Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Pignoramento presso terzi pensione fallito - assegnazione ante fallimento - pagamento accantonamenti in data successiva ...

  • Ester Ferrara

    Orvieto (TR)
    05/11/2012 19:13

    Pignoramento presso terzi pensione fallito - assegnazione ante fallimento - pagamento accantonamenti in data successiva al fallimento

    Viene dichiarato il fallimento di un soggetto titolare di una ditta individuale. Il fallito percepisce una pensione INPS che, ai sensi dell'art. 46 L.F., viene acquisita al fallimento.

    Dalle verifiche eseguite presso l'INPS emerge che la pensione del fallito ha formato oggetto (in data antecedente la dichiarazione di fallimento) di atto di pignoramento presso terzi, in forza del quale il giudice dell'esecuzione, sempre in data antecedente la dichiarazione di fallimento, ha disposto l'assegnazione al creditore procedente della somma pari ad 1/5 della pensione. L'INPS procede all'accantonamento della somma mensile di 1/5, giusto provvedimento del giudice dell'esecuzione. L'INPS procede inoltre, in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, al versamento di una parte delle somme accantonate mensilmente a favore del creditore procedente (in particolare gli accantonamenti vengono eseguiti mensilmente, mentre invece i pagamenti vengono eseguiti a favore del creditore procedente alla fine di ciascun anno).

    Successivamente l'INPS procede all'accantonamento dell'ulteriore somma mensile pari ad 1/5 della pensione relativa all'anno in corso alla dichiarazione di fallimento (si tratta, nella specie di accantonamenti eseguiti nei sei mesi precedenti e successivi la dichiarazione di fallimento). L'INPS non procede però al pagamento degli importi accantonati, che verranno corrisposti a favore del creditore procedente solo alla fine dell'anno.

    QUESITI:
    Il provvedimento di assegnazione emesso dal Giudice dell'esecuzione in data antecedente la dichiarazione di fallimento deve ritenersi opponibile alla curatela fallimentare per l'intero importo pignorato? Può la curatela pretendere direttamente dal terzo pignorato il pagamento delle somme accantonate e non corrisposte in data successiva alla dichiarazione di fallimento? In ipotesi negativa, ovvero nel caso in cui la curatela non possa pretendere il pagamento delle somme accantonate (e non ancora corrisposte) direttamente dal terzo pignorato, dovrà la curatela agire ex art. 67 L.F. nei confronti del beneficiario del pagamento (creditore procedente) per ottenere la dichiarazione di inefficacia del pagamento eseguito in data successiva la dichiarazione di fallimento? Ciò considerato che se è pur vero che il provvedimento del Giudice dell'esecuzione è stato emesso in data antecedente la dichiarazione di fallimento, il terzo pignorato non ha eseguito il pagamento in data antecedente la dichiarazione di fallimento; e, difatti, trattandosi di pignoramento di pensione, questa viene maturata e conseguentemente accantonata mensilmente.

    Avv. Ester Ferrara
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/11/2012 10:46

      RE: Pignoramento presso terzi pensione fallito - assegnazione ante fallimento - pagamento accantonamenti in data successiva al fallimento

      Le sue domande trovano risposta nell'indirizzo della S.C. (Cass. 31/03/2011, n. 7508; Cass. 14/03/2011, n. 5994; Cass. 26/01/2006, n. 1544; Cass. 14/02/ 2000 n. 1611, ecc. ), secondo il quale "In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l. fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 c.p.c. Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo".
      Ciò significa che l'Inps, dichiarato il fallimento del debitore, deve corrispondere al curatore le somme accantonate e non versate al terzo creditore prima della dichiarazione di fallimento; quelle corrisposte al creditore prima del fallimento sono revocabili nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 67 giacchè altro indirizzo pacifico è che nell'ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedure esecutive individuali (nella specie, espropriazione presso terzi) gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 l. fall., non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, l'assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) bensì i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti nel periodo sospetto.
      Ovviamente tutto questo interessa la curatela in quanto, come lei dice, la pensione Inps è stata acquisita al fallimento ai sensi dell'art. 46 (non sappiamo se per intero o entro certi limiti), altrimenti il rapporto riguarderebbe direttamente il fallito.
      Zucchetti SG Srl