Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Istanza di cancellazione dei gravami su terreno ceduto dal fallimento a privato

  • Fabiola Sebastiani

    GUBBIO (PG)
    03/01/2012 13:39

    Istanza di cancellazione dei gravami su terreno ceduto dal fallimento a privato

    A seguito di errore materiale rilevato in atto notarile (afferente l'omissione di una particella catastale) di trasferimento della proprietà di un bene immobile (terreno edificabile), la proprietà stessa rimane in capo al cedente, successivamente dichiarato fallito e quindi il bene entra a far parte del compendio immobiliare del fallimento (fallimento vecchio rito). Il Tribunale riunito in camera di consiglio, autorizza il curatore a stipulare una transazione traslativa, ritenuto acquisito il parere favorevole del Comitato dei Creditori. Rilevato in particolare che la transazione traslativa è idonea a prevenire l'alea, i costi ed i tempi del giudizio prospettato dalle controparti ai sensi dell'art. 938 del C.c. per il recupero del bene in questione; che in ogni caso il fallimento dovrebbe attendere l'esito della lite di natura reale con coseguente rischio di evizione, prima di procedere alla vendita di detto bene, prospettandosi così tempi assai lunghi di liquidazione del bene anche in caso di esito favorevole della lite che le controparti hanno prospettato; che la definizione tramite la trasnsazione traslativa consente l'immediata acquisizione al fallimeno di somme liquide, evitando al contempo, i costi ed il rischio di esito negativo della lite, si giunge alla decisione della stipula.
    Naturalmente la parte venditrice garantisce la piena proprietà dell'immpbile venduto e la libertà dello stesso da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione delle seguenti formalità:
    - ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo della banca;
    - ipoteca legale a favore della SO.RI.T.;
    - ipotecqa giudiziale derivante dal decreto ingiuntivo di altra banca;
    - sentenza dichiarativa di fallimento a favore della massa dei creditori della società fallita, nonchè dei soci illimitatamente respoonsabili.
    Si chiede un vs. illuminante parere sulla necessità dell'Ecc. Tribunale di emettere ordinanza di cancellazione delle stese limitatamente ai beni in oggetto a cura e spese della parte acquirente, in quanto il bene in oggetto è sottoposto a transazione traslativa con gli stessi effetti di una vendita, anche se con procedura non ordianaria, ma a ciò equiparabile per evitare danni alla procedura.
    Grazie del vostro autorevole parere.
    Distinti saluti.
    Dott.ssa Fabiola Sebastiani
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/01/2012 20:19

      RE: Istanza di cancellazione dei gravami su terreno ceduto dal fallimento a privato

      Le ragioni esposte per pervenire alla transazione traslativa ci sembrano molto valide e giustificano ampiamente il ricorso a tale strumento, sebbene si tratti di fallimento vecchio rito. Il fatto che alla vendita si pervenga tramite un accordo transattivo non muta il fatto che comunque si trasferisce ad altro soggetto la proprietà di un bene, a nulla rilevando la dimensione del bene né il fatto che a questa soluzione si sia pervenuti per ovviare ad un errore del passato.
      Se fosse applicabile il nuovo rito, non vi sarebbero dubbi sulla possibilità di disporre la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni dannose, ma anche applicando la precedente legge si deve, a nostro parere, pervenire alla stessa conclusione perché trattasi pur sempre di una vendita coattiva, anche se viene utilizzato uno strumento che all'epoca non era consentito per la liquidazione di beni mobili, ma questo ostacolo viene appunto superato col ricorso alla transazione; di modo che, ritenuta valida la vendita quale elemento della transazione, la stessa deve, a nostro parere, considerarsi comunque di natura coattiva, per cui il giudice può disporre le cancellazioni.
      Zucchetti SG Srl
      • Fabiola Sebastiani

        GUBBIO (PG)
        04/01/2012 10:51

        RE: RE: Istanza di cancellazione dei gravami su terreno ceduto dal fallimento a privato

        Grazie della Vs. risposta. Concordo in pieno con voi, anche perchè la Conservatoria di fatto, senza provvedimento del G.D. non provede alla cancellazione su istanza della parte acquirente.
        Chiedo scusa per questa ulteriore precisazione: "Se fosse applicabile il nuovo rito, non vi sarebbero dubbi sulla possibilità di disporre la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni dannose, ma anche applicando la precedente legge si deve, a nostro parere, pervenire alla stessa conclusione perché trattasi pur sempre di una vendita coattiva, anche se viene utilizzato uno strumento che all'epoca non era consentito per la liquidazione di beni mobili,..." voi affermate; quindi "utilizzato uno strumento che all'epoca non era consentito per la liquidazione di beni mobili", è calzante anche in questa accezione dove si parla di terreni edificabili?
        Grazie ancora.
        Auguri di buon anno.
        Dott.ssa Fabiola Sebastiani
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/01/2012 19:03

          RE: RE: RE: Istanza di cancellazione dei gravami su terreno ceduto dal fallimento a privato

          Nella frase da lei riportata siamo incorsi in error calami lì dove abbiamo parlato di beni mobili, mentre era chiaro che il discorso andava riferito ai beni immobili, che costituivano oggetto della domanda e della risposta.
          Intendevamo dire che mentre nella legge attuale le vendite, sia mobiliari che immobiliari, sono state deformalizzate e la liquidazione è attribuita al curatore, salva "delega" del medesimo al giudice delegato (comma secondo art. 107), e l'ult. comma dell'art. 108 attribuisce al giudice delegato espressamente il potere di disporre la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni dannose, anche se la vendita dell'immobile o del bene mobile registrato è eseguita dal curatore, nel precedente sistema la vendita dei beni immobili era riservata al giudice e la Cassazione aveva ripetutamente affermato che la vendita a trattativa privata dei beni immobili era affetta da nullità insanabile. L'unica via per aggirare in qualche modo questo ostacolo era appunto il ricorso ad una transazione, quando ne sussistevano i requisiti, facendo sorgere, in tal caso il problema di chi dovesse disporre la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni visto che la vecchia legge, attraverso il rinvio alle norme del codice di proc. civ., la prevedeva per il caso appunto che la vendita fosse stata effettuata davanti al giudice con le modalità della vendita all'incanto o senza incanto.
          Per questi motivi abbiamo premesso nella precedente risposta che ci sembravano valide le ragioni che avevano giustificato il ricorso alla transazione traslativa ed abbiamo precisato che mentre nell'applicazione della nuova legge il problema della cancellazione sarebbe stato agevolmente risolto, nel vigore della vecchia si poneva qualche dubbio, cui abbiamo dato la nostra soluzione.
          Ci scusiamo per l'involontario errore di battitura e, alla luce degli odierni chiarimenti, la sua nuova domanda ha già trovato risposta, nel senso che quanto detto per i beni immobili vale ovviamente anche per le aree edificabili o non , che appunto sono beni immobili.
          Zucchetti SG Srl