Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

fondo patrimoniale-revocatoria-convenienza

  • Stefano Chiodino

    Olbia (OT)
    27/11/2014 18:20

    fondo patrimoniale-revocatoria-convenienza

    Sono il curatore di un fallimento il cui attivo è costituito dalla casa di civile abitazione dell'imprenditore fallito, gravato da ipoteca di primo grado a garanzia del mutuo fondiario contratto per l'acquisto della medesima casa. Il mutuo ammontava a 150.000 e il debito residuo per il quale la banca si è insinuata ammonta a circa 67.000.
    Qualche anno dopo l'acquisto della casa, il fallito costituisce un fondo patrimoniale conferendo la casa.
    Dopo aver verificato che il fondo patrimoniale è stato costituito entro i due anni precedenti la data di fallimento esso sarebbe soggetto a revocatoria quale atto gratuito ex art 64 l.f.
    Quindi in quanto curatore per poter apprendere e successivamente vendere il bene dovrei preliminarmente esperire l'azione revocatoria.
    Il quesito che mi pongo è il seguente:
    E' conveniente per la procedura esperire un'azione revocatoria con la tempistica e le spese legali che ne derivano per revocare un bene per poi essere venduto dalla procedura fallimentare a soddisfacimento del solo creditore ipotecario (salvo eventuale sovrappiu da destinare alla procedura)?
    Ritengo che per la procedura fallimentare sia molto piu conveniente e proficuo che sia la banca a procedere ad esecuzione e vendita coatta in quanto il suo credito è garantito da ipoteca antecedente la costituzione del fondo. La banca pertanto non dovrebbe revocare il fondo per procedere alla vendita all'asta. Come curatore apprenderei l'eventuale sovrappiu dopo l'integrale soddisfacimento del creditore ipotecario.
    Il ragionamento è correto?
    Vi Ringrazio anticipatamente per la risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/11/2014 20:17

      RE: fondo patrimoniale-revocatoria-convenienza

      Non ne saremmo molto convinti perché, se è pacifico che il creditore ipotecario può agire sui beni costituenti il fondo patrimoniale per essere l'iscrizione ipotecaria anteriore alla destinazione dei beni gravati al fondo, non siamo sicuri di quale sia la sorte del surplus che in quella esecuzione eventualmente residui dopo la soddisfazione del creditore ipotecario. A nostro avviso, tale eventuale surplus rimane vincolato agli interessi della famiglia e, perciò, inespropriabile, per cui il curatore non può intervenire in quella esecuzione ex art,. 41 Tub per far valere i diritti prioritari dei creitori e per acquisire il residuo; per giungere a tanto si dovrebbe ritenere che con l'espropriazione dei beni costituenti il fondo, questo venga meno, per cui il surplus andrebbe attribuito al fallito, e, quindi, acquisito al fallimento ( o con l'intervento diretto nell'esecuzione o quale bene sopravvenuto al fallito).
      Se la nostra posizione è corretta-- ma non abbiamo trovato precedenti neanche in dottrina- le converrebbe fare un po' di conti per valutare se vale la pena azionare la revocatoria per poi espropriare i beni o intervenire nella esecuzione fondiaria per acquisire il residuo; il tutto dipende dal valore realizzabile dell'immobile, dall'importo residuo del credito ipotecario, dalle presumibili spese giudiziarie ecc.
      Zucchetti SG srl
      • Stefano Chiodino

        Olbia (OT)
        28/11/2014 17:02

        RE: RE: fondo patrimoniale-revocatoria-convenienza

        Grazie mille, chiarissimi come sempre.