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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa- applicazione art. 87 bis l.f.
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Dorotea Dello Russo
Avellino03/07/2021 10:05Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa- applicazione art. 87 bis l.f.
Gent.mi
Vi chiedo un parere nei confronti della seguente questione, che sto approfondendo in questi giorni.
Nei confronti di una società cooperativa con sede in una Provincia Autonoma è stata aperta una procedura di liquidazione coatta amministrativa con nomina del commissario liquidatore.
Orbene detta cooperativa offriva, fra altre attività, ai propri soci la possibilità di usufruire di condizioni assicurative per i loro veicoli più vantaggiose rispetto a quelle di mercato e per rendere possibile ciò chiedeva ai soci di cedere alla cooperativa il veicolo a titolo gratuito (la proprietà passava alla cooperativa e il possesso mantenuto dal socio) con patto di riservato dominio, nel senso che se dopo un anno il socio non si fosse ritenuto soddisfatto avrebbe, a semplice richiesta, riottenuto nuovamente il veicolo attraverso il passaggio di proprietà.
Dopo un po' la società cooperativa attraverso il suo amministratore comunicava la volontà di non voler continuare l'attività e cominciava, anche su richiesta dei soci, ad effettuare i passaggi di proprietà in capo agli stessi finché, intervenuto il decreto di liquidazione coatta amministrativa, non è stato più possibile proseguire con i dovuti mezzi informatici al PRA tali passaggi.
Posto che il liquidatore non ha effettuato altra attività se non relazionare all'Organo di Vigilanza (Provincia Autonoma) e non ha inventariato alcun bene, il socio potrebbe, al fine di ritornare nella piena proprietà del bene, inoltrare via pec istanza di restituzione ex art 87 bis L. Fall. ?
Nel caso in cui il Commissario Liquidatore non è ostativo alla restituzione dei beni, la volontà delle parti dovrebbe prevalere, anche quando l' Organo di Vigilanza sarebbe di avviso diverso, e tanto nella considerazione che, sebbene parliamo di cooperativa, non si riterrebbe applicabile l'art. 2545 duodecies c.c. per tali beni in quanto i veicoli non sono mai stati conferiti alla società e non ve n'è traccia nei bilanci.
Vi ringrazio dell'attenzione .-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/07/2021 19:17RE: Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa- applicazione art. 87 bis l.f.
L'art. 87 bis l. fall. non è applicabile alla fattispecie in quanto esso riguarda i soli beni mobili e non quindi le autovetture, che rientrano tra i beni mobili registrati, la cui differenza dai bei mobili emerge proprio nel campo della disponibilità e trasferimento di tali beni. Inoltre la norma citata consente la restituzione in via breve dei beni mobili, in deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, quando il diritto dei tersi sugli stessi sia chiaramente riconoscibile, nel mentre nel caso si tratta di auto che risultano intestate alla Cooperativa e sono i soci che rivendicano le stesse a dover dimostrare il loro diritto ad ottenene il trasferimento della proprietà.
Questo stato di fatto e di diritto comporta due conseguenze:
a-la inapplicabilità dell'art. 87bis per il duplice motivo (ciascuno dei quali dirimente) che il bene rivendicato non è un bene mobile e il diritto del rivendicante non è chiaramente riconoscibile;
b-che i soci in questione debbono presentare una normale istanza di rivendica delle auto facendo presente la simulazione del trasferimento alla cooperativa, ed a questo fine lo scambio di corrispondenza da cui emerge lo scopo della intestazione alla cooperativa e il comportamento dell'ultimo amministratore sembrano abbastanza probanti.
Zucchetti SG srl
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