Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

reclamo art. 26 L.F.

  • Studio Pavanello e Del Bianco

    Milano
    23/03/2011 17:04

    reclamo art. 26 L.F.

    Un consulente nominato in un fallimento ha proposto reclamo ex art. 26 L.F. avverso il provvedimento del giudice delegato che ha rigettato l'istanza di liquidazione delle sue competenze, presentata dal curatore.
    Il curatore intende costituirsi nel procedimento de quo: può farlo personalmente od occorre l'assistenza tecnica e deve rivolgersi a tal fine ad un legale?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/03/2011 19:50

      RE: reclamo art. 26 L.F.

      Nel vigore della legge del 1942 la Cassazione era pervenuta alla conclusione che il procedimento introdotto con il reclamo ex art. 26 l.f. ha natura di giurisdizione contenziosa e le parti non possono, quindi, compiere personalmente alcun atto processuale, ma devono essere rappresentate da un procuratore legalmente esercente, a norma dell'art. 82, comma 2, c.p.c.. (Cass. 21/03/2003, n. 4128; Cass. 14/03/2000, n. 2919).
      Dopo la riforma questo indirizzo è da ritenere sia ancor più valido in quanto il reclamo in questione risponde ad un modello più spiccatamente impugnatorio, con l'introduzione di requisiti molto più stringenti, per cui emerge ancor più che in passato la natura di giurisdizione contenziosa del procedimento, con la conseguenza che la parti non possono compiere personalmente alcun atto processuale, ma devono essere rappresentate da un procuratore legalmente esercente, a norma dell'art. 82, secondo comma, cod. proc. civ..
      L'esigenza della difesa tecnica – ha infatti spiegato la stessa Corte cit del 2003 – "deve ravvisarsi tutte le volte in cui il processo, ancorché modellato sul rito della camera di consiglio, involga tuttavia la cognizione di vere e proprie controversie, ivi comprese quelle sul quomodo dell'esecuzione, la cui risoluzione costituisce attività di giurisdizione contenziosa. In tali casi, infatti, la parte ad ogni effetto "sta in giudizio", secondo la formula adoperata dall'art. 82, secondo comma, c.p.c., con conseguente applicabilità di tale disposizione e di quelle successive, le quali implicano che i soggetti, nei procedimenti davanti ai tribunali e alle corti d'appello, non possono compiere personalmente alcun atto processuale ma devono essere rappresentate da un procuratore legalmente esercente".
      L'obiezione che si potrebbe opporre a questa tesi è che l'art. 26, pur trattando del contenuto del ricorso, non fa cenno alla presenza del procuratore, ma è anche vero che, poiché si è in presenza di procedimento introdotto con ricorso, trova applicazione l'art. 125 c.p.c., che contiene il riferimento al procuratore.
      Zucchetti Sg Srl