azienda). Il dubbio è se la procedura debba "girare" alla società di leasing le somme a sua volta incassate dalla società affittuaria senza preoccuparsi di far partecipare dette somme alla "graduazione" con gli altri creditori prededuttivi o accantonarle e riversarle al creditore (società di leasing) solo previa verifica se vi siano altri creditori prededuttivi con grado di privilegio superiore come per esempio le spese di procedura.
            Ringrazi e saluto
            Andrea Mingiardi
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              27/10/2014 19:22

              RE: RE: RE: RE: RE: Pagamento canoni leasing in prededuzione

              Come avevamo immaginato, la società di leasing è rimasta completamente estranea al rapporto di affitto e alla sorte del contratto di leasing, per cui si può dire che è intervenuto tra affittante e affittuario una specie di subleasing che, anche se probabilmente vietato da una clausola del contratto di leasing, è in corso e vincola le parti contrattuali dirette, ossia l'utilizzatore iniziale del leasing e l'affittuario dell'azienda; inoltre il curatore del fallimento dell'affittante dell'azienda e utilizzatore del leasing è subentrato nel contratto di leasing, per cui, tale curatore è tenuto a pagare i canoni alle relative scadenze e il prezzo del riscatto per acquisirne la proprietà (dubbio è se debba provvedere anche al pagamento dei canoni precedenti ai sensi dell'art. 74bis l.f.); solo acquisendone la proprietà, infatti, il curatore potrà mettere in vendita i beni oggetto del leasing, altrimenti, presumibilmente (ossia se non paga e si risolve il contratto) la società concedente chiedere la restituzione dei beni stessi.
              Così ricostruiti i due rapporti- e fermo restando che è probabile che la società di leasing possa opporsi al sub leasing ma che finora non lo ha fatto- l'affittuario dovrà corrispondere al fallimento i canoni di affitto dell'azienda e i canoni del leasing, così come stabilito contrattualmente, per cui tale danaro entra nella disponibilità del fallimento, il quale, a sua volta, essendo subentrato nel contratto di leasing, dovrà pagare i canoni alle relative scadenze alla società concedente il leasing con le liquidità di cui dispone. Non è quindi, che il fallimento deve girare a questa società i canoni che riceve, ma semplicemente il fallimento deve far fronte al pagamento dei canoni del leasing alle scadenze e questo credito va trattato come gli altri crediti prededucibili.
              Zucchetti SG srl
              • Andrea Mingiardi

                La Spezia
                28/10/2014 10:27

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pagamento canoni leasing in prededuzione

                Quindi se non erro in caso di creditori prededuttivi con grado superiore (quali spese della procedura, esempio perito beni mobili) il pagamento dei canoni di leasing in favore della società concedente, a carico del fallimento, potrà essere eseguito solo previa soddisfazione dei creditori prededuttivi con grado superiore e le somme incamerate dalla procedura (a titolo di canoni di leasing) dall'affittuario (società con la quale il fallimento ha in essere il rapporto di sub-leasing) non hanno alcuna destinazione specifica rappresentando entrate mobiliari.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  28/10/2014 20:03

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pagamento canoni leasing in prededuzione

                  Tecnicamente è esatto. Tenga conto, però, che se non paga i canoni di leasing, la società potrà far valere l'inadempimento e chiedere la risoluzione del contratto e lei non potrà più riscattare il bene e poi venderlo. Inoltre emergerà che è stato fatto un sub leasing, quasi certamente vietato contrattualmente, ed emergeranno probabilmente anche eventuali accordi tra affittante e affittuario, perché, ci sembra strano che l'affittuario dell'azienda non sia regolarmente succeduto nel contratto di leasing e paghi i canoni del leasing all'affittante senza premunirsi in qualche modo che gli stessi canoni siano destinati poi alla società di leasing.
                  Zucchetti Sg Srl