Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

subentro del fallito in concordato preventivo

  • Bruno Sberna

    CITTA' DI CASTELLO (PG)
    05/09/2014 16:03

    subentro del fallito in concordato preventivo

    Il debitore di un fallimento, prima della dichiarazione del fallimento, è stato ammesso a procedura di concordato preventivo.
    per poter subentrare al posto del fallito, il curatore deve essere autorizzato dal GD oppure è sufficiente la comunicazione al commissario giudiziale del concordato?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/09/2014 10:17

      RE: subentro del fallito in concordato preventivo

      Se abbiamo ben capito, A, dichiarato fallito, è creditore di B, ammesso al concordato preventivo già prima del fallimento di A. Il curatore del fallimento di A ha la disponibilità dei crediti del fallito, come di tutti gli altri beni ai sensi dell'art. 42 l.f., la cui acquisizione non abbisogna di particolari formalità; il curatore deve solo realizzare i crediti monetizzandoli per dividerne il ricavato tra i creditori.
      Poiché il debitore è in concordato, al curatore del fallimento creditorio è fatto divieto di agire in via esecutiva, né vale la pena di promuovere un giudizio di cognizione per la condanna di B, a meno che il credito non venga contestato dal commissario del concordato. Di conseguenza, al momento, il curatore può limitarsi a comunicare al commissario l'intervenuto fallimento di A, l'entità del credito vantato e la collocazione, che probabilmente il commissario avrà già individuato rivedendo l'elenco dei creditori presentato dal debitore concordatario, dato che il concordato è anteriore al fallimento.
      Per tale comunicazione il curatore non abbisogna di alcuna autorizzazione; se in seguito sorgono contestazioni e dovrà agire in giudizio, dovrà fornirsi dell'autorizzazione del giudice delegato.
      Zucchetti Sg srl